Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2460 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2460 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2384-2013 proposto da:
TIMBRETTI SANDU PETRISOR GUGIU C.F. TMBSDP67H29Z129U,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO
289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FALLIMENTO CALLIGARIS S.R.L., in persona del Curatore
2017
4147

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARNO 47, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BOTTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN MARIO
GIOLITO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso il decreto n. 3202/2012 del TRIBUNALE di ALBA,

depositata il 11/12/2012 R.G.N. 1285/10;

RG 2384/2013
RILEVATO
che con decreto 11 dicembre 2012, il Tribunale di Alba rigettava l’opposizione
proposta, ai sensi dell’art. 99 I. fall., da Sandu Petrisor Gugiu Timbretti avverso lo
stato passivo del Fallimento Calligaris s.r.I., dal quale era stato escluso per il credito

periodo di comporto (di cui chiedeva il previo accertamento), di C 154.642,92 per
differenze retributive da mancato riconoscimento di mansioni superiori e per indennità
da mancato godimento di benefit aziendale;
che avverso tale decreto il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui
resisteva la curatela con controricorso;
che è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c. dalla curatela
controricorrente, mentre è inammissibile quella del ricorrente, siccome fatta pervenire
alla cancelleria di questa Corte a mezzo PEC, che come noto è strumento previsto per
la notificazione e non per il deposito degli atti;

CONSIDERATO
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 32, 41 Cost.,
1175, 1375, 2087 c.c.., per la mancata concessione datoriale dei giorni di ferie richiesti
per interruzione del periodo di comporto al fine di evitarne il superamento, in
violazione del principio di correttezza e buona fede in funzione della conservazione del
posto di lavoro (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I.
742/1969, 99 I. fall., 416 c.p.c., 111 Cost., 2907 c.c., per erronea rimessione in
termini della curatela fallimentare ai fini della sua costituzione nel giudizio di
opposizione, per effetto della non corretta applicazione della sospensione dei termini
feriali in ragione della natura (di lavoro) del contenzioso oggetto della controversia
fallimentare (secondo motivo);
che ritiene il collegio che il primo motivo sia inammissibile;
che esso difetta di specificità, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.,
che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della
decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle

i

insinuato, in dipendenza di licenziamento illegittimo per mancato superamento del

RG 2384/2013
considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,
giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.
19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n.
15952): posto che omette ogni confutazione dell’argomentazione del Tribunale,

del superamento comunque del periodo di comporto contrattualmente stabilito per il
lavoratore (540 giorni, pari a diciotto mesi), a fronte di 555 giorni di malattia
(specificamente indicati al primo capoverso di pg. 3 del decreto), anche scomputando
i dieci giorni di ferie richiesti;
che appare pertanto sostanzialmente irrilevante la contestata omessa concessione
dalla società datrice, in base ad accertamento della valutazione datoriale di
impossibilità di accedere alla richiesta, siccome pervenuta dopo l’approvazione del
piano ferie per i dipendenti (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto) e della
condotta contraria a buona fede del lavoratore (al terzo capoverso di pg. 3 del
decreto), né configurando comunque un obbligo del datore di lavoro accedere alla
richiesta in questione, sia pure qualora il lavoratore abbia la possibilità di fruire di
regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del
rapporto nell’ipotesi di superamento del periodo di comporto (Cass. 5 aprile 2017, n.
8834);
che anche il secondo motivo è inammissibile;
che la questione posta risulta infatti nuova, non essendo stata trattata dalla sentenza
impugnata, neppure avendo la ricorrente indicato specificamente, né trascritto gli atti
nei quali l’avrebbe sollevata nei gradi di merito: e ciò si riflette sulla genericità del
motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della
prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass. 24 agosto 2016, n. 17315;
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle
spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

P.Q.M.

fondata sull’accertamento tramite C.t.u. (al penultimo capoverso di pg. 4 del decreto),

RG 2384/2013
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Sandu Petrisor Gugiu Timbretti
alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C
200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017

generali in misura del 15 % e accessori di legge.

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