Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2460 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria n. 67/05/06 depositata il 22/12/06;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso
aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.A. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Perugia n. 7/04/2004 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap per gli anni 1998 – 2001.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dal l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742, 2195, 2222 e 2229 c.c. D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 e 51. Il requisito dell’automa organizzazione sarebbe insito nella natura dell’attivita’ di agente di commercio.
La censura e’ infondata alla luce della decisione delle SS. UU. (Sentenza n. 12108 del 26/05/2009), secondo cui, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Con secondo e terzo motivo la ricorrente assume l’omessa e contraddittoria motivazione della decisione. La motivazione sarebbe omessa in ordine alla qualificazione dell’attivita’ svolta dall’intimato; sarebbe contraddittoria laddove ha cumulato la qualifica di agente di commercio a quella di professionista.
Le censure sono inammissibili in quanto prive di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010