Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24599 del 18/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.18/10/2017), n. 24599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7288-2014 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGMENT BANK SPA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza
BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE SENSI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 772/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Palermo, con decreto del 18.2.014, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.f. proposta da UniCredit Credit Management Bank s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) – s.a.s. di (OMISSIS) del credito vantato a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente intrattenuto con la società poi fallita, rilevando, in accoglimento di un’eccezione sollevata dal curatore, che non v’era prova della conformità all’originale della copia del contratto prodotta.
UniCredit Credit Management Bank s.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso Unicredit lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che, a seguito dell’eccezione formulata dal curatore all’atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione, essa aveva esibito in giudizio l’originale del contratto e dell’atto integrativo.
Il motivo è manifestamente fondato, atteso che il tribunale ha totalmente omesso di considerare che l’originale del contratto (allegato al decreto ingiuntivo ottenuto da Unicredit contro la società poi fallita) era stato esibito dalla banca nel corso dell’udienza successiva a quella di prima comparizione e che, poichè il curatore non aveva avanzato nel corso dell’udienza ulteriori, specifici rilievi, la conformità della copia a detto originale non poteva più ritenersi in contestazione.
Va aggiunto – per completezza – che l’esibizione del documento non era preclusa alla banca, posto che nel procedimento di impugnazione regolato dall’art. 99 l. fall. trovano applicazione, in quanto compatibili, e per tutto ciò che non è espressamente previsto dalla norma, le disposizioni che disciplinano il processo ordinario di cognizione: pertanto, a fronte di una nuova eccezione sollevata dal curatore solo all’atto della sua costituzione in giudizio, il rispetto del principio del contraddittorio esige che – al pari di quanto stabilito dall’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 – al creditore sia concesso un termine per replicare, per proporre le eccezioni conseguenti a quella contro di lui proposta e per indicare o produrre mezzi di prova atti a paralizzarla. Nè la possibilità per il creditore di avvalersi di tale facoltà processuale può ritenersi preclusa alla luce del disposto dell’art. 99 cit., comma 2 non potendo ipotizzarsi l’anticipata decadenza della parte da attività difensive meramente eventuali, la necessità del cui espletamento sia sorta solo in data successiva al termine concessole per il compimento di quelle dovute.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al tribunale di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Il secondo motivo del ricorso, attinente a questione ritenuta assorbita dal tribunale e che dovrà pertanto formare oggetto di esame da parte del giudice del rinvio, va dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017