Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24600 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.18/10/2017), n. 24600Vedi massime correlate
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8331-2014 proposto da:
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di SMET SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona
del Commissari Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, alla
via OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA LUCCHESI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.L., C.A., C.F.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA XIMENES 10, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO MARINI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2958/2013 della CORTE D’APPELLO di RONIA,
depositata il 22/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
che:
-La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22.5.013, ha rigettato l’appello proposto da SMET s.r.l. in Amministrazione Straordinaria contro la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva, a sua volta, rigettato la domanda dell’appellante, di revocatoria, L. fall., ex art. 67, comma 1 dei pagamenti eseguiti da SMET in bonis, a mezzo di assegni postdatati, in favore di Edil ‘84 di C.F. & C. s.n.c., introdotta, attesa l’estinzione della s.n.c., nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della stessa, C.L., F. ed A..
– La corte del merito ha premesso che la sentenza del primo giudice si fondava sul rilievo dell’estraneità di Edil ‘84 all’accordo con il quale, nell’ambito del contratto d’appalto stipulato fra R.B.M. s.r.l. e SMET, la committente aveva versato in anticipo all’appaltatrice, rispetto alle scadenze contrattuali previste, circa dodici miliardi di lire, serviti a SMET per pagare a sua volta i subappaltatori, fra cui Edil ‘84, mentre non faceva menzione di accordi fra quest’ultima e la società poi dichiarata insolvente, nonchè sul fatto che gli assegni post-datati con cui erano stati eseguiti i pagamenti non costituivano mezzi solutori anomali, ed ha affermato che tale duplice ratio decidendi non risultava investita dal gravame, privo pertanto del requisito della specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c..
– La sentenza è stata impugnata da SMET in A.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Luigi, Francesco ed Antonio C. hanno resistito con controricorso.
– Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed hanno entrambe depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza e violazione dell’art. 342 c.p.c., è inammissibile, in quanto si risolve nell’assemblaggio, o nell’integrale riproduzione, dei documenti allegati agli atti di causa e dell’atto d’appello, non distinguibili dalla parte argomentativa del ricorso: non è pertanto dato comprendere se, e per quali ragioni, la corte territoriale abbia errato nel ritenere che il gravame non contenesse critiche specifiche alla decisione del primo giudice; può aggiungersi che, da quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, l’appello si fondava unicamente sulla richiesta di un complessivo riesame delle prove acquisite nel corso del primo grado di giudizio ed era pertanto volto a censurare la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, laddove la sentenza del primo giudice era sorretta anche – e soprattutto – da un’affermazione in diritto (circa la natura non anormale dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni postdatati) che non poteva essere sovvertita in base ad una diversa lettura delle circostanze istruttorie e che (essendo fra l’altro conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte) sarebbe stata di per sè sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
– Va infine precisato che l’unica critica comprensibile che la ricorrente muove alla sentenza attiene ad un vizio – di insanabile contraddizione fra motivazione e dispositivo della sentenza – che non può ritenersi sussistente solo perchè la corte del merito, dopo aver chiaramente affermato che l’appello era privo del requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., lo ha rigettato anzichè dichiararlo inammissibile: in proposito è sufficiente rilevare che, essendo in ogni caso indubbio l’esito negativo del gravame, l’errore compiuto dal giudice non comporta alcun problema di interpretazione della sentenza; ciò senza contare che nel rito di cognizione ordinaria, cui è soggetto il presente giudizio, l’esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l’appunto alla motivazione che va data prevalenza(Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06).
– Il secondo motivo è invece inammissibile stante il difetto di interesse della ricorrente a censurare la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice d’appello, che, una volta accertata l’inammissibilità del gravame, non poteva scendere all’esame del merito (Cass. S.U. 2078/90, Cass. nn. 5794/92, 3840/07).
– Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017