Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24598 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1763-2014 proposto da:

M.C., MA.GI., quali eredi di Ma.At.,

elettivamente domiciliati in ROMA, alla via ATANASIO KIRCHER 7,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUIGI ANGELINO ed ERNESTO PROCACCINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.A.; BANCA POPOLARE di NOVARA; BANCA della CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1798/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 28/11/2012 e depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’8.5.013, ha respinto l’appello proposto da Ma.Gi. e da M.C., nella loro qualità di eredi di Ma.At., contro la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato il dante causa degli appellanti privo di legittimazione ad opporsi al decreto di ammortamento dell’assegno bancario, dell’importo di 17 milioni di Lire, che aveva tratto sulla Banca Popolare di Avellino all’ordine di O.A. e che, girato da quest’ultimo per l’incasso R.M., era rimasto insoluto, ma non era stato restituito nè dalla banca trattaria nè dalla banca presso la quale era stato negoziato, sicchè, ad istanza di O., era stato dichiarato smarrito.

La corte del merito, rilevato che gli appellanti non avevano contestato che O. fosse il detentore dell’assegno, ma avevano comunque fatto valere il loro interesse ad agire in quanto la somma portata dal titolo era stata pagata dal de cuius, ha ritenuto che, in virtù dei principi di conservazione e di conversione dei mezzi processuali, l’opposizione andasse qualificata come azione di accertamento negativo, soggetta alle normali regole del processo di cognizione, che tuttavia andava respinta per difetto assoluto di prova (non fornita nè offerta) dell’estinzione del debito.

La sentenza è stata impugnata da Ma.Gi. e M.C., nella qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

2) Con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono il loro interesse ad agire per sentir accertare che l’assegno non era andato smarrito e che il relativo importo era stato regolarmente incassato dall’ O. o, comunque, dal giratario avv. R..

2.1) Col secondo motivo lamentano che la corte del merito non abbia tenuto conto della scrittura transattiva (OMISSIS), sottoscritta da Ma.At. e da O., con la quale il secondo dichiarava di aver ricevuto dal primo la somma di Lire 32 milioni e di non aver più nulla a pretendere per le causali e per i titoli detenuti.

3)Entrambi i motivi appaiono inammissibili.

3.1) Il primo investe la decisione del tribunale e non quella della corte d’appello, che, conformemente a quanto dedotto nella censura, ha riconosciuto l’interesse del Ma. (e dei suoi aventi causa) ad agire per 1′ accertamento negativo del debito sottostante al rapporto cartolare ed ha in tal senso qualificato la domanda, che ha poi respinto nel merito.

3.2) Il secondo difetta invece dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto si fonda su un documento che non è stato allegato al ricorso e del quale non è stata indicata l’esatta collocazione processuale, e neppure chiarisce se, ed in quali esatti termini, la questione concernente l’intervenuta transazione sia stata devoluta alla cognizione della corte territoriale.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dai ricorrenti, che non hanno depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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