Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24599 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17236/2007 proposto da:

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI MANILIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., SERIT S.R.L.;

– intimati –

e sul ricorso 20602/2007 proposto da:

C.E., SER.I.T. S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAGOTTO ANTONIO,

PAGOTTO SANTE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI

28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI MANILIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSELLA MICHELE,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 94/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/06/2006 R.G.N. 404/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MASSELLA MICHELE;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto la responsabilità di C.E. e della Serit srl nella produzione dell’incidente sul lavoro subito da G.U., caduto da un autocarro adibito alla raccolta di rifiuti urbani mentre tentava di riportare a terra un cassonetto che era scivolato all’interno del camion, e ha condannato entrambi i convenuti in solido al risarcimento del danno (biologico e morale), ritenendo che il datore di lavoro dovesse rispondere dei danni subiti dal lavoratore per non aver adempiuto all’obbligo di esigere l’osservanza delle norme di sicurezza, dandone anche la dovuta diffusione ai propri dipendenti, e comunque quale responsabile, ex art. 2049 c.c., del fatto illecito commesso dal lavoratore più esperto (il C.) che aveva affiancato il G. nelle operazioni di recupero del cassonetto.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione G.U. affidandosi a due motivi cui resistono con controricorso il C. e la Serit proponendo anche ricorso incidentale fondato su tre motivi.

Il G. ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale e la Serit e il C. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2.- Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso depositato dal G., giacchè tale atto, avuto riguardo al momento in cui si è perfezionata la notifica del ricorso incidentale, e cioè al 23.7.2007, risulta ritualmente notificato alla controparte entro il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

3.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla mancata liquidazione del danno patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa anche con riferimento alla attività sportiva agonistica esercitata prima dell’incidente.

4.- Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 2059 e 2087 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione alla mancata liquidazione del danno alla vita di relazione quale voce ricompresa nel danno biologico.

5.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

6.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a qua e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. 5779/2010, Cass. 5208/2010). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr.

ex plurimis, Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

7.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009).

8.- Nella specie, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo della formulazione dei quesiti, per quanto riguarda sia il primo che il secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui viene censurata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sicchè tali censure devono ritenersi inammissibili.

9.- D’altro canto, anche le carenze motivazionali dedotte nell’ambito degli stessi motivi di ricorso non appaiono sufficientemente individuate e precisate con i motivi di impugnazione nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali le denunciate carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008).

10.- Il ricorso principale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

11 – In conseguenza della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione principale, il ricorso incidentale deve dichiararsi inefficace, in quanto tardivo, ex art. 334 c.p.c., comma 2 (la sentenza impugnata è stata depositata il 14.6.2006 e il controricorso contenente ricorso incidentale notificato il 18.7.2007).

12.- Considerato l’esito della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed inefficace quello incidentale;

compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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