Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24598 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13224/2009 proposto da:

B.R. in proprio e quale esercente la potestà sui figli

minori C.G. e Gi., domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GARLATTI Alessandro, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, PUGLISI LUCIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1306/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2008 R.G.N. 1044/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., quale vedova di C.M., chiedeva l’indennizzo D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 2 e 4 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, in relazione all’infortunio mortale occorso al marito (per un investimento) in data (OMISSIS). Assumeva che l’evento era da considerarsi infortunio in itinere in quanto il defunto marito stava rientrando a casa provenendo dalla ristorante ove lavorava, di proprietà di Ca.Wa..

Il Tribunale di Lodi rigettava la domanda.

Sull’appello della B. la Corte di appello di Milano con sentenza del 20.10.2008 rigettava l’appello. La Corte territoriale rilevava che, alla stregua delle prove espletate, non era emerso che il C., defunto marito della appellante, avesse la sera prima dell’incidente prestato attività lavorativa presso il locale del Ca., (OMISSIS), ove effettivamente si era recato in tarda serata, ma solo per bere una cosa dopo aver lavorato in altro locale. In ogni caso l’infortunio non era intervenuto nel tragitto dal luogo di lavoro all’abitazione del C..

Propone ricorso la B. con un solo, complesso, motivo; resiste l’INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12 e del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 84; l’omessa ed insufficienza motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. La violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.: con difetto di motivazione sulla attendibilità e rilevanza delle deposizioni testimoniali assunte.

La Corte territoriale (pag. 5 del provvedimento impugnato) ha accertato che il Costernino, prima di ritornare a casa, non aveva svolto attività lavorativa presso la pizzeria (OMISSIS), come emerge dalla dichiarazioni non solo del Ca., ma anche di due altri testi, uno dei quali ( S.) cameriera della detta pizzeria. Peraltro il C. si era prima recato presso il ristorante (OMISSIS) dove si era intrattenuto sino alle 24, per recarsi successivamente al locale del Ca., come riferito anche da altri due testi. Pertanto non essendosi accertato che il C. avesse lasciato il locale del Ca. alla fine di un turno di lavoro per recarsi nella sua abitazione, l’infortunio non può essere considerato “in itinere”. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e le censure mosse nel motivo appaiono di mero fatto mirando le stesse a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti che appare accurata e correlata a precisi elementi analiticamente indicati dai giudici delle fasi di merito. Le censure su di una pretesa inattendibilità del teste Ca. appaiono non solo di merito o meramente suggestive, ma anche insufficienti, posto che le stesse sono state confermate anche da altre dichiarazioni, così come appare non conferente quanto sia apparso sulla stampa in relazione ai rapporti tra il C. ed il Ca.. Anche la circostanza per cui il C. occupava ancora un immobile del Ca. appare poco significativa, posto che comunque il rapporto si era concluso da poco e che pare che lo stesso C. stesso cercando altra occupazione che avrebbe reso possibile un’altra sistemazione.

Inoltre nella seconda parte del motivo si allega che non si sarebbe accertato, utilizzando anche i poteri di ufficio, se effettivamente il marito della ricorrente avesse lavorato presso la Pizzeria (OMISSIS) prima di recarsi al locale del Ca.. Se il C. – si aggiunge – avesse effettivamente lavorato in (OMISSIS), la sosta al ristorante (OMISSIS) sarebbe stata, per parte ricorrente, necessitata per avvertire del fatto il Ca. e ritirare i propri effetti personali e tornare, quindi, a casa. L’infortunio era comunque da considerarsi in itinere.

Sul punto, e cioè l’esistenza di un diverso e nuovo rapporto di lavoro dal 26 maggio con i gestori della Pizzeria di (OMISSIS), la Corte territoriale ha osservato che si tratta di una deduzione nuova e che il teste indicato dalla B. – che avrebbe potuto confermare comunque la circostanza – era risultato irreperibile. La motivazione appare congrua e logicamente ineccepibile in quanto il diverso rapporto di lavoro non è stato allegato tempestivamente e comunque è rimasto privo di riscontri probatori di sorta, pur essendo state attivate tutte le richieste istruttorie della ricorrente tempestivamente avanzate (nel motivo non si specifica quando altre istanze istruttorie siano state eventualmente richieste e in che termini).

Va quindi rigettato il ricorso; stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione del ricorso in primo grado: nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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