Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2460 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4190-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL FALLITA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che chiede il rinvio

per rinnovo notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha rettificato, ai fini Iva, la dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2004, in quanto la contribuente, nell’anno precedente, aveva ritenuto triangolazioni comunitarie non imponibili, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 58, convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, cessioni che tali non erano.

In particolare furono oggetto di contestazione tre cessioni intercorse con la Nautica srl, relativamente ad altrettante imbarcazioni destinate a clienti esteri.

La Commissione tributaria provinciale di Pisa ha accolto il ricorso, con sentenza poi confermata da Commissione tributaria regionale della Toscana, che, nel respingere l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevò che le tre imbarcazioni furono effettivamente vendute, tramite la Nautica srl, a clienti esteri, in conformità alle indicazioni risultanti dalla relativa documentazione e come era stato riconosciuto anche dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica e adesione con la Nautica srl. In tale situazione la Commissione tributaria regionale ritenne fatto irrilevante che una delle imbarcazione fosse transitata, nella fase di trasporto, attraverso un porto italiano.

Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, che affida a due motivi.

Diritto

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 58 (convertito con L. n. 427 del 1993, art. 58, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8) e della Direttiva n. 77/388/CEE, art. 15, comma 1 (sesta direttiva), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è infondato. La tesi sostenuta dall’Agenzia dell’Entrate è che in tema di Iva, al fine di considerare un’operazione triangolare quale cessione intracomunitaria non imponibile, è necessario che il trasporto dei beni sia effettuato direttamente verso il destinatario finale dal cedente italiano, in modo da escludere che il promotore della triangolazione acquisisca la disponibilità materiali dei beni durante la fase del trasporto. A sostegno della tesi è richiamata, fra l’altro, Cass. 24 giugno 2001, n. 13951, che esprime però un orientamento diverso, che ha trovato poi univoca conferma nella giurisprudenza successiva di questa Suprema corte. Ed invero è stato chiarito che, ai fini della non imponibilità, è irrilevante la circostanza che il trasporto e la consegna siano stati curati direttamente dal cessionario italiano, posto che la norma si prefigge lo scopo di porre un limite ad operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente, cioè fuori da un preventivo regolamento contrattuale con il cedente, decidere di trasferire i beni in altro stato membro. Ed è proprio in relazione a tale finalità che la locuzione “a cura o a nome del cedente” va intesa. L’operazione deve, fin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, essere stata voluta essere voluta ab origine come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero (Cass. 25528/2014; 20487/2013; 15971/2014). Nella sentenza impugnata non ci sono affermazioni contrastanti con tali principi, neanche per quanto riguarda il transito dell’imbarcazione attraverso porto italiano e l’ingerenza in questa fase del cessionario italiano, tenuto conto anche dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE (sent. 6 aprile 2006 causa C-245/04; sent. 12 dicembre 2010 causa C-430/09; sent. 27 settembre 2012 causa C-587/10), secondo cui la detassazione, in caso di più vendite consecutive, è riconosciuta alla cessione interna dei beni oggetto di un unico trasporto, a prescindere dal soggetto – che può quindi essere anche il cessionario intermedio che abbia la disponibilità della merce durante il trasporto verso il destinatario non residente.

Si deve rimarcare che nella sentenza impugnata è detto con chiarezza che è stata raggiunta la prova che la destinazione finale delle tre imbarcazione era il paese comunitario.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è infondato. Dei tre fatti omessi, due riguardano l’ingerenza del cessionario italiano nella fase di trasporto, che sulla base dell’attuale orientamento della giurisprudenza in materia non costituisce circostanza rilevante per negare la non imponibilità della cessione. Essi, quindi, non sono decisici.

Il terzo fatto riguarda l’ultima delle vendite oggetto di contestazione, che non sarebbe stata fiscalmente dichiarata nè dal cessionario italiano, nè dell’acquirente estero. La denunciata omissione, però, non sussiste, tenuto conto di quanto detto dalla Commissione tributaria regionale sulla effettività delle operazioni: “dalla documentazione in atti risulta che n. 3 imbarcazioni costruite dalla srl Intermare sono state vendute, nell’anno 2003, tramite il concessionario esclusivista Nautica Commerciale, a tre società estere e consegnate, sempre tramite la srl Nautica, nei rispettivi paesi comunitari”. Ma la supposta omissione, inoltre, risulta di dubbia compatibilità con quanto si legge persino nell’avviso di accertamento, laddove si riconosce “l’esistenza di quelle cessioni effettuate dal soggetto “promotore” (Nautica Com.le srl)”.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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