Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24597 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3227-2016 proposto da:

D.C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 903/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.C.M.L. propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, avverso la sentenza in data 30-6-2015 con la quale la corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di un suolo di sua proprietà posto in loc. (OMISSIS), ablato per la realizzazione del locale Istituto d’Arte giusta decreto dell’amministrazione provinciale di Cosenza del 3-6-2009;

l’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura edificatoria del terreno de quo;

il motivo è inammissibile perchè quella afferente la natura edificatoria o meno di un’area espropriata è questione giuridica, non di fatto, e la questione giuridica non è suscettibile di esser sottoposta alla Corte sub specie di vizio della motivazione (cfr. per tutte Cass. n. 11883-03; Cass. n. 3038-05; Cass. n. 26292-14);

col secondo motivo, la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi e la conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2;

il motivo ascrive alla corte d’appello (a) l’inadeguato esame del fatto decisivo costituito dalla destinazione del bene al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sul rilievo di essere stato, il bene, stimato prendendo a parametro il costo di trasformazione relativo a giardini privati, posti auto per attività commerciali private e attività similari; (b) l’omesso esame del fatto costituito dalla mancata indicazione, da parte del c.t.u., degli elementi determinativi del costo di costruzione degli ipotizzati parcheggi, prima facie sproporzionato;

sotto entrambi i profili il motivo è inammissibile; la censura sub (a) è avvinta dalla medesima ragione di inammissibilità già indicata supra, essendo relativa a questione giuridica (tale è la questione relativa alla destinazione del bene al momento dell’apposizione di un vincolo); la censura sub (b) si sostanzia in un sindacato di fatto, avendo l’impugnata sentenza condiviso la valutazione della commissione provinciale espropri in considerazione della peculiare posizione del terreno e dell’impossibilità di destinarlo ad altre realizzazioni non contrastanti con la ricostruita destinazione urbanistica, posto che la circostanza della superiore stima di terreni limitrofi, eccepita dall’opponente, non era stata suffragata da concreti elementi di riscontro nè riferita a terreni suscettibili di essere considerati come obiettivamente simili a quello in oggetto. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, su relazione del cons. Terrusi (est.), il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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