Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24598 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2220/2014 proposto da:

FALLIMENTO di G.C., (OMISSIS), in persona del curatore

p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato ADELINA GIGLIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO LINDO DEL GAUDIO;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via DEI LATERENSI 31,

presso lo studio dell’avvocato PAOLINO RIZZUTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO PEPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 683/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Il Tribunale di Cosenza, in accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, avanzata dal Fallimento di G.C. nei confronti di BNL s.p.a., dichiarò l’inefficacia delle rimesse solutorie per complessivi Euro 35.000 affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto presso la banca dall’imprenditrice poi fallita e condannò la convenuta a restituire all’attore la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

– L’appello proposto da BNL contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, che ha rilevato che – poichè l’appellato non aveva prodotto nuovamente, secondo quanto gli era stato richiesto, gli estratti del conto indicati nell’indice del fascicolo di primo grado, ma non rinvenuti al suo interno – v’era prova in atti di un unico versamento, di Lire 30.000.000, eseguito, nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa, allorchè il conto presentava un’esposizione di Lire 33.649.697 e che, inoltre, era incontestato che la G. godesse di un affidamento regolato su quel conto di Lire 15.000.000; ha in conseguenza affermato che il pagamento revocabile ammontava a sole Lire 18.649.697 (Euro 9.631,67), atteso che il versamento in questione doveva ritenersi ripristinatorio della provvista sino alla concorrenza del credito accordato.

– La sentenza, pubblicata il 20.5.013, è stata impugnata dal Fallimento di G.C. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui BNL ha resistito con controricorso.

– Con il primo motivo, che denuncia violazione della L. Fall., art. 67, il ricorrente sostiene: che il conto era stato estinto il 22.4.93, cioè nove mesi prima della dichiarazione di fallimento; che “il tentativo della banca di qualificare il versamento.. come ripristino della provvista” risulterebbe del tutto inutile “atteso che la banca ha indicato alcune sentenze della S.C. ormai datate e comunque superate da molte altre più recenti”; che “la stessa operazione bancaria messa in atto dall’istituto convenuto… non sembra provare la volontà di ripristinare la provvista, bensì la volontà di estinguere quel conto…”.

– Col secondo motivo il Fallimento deduce che nel giudizio d’appello non era suo onere produrre gli estratti del conto non rinvenuti nel fascicolo di parte e denuncia, inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo che la stessa banca aveva richiesto alla G. il rientro dalla complessiva somma di Lire 65.175.199, ciò che provava, attesa la successiva estinzione del conto, il versamento dell’intero importo.

– Con il terzo lamenta violazione dell’art. 1224 c.c., in quanto la corte d’appello ha condannato BNL al pagamento dei soli interessi legali sul capitale, escludendo il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria, che doveva ritenersi provato in via presuntiva.

– Con il quarto di duole della pronuncia di integrale compensazione delle spese.

– Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– Va respinta l’eccezione preliminare di BNL, di inammissibilità del ricorso in quanto la procura rilasciata dal curatore a margine dell’atto non sarebbe ad esso specificamente riferita e non potrebbe ritenersi speciale: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri a questi attribuiti” tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito, come nella specie, attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto (Cass. un. 15538/015, 1058/01).

– Il primo motivo del ricorso, che è interamente rivolto a confutare le difese di BNL, ma non contiene alcuna specifica critica alla motivazione in base alla quale la corte del merito ha escluso la natura interamente solutoria della rimessa, è inammissibile.

– Il secondo motivo è invece manifestamente fondato sotto entrambi i profili dedotti.

Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (cfr., per tutte e da ultimo, Cass. S.U. n. 3033/013), nel vigente ordinamento processuale l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio di appello, con la conseguenza che su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza delle singole censure, quale che sia stata la sua posizione processuale nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove egli si dolga dell’erronea valutazione da parte del primo giudice di documenti prodotti dalla controparte in primo grado e da questa non depositati in appello, ha l’onere di produrli in sede di gravame, eventualmente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c..

Nel caso di specie incombeva dunque su BNL l’onere di produrre gli estratti del conto, al fine di provare che, nel periodo sospetto, vi erano affluite rimesse per un ammontare inferiore a quello accertato dal primo giudice.

La stessa corte del merito ha, d’altro canto, affermato che la banca aveva chiesto alla G. di rientrare dalla sua esposizione debitoria “pari a circa Lire 67.000.000”: non v’è dubbio, pertanto, che, non essendo in contestazione fra le parti che il conto era stato successivamente estinto, tale fatto (che il giudice a quo ha ritenuto rilevante al solo fine della prova della scientia decoctionis di BNL) rivestisse valenza decisiva anche in ordine alla prova dell’ammontare dei versamenti solutori.

-Anche il terzo motivo è fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. n. 19499/08), nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile, in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un’apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali: nè, nel caso di specie, tenuto conto del lunghissimo periodo di tempo trascorso dalla data della domanda (avanzata nell’ormai lontano 1994) a quella di pubblicazione delle sentenze di primo e di secondo grado (emesse l’una del 2005 e l’altra nel 2013), il danno poteva ritenersi in concreto insussistente.

All’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Resta assorbito il quarto motivo del ricorso.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il primo ed assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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