Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2460 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria n. 67/05/06 depositata il 22/12/06;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Perugia n. 7/04/2004 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap per gli anni 1998 – 2001.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dal l’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742, 2195, 2222 e 2229 c.c. D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 e 51. Il requisito dell’automa organizzazione sarebbe insito nella natura dell’attivita’ di agente di commercio.

La censura e’ infondata alla luce della decisione delle SS. UU. (Sentenza n. 12108 del 26/05/2009), secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Con secondo e terzo motivo la ricorrente assume l’omessa e contraddittoria motivazione della decisione. La motivazione sarebbe omessa in ordine alla qualificazione dell’attivita’ svolta dall’intimato; sarebbe contraddittoria laddove ha cumulato la qualifica di agente di commercio a quella di professionista.

Le censure sono inammissibili in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA