Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24597 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4755/2010 proposto da:

ISVEIMER S.P.A. – ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA

MERIDIONALE S.P.A. – in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BALLETTI Emilio, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

Rodolfo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6660/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/02/2009 R.G.N. 8573/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato FERRARI MARCO PAOLO per delega BALLETTI EMILIO;

udito l’Avvocato MARSIGLIA GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.3.1994 C.L.R. conveniva dinanzi al Pretore di Napoli l’Isveimer per rivendicare l’attribuzione della quarta categoria, di cui al Regolamento del personale dell’Istituto, e, in base alla perdita di occasione di promozione, la terza. Su opposizione dell’Isveimer, l’adito giudice del lavoro accoglieva la domanda, ma limitatamente all’attribuzione della quarta categoria.

Proponeva appello l’Istituto, mentre il C. non insisteva in ordine al riconoscimento della terza categoria.

Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande tutte proposte dall’attore, motivando nel senso che, ai fini del riconoscimento della quarta categoria, occorreva l’espletamento di mansioni di elevato livello, le quali implicassero, altresì, il coordinamento e controllo del lavoro altrui.

Avverso la pronuncia del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il C., cui resisteva con controricorso l’Isveimer, che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale.

Con sentenza n. 1583/2007 in data 22 novembre 2006 – 24 gennaio 2007, questa Corte, premesso che i regolamenti degli enti pubblici -nella specie, il Regolamento de personale Isveimer – erano assimilati ai contratti collettivi, per cui la loro interpretazione doveva avvenire in base ai principi che vigono in materia di interpretazione dei contratti, accoglieva il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui affermava, in violazione dei suddetti principi, la necessità, ai fini dell’inquadramento nella quarta categoria, della compresenza di mansioni di elevato livello e del coordinamento e controllo dei lavoro altrui.

Con sentenza dell’11 novembre 2008-16 febbraio 2009, la Corte d’appello di Napoli, giudice del rinvio, ritenuto che dalla espletata istruttoria emergeva che il C. aveva svolto mansioni di elevato livello professionale, confermava la pronuncia emessa in primo grado dal Pretore di Napoli con la condanna dell’Isveimer al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di Euro 153.326,07 oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Isveimer con tre motivi.

Resiste C.L.R. con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo ISVEIMER, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., ed, in ogni caso, omessa, inesatta e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), si duole della decisione rescindente di questa Corte (n. 1583/2007), che si sarebbe discostata dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e da una successiva pronuncia della stessa Corte, secondo cui l’art. 2 del Regolamento del personale dell’Isveimer S.p.A., – in base al quale per l’accesso alla carriera direttiva è richiesto lo svolgimento di attività con “responsabilità direzionali di coordinamento e controllo del lavoro altrui, nonchè di mansioni ad elevato livello professionale”, va interpretato nel senso che entrambi i requisiti – responsabilità e mansioni – devono sussistere congiuntamente, rispondendo tale interpretazione al valore letterale della parola “nonchè”, cui fa riscontro il contenuto delle successive delibere del consiglio di amministrazione della società, aventi a loro volta natura di atti unilaterali, che neppure implicitamente hanno cancellato la suddetta congiunzione (Cass. n. 14864/2009). Da tale doglianza trae argomento per affermare che, pur dovendosi rispettare quanto esposto nella sentenza rescindente, il requisito dell'”elevato livello professionale”, richiesto dall’art. 2 del Regolamento per il personale Isveimer, doveva essere interpretato dal Giudice a quo “in senso estremamente rigoroso”, considerato anche che “il trattamento economico percepito da un funzionario di grado 4^ è addirittura più del doppio rispetto a quello percepito da un impiegato di grado 5^ …”. Sicchè, il Giudice del rinvio avrebbe errato nel riportarsi semplicemente alla valutazione della prova testimoniale effettuata dal Giudice di primo grado, senza procedere ad una nuova ed autonoma valutazione delle risultanze istruttorie – se del caso anche procedendo all’escussione di altri testi o riascoltando i testi già escussi – così come richiesto nella sentenza n. 1583/2007.

Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per inadeguata, illogica e contraddittoria valutazione delle prove agli atti di causa, in relazione all’accertamento dell’asserito svolgimento da parte del C. di attività “di elevato livello professionale”;

violazione ed errata applicazione del comma 6, art. 2 del Regolamento per il personale dell’Isveimer s.p.a.; violazione ed errata applicazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione al comma 6, art. 2 Regolamento per il personale dell’Isveimer s.p.a.; e, in ogni caso, omessa, insufficiente, inesatta e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 2103 c.c., art. 2, comma 6, del Regolamento del personale dell’Isveimer e 24 dello Statuto, art. 1362 c.c., e segg.,. in relazione a detti articoli dei Regolamento e dello Statuto, artt. 115 e 116 c.p.c. e, in ogni caso, insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), lamenta che l’impugnata sentenza abbia riconosciuto il diritto del C. all’inquadramento nella qualifica di “funzionario di grado 4”, nonostante fosse privo del potere di firma.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento.

Va anzitutto osservato che la doglianza dell’Istituto ricorrente circa la decisione n. 4096/2007 di questa Corte, che si sarebbe discostata dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e da una successiva pronuncia della stessa Corte, non può avere alcun rilievo nel presente giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli non doveva affatto procedere ad una autonoma e nuova valutazione delle risultanze istruttorie – riascoltando i testi o sentendone altri – come vorrebbe il ricorrente – ma “procedere a riesame delle mansioni svolte dall’attore ed attribuire il 4 livello ove esse risultino di elevato livello professionale ovvero implichino il controllo del lavoro altrui”.

La qual cosa è puntualmente avvenuta come risulta dall’esame delle deposizioni rese dai testi escussi da cui ha motivatamente ricavato che le mansioni svolte dal C. richiedevano un elevato contenuto professionale in quanto implicanti la specifica conoscenza della normativa fiscale ed un costante aggiornamento e studio di aspetti particolarmente complessi della materia. Del resto lo stesso comportamento dell’Istituto che continuava a rivolgersi a lui per la redazione delle dichiarazioni anche quando fu trasferito ad altro ufficio lasciava intendere – sempre ad avviso della Corte territoriale – l’importanza e soprattutto il carattere specialistico delle sue funzioni al punto che il datore di lavoro non era stato in grado di trovare qualcun altro che lo sostituisse.

Più in dettaglio, il Giudice a qua ha evidenziato come dalla espletata istruttoria fosse emersa la partecipazione del C. a riunioni con il direttore centrale ed il consulente commercialista dell’Istituto, aventi ad oggetto scelte di politica fiscale, e non consistenti nella mera correzione dell’attività prodromico- istruttoria svolta dal C., in quanto i dati da costui inseriti erano dati per buoni; era emerso altresì che la stessa dichiarazione dei redditi di un soggetto come l’ISVEIMER presupponeva una serie di scelte di politica fiscale in relazione alla situazione di bilancio, rispetto alle quali il C. elaborava una vera e propria proposta, che poi sottoponeva agli organi deliberanti competenti, per cui la sua attività non era limitata alla sola raccolta di dati ed a mere operazioni contabili, in quanto i diretti responsabili discutevano con lui dell’opportunità di scegliere una determinata politica fiscale, sulla base della predisposizione della bozza, richiedente la conoscenza della normativa fiscale e tributaria. Era emerso, inoltre, che il direttore dell’ufficio di ragioneria preavvertiva il C. di quando occorreva preparare la dichiarazione, senza impartirgli disposizioni più specifiche, tanto più inoltre che anche in seguito al trasferimento del C. all’ufficio del personale, ci fu intesa tra i dirigenti responsabili, nel senso che il C. sarebbe tornato alla ragioneria per redigere le dichiarazioni, ciò che poi di fatto avvenne.

Inoltre, risultava provato che fin dal 1985 il C. si era occupato di tutto ciò che riguardava le dichiarazioni fiscali, rilevando i costi ed i ricavi per l’iscrizione in bilancio, raccogliendo tutti i dati necessari per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, dando inoltre indicazioni su dove scritturare gli importi ai fini del bilancio di esercizio, confermando altresì che, nonostante il suo trasferimento all’ufficio personale, veniva continuamente chiamato per fare il lavoro, cui era stato precedentemente addetto, non essendovi altri in grado di occuparsene, decidendo, anche, il regime fiscale da adottare a seconda del tipo di dichiarazione e che, in caso di problemi di carattere fiscale, ci si rivolgeva al C..

Da ciò la Corte territoriale ha ricavato che il C. aveva svolto mansioni di elevato livello professionale sviluppate nell’ambito di direttive generali da parte dei vertici dell’Istituto, indubbiamente superiori, sotto il profilo qualitativo, a quelle meramente impiegatizio-amministrative di appartenenza.

E a nulla rileva la prospettazione, da parte dell’Istituto, di una diversa interpretazione delle risultanze testimoniali. Giova in proposito rammentare che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice territoriale individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la conducenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. civ., Sez. 1^, 23/06/2008, n. 17018).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è puntuale ed insindacabile, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi, traendone da esse coerente conclusione.

La stessa Corte, tuttavia, ha ritenuto di affrontare la questione, sollevata anche in questa sede, del potere di firma, oltre che di rappresentanza esterna, di cui il lavoratore sarebbe stato privo, pervenendo alla conclusione della sua irrilevanza in questo contesto probatorio, tenuto, peraltro, conto, per un verso, che il suo difetto era stato successivamente, ma irritualmente, eccepito dalla Società e, per altro verso, che la questione stessa era comunque ormai travolta dalla portata della cassazione con rinvio de qua, nella cui pronuncia tale eccezione, ove mai ammissibile ed effettivamente rilevante, non risultava essere stata sollevata dalla parte interessata, con conseguente limitazione della decisione in ordine ai fatti di causa, come circoscritti dalla pronuncia rescindente.

Così argomentando, il Giudice d’appello, facendo leva, anche e soprattutto, sulle sue prerogative in tema di interpretazione della domanda, ha superato le obiezioni dell’Istituto, riproposte con il ricorso in esame, circa la carenza, da parte del C., del potere di firma, la cui essenzialità, peraltro, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento, da delibarsi in questa sede, avrebbe richiesto il rispetto dei disposti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Ed invero, – come affermato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. n. 7161/2010) – in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora i documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

Per quanto precede, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte partenopea i vizi e le contraddizioni dedotti dall’Isveimer, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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