Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24596 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4298-2017 proposto da:

D.P.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2025/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.S. ricorre, unitamente alle altre quattordici persone indicate in epigrafe, per la correzione della sentenza di questa Corte di cassazione n. 2025 del 2017, che ha accolto il ricorso da essi proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, in materia di equa riparazione;

che è denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari per i giudizi di merito e di legittimità;

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso dell’accoglimento del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che risulta agli atti che i difensori dei ricorrenti P. ed altri avevano formulato domanda di distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, dichiarandosi antistatari;

che la sentenza n. 2025 del 2017, che ha accolto il ricorso e condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a rifondere le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, ha omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle spese;

che la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite 7 luglio 2010, n. 16037, ritiene esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nei casi di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione;

che pertanto il ricorso deve essere accolto e il dispositivo dell’ordinanza deve essere corretto disponendo la distrazione delle spese a favore degli avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas;

che non si fa luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. U. 27/06/2002, n. 9438).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e ordina la correzione della sentenza n. 2025 del 2017 pronunciata dalla Sezione Sesta civile di questa Corte, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole: “condanna, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascun gruppo di ricorrenti, in Euro 1.500,00 per il giudizio di merito, e in Euro 1.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese generali e accessori di legge”, deve leggersi: “con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei legali dichiaratisi antistatari, avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas “.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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