Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24596 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7281/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.P., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Angela

Liliana Lagreca del Foro di Bari, elett. dom.to presso lo studio

dell’avv. Monica Peronace in Roma, Via Francesco Slacci n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 557/03/2014, depositata il 23.10.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Nocella Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.P. impugnava innanzi alla CTP di Potenza l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate della stessa città, sulla scorta delle risultanze di segnalazione dell’Ufficio di Gioia del Colle, accertava, per l’anno 2005, l’indebita detrazione di fattura per operazione inesistente emessa dalla GeneralTractor, recuperando IVA per Euro 10.000,00, richiedendo maggiori IRPEF, IVA ed IRAP ed applicando le connesse sanzioni.

La CTP adìta, con sentenza N. 166/03/2011, respingeva il ricorso. Sull’appello del C., la CTR della Basilicata, con la sentenza oggi impugnata, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha annullato l’avviso impugnato, compensando le spese di lite.

In particolare la CTR ha ritenuto che, mediante l’operazione trilatera di vendita del macchinario agricolo dal C. alla GeneralTractor (originaria fornitrice), quindi da questa alla GenerCredit ed infine da questa nuovamente al C., con concessione alla venditrice di privilegio ai sensi della L. n. 1329 del 28.11.1965 a garanzia del finanziamento per il riacquisto, le parti avrebbero realizzato un regolamento negoziale assimilabile al c.d. sale and sale back, caratterizzato dall’intervento di tre soggetti in luogo di due, così da consentire comunque al primo venditore di ottenere, con l’incasso della prima vendita, liquidità, senza perdere la disponibilità del bene e dilazionandone il prezzo. Certa restando la funzione di garanzia raggiunta attraverso i negozi collegati, verrebbero meno i sospetti della natura simulatoria dell’operazione tratti dal mancato trasferimento materiale del macchinario e dalla trilateralità della stessa; l’inesistenza o fittizietà delle Società contraenti sarebbe stata esclusa da pronunce giurisdizionali nei giudizi svoltisi nei confronti delle stesse; l’abuso del diritto scaturente dal ricorso alla c.d. Legge Sabatni sarebbe escluso dalla circostanza che il C., resosi conto della imperseguibilità del finanziamento privilegiato, aveva rinunciato alla fruizione dei relativi benefici; infine che non sussisterebbero i presupposti e le condizioni per ravvisare alcuna delle ipotesi elusive tipizzate nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37bis, poichè il negozio complesso presenta legittime ragioni economiche (ottenimento di liquidità) e non ha consentito di ottenere alcuna riduzione d’imposta.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso la soccombente Agenzia delle Entrate, articolando due motivi di censura.

La Società si è costituita notificando controricorso, nel quale conclude in via principale per l’inammissibilità di entrambi i motivi e comunque per la reiezione del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7: ribadita la legittimità dello scopo di finanziamento, si sottolinea l’evidente divaricazione tra l’oggetto della vendita quale rappresentato nella fattura n. 32 del 14.02.2005 emessa dalla Genercredit s.p.a. e detratta dal C. (macchinario nuovo) e quello effettivo (macchinario già usato ed oggetto di trasferimenti a monte), che avevano comunque consentito al C., nonostante la rinuncia ai benefici della Legge Sabatini, di ottenere un più consistente finanziamento ed alla venditrice maggiori provvigioni. Di qui, assume la ricorrente Agenzia, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, che, imponendo di descrivere esattamente l’oggetto ed i soggetti della prestazione, comporta che in caso di contrasto tra attestazione della fattura e realtà dell’operazione, questa debba ritenersi comunque oggettivamente o soggettivamente inesistente, con conseguente violazione della Legge Sabatini e delle finalità dalla stessa perseguite. In particolare, sostiene la ricorrente, che il meccanismo trilatero ha costituito un espediente per “carpire strumentalmente” i vantaggi di detta Legge, che non può operare in casi di rivendita di beni non nuovi, aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quelli nuovi; ed a ciò aggiunge che la GeneralTractor s.r.l. presentava diverse caratteristiche sintomatiche di una società cartiera, della quale comunque non è stata in alcun modo provata l’effettività, consentendo così di presumere che le transazioni finanziarie che l’hanno vista coinvolta fossero meramente scritturali e non effettive. Infine evidenzia che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 invocato, così come impone all’emittente della fattura di pagare le imposte sulla scorta del contenuto cartolare della stessa, impedisce, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 26, al destinatario di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta in caso di non veridicità (falsità ideologica) della stessa.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla difesa controricorrente, per illustrate ragioni di difetto di specificità ed autosufficienza, perchè tendente ad ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali e per carente indicazione dei principi di diritto che si assumono violati.

In effetti il nucleo essenziale del motivo, per come enunciato nella sua epigrafe, è contenuto nelle pagg.8-14 del ricorso, nelle quali è argomentata la falsità ideologica della fattura di vendita n. 32 del 14.02.2005 perchè riguardante bene non nuovo e, in quanto tale, l’inapplicabilità al suo riacquisto delle agevolazioni della c.d. Legge Sabatini, per evidenziarne l’inesistenza oggettiva dell’operazione; sicchè tutte le successive considerazioni circa l’adeguatezza della prova della “inesistenza” delle società intermediatrici nel rapporto trilatero (che effettivamente sarebbero prive dei requisiti di ammissibilità e specificità invocati dalla controricorrente) sono superflue ed effettivamente ridondanti rispetto al nucleo centrale del motivo.

Questo è, nei limiti come sopra individuati, fondato.

In effetti i dati fattuali dai quali prende le mosse la ricorrente sono la fattura di vendita n. 5 del 13.02.2005 dal C. alla s.r.l. Generaltractor e quella n. 32 del 14.02.2005 con la quale la Genercredit s.p.a. ha rivenduto gli stessi beni (impianto meccanico ricovero animali) per il medesimo prezzo al C., come riferito nella sentenza d’appello, “secondo le prescrizioni della L. n. 1329 del 1965 con cambiali garantite da privilegio. L’operazione era assistita da contratti notarili e altre annotazioni…”.

Sulla scorta di tali incontroversi dati fattuali l’Agenzia evidenzia fondatamente che, dovendo presumersi che il bene oggetto del riacquisto fosse usato e non nuovo, la fattura collegata ad una cessione assistita dalle agevolazioni dell” c.d. Legge Sabatini dovesse considerarsi ideologicamente non veridica (tanto da aver determinato in prosieguo di tempo, per quanto dedotto fin dai precedenti gradi dallo stesso C., il riconoscimento dell’inesistenza dei presupposti per le agevolazioni derivanti da detta legge e la rinuncia alle medesime); in quanto tale documentante un’operazione oggettivamente inesistente e perciò assolutamente indetraibile.

Tale iter argomentativo si richiama correttamente ad un costante orientamento di questa Corte secondo il quale la detraibilità dell’IVA relativa a fatture documentanti operazioni passive consegue non alla mera regolarità formale-documentale dell’operazione, ma anche alla sussistenza delle condizioni di detraibilità previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. In effetti questa Corte ha ripetutamente chiarito che “la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 – secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura va interpretata nel senso che il corrispondente tributo viene, in realtà, ad essere considerato “fuori conto”, e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, ed estraniata, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. E ciò anche in considerazione del fatto che l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti costituisce, da sempre, una condotta penalmente sanzionata come delitto (cfr. Cass. 7289/01; 4247/07)” (Cass. sez.V 5.11.2014 n. 23551; vedi anche Cass. sez.VI-V ord. 6.07.2018 n. 17774; Cass. sez.V 27.01.2014 n. 1565; Cass. sez.V 29.05.2001 n. 7289).

In altri termini, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizzano i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1. Infatti la previsione del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 comma 7, se, per un verso, incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità; per altro verso, incide, sia pure indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del relativo presupposto (Cass. sez.V 25.10.2006 n. 22882).

Ebbene, è agevole cogliere la ratio dell’indetraibilità dell’IVA, in caso di operazioni inesistenti, nella considerazione che il diritto dell’acquirente alla detrazione dell’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio dell’impresa, è soggetto ad una duplice condizione. La prima è che l’acquirente del bene rivesta la qualità di imprenditore; la seconda, è che sia ravvisabile l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, ovverosia la strumentalità del bene stesso a tale attività; requisito che viene meno ogni volta che l’Amm.ne finanziaria lo contesti anche sulla base di mere presunzioni semplici, nella specie individuati nel carattere simulato del complesso meccanismo negoziale culminato nel riacquisto da parte del C., tratto dalla intrinseca non veridicità dell’individuazione di un carattere essenziale del bene che ne costituiva oggetto; sicchè in presenza di elementi sintomatici potenzialmente espressioni di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, e tali da rompere il detto nesso di inerenza, il relativo onere probatorio circa la reale effettività del contratto e della sua inerenza all’attività d’impresa, in forza degli ordinari criteri in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), doveva ritenersi ritrasferito all’interessato (Cass. 3518/06; 16730/07; 2362/13; 27718/13).

Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto pretesa violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., art. 118 disp. Att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per omessa valutazione delle domande ed eccezioni dell’Ufficio relative alla sussistenza di molteplici elementi di insussistenza dell’operazione ripresa a tassazione e di ultrapetizione circa l’efficacia sanante della rinuncia ai benefici della c.d. Legge Sabatini, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo, comportante il riesame, da parte della CTR della Basilicata in diversa composizione, dei motivi di gravame del C. alla luce del principio di diritto in questa sede riaffermato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame e per la decisione sulle spese di lite anche di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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