Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24595 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12780/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.L.;

– intimato –

e sul ricorso 16107/2007 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio degli avvocati SALERNO GASPARE, ALLOCCA GIORGIO, che

lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7333/2 006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2007 R.G.N. 241/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito gli Avvocati PULLI CLEMENTINA e RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di E.L. nei confronti dell’Inps per la riliquidazione della pensione integrativa in godimento quale ex dipendente Enpi, dirigente cessato dal servizio nel 1992, in forza della clausola oro di cui all’art. 30 del regolamento del Fondo integrativo. Ritenevano i Giudici di merito che in forza di detta clausola spettasse al ricorrente “l’indennità di funzione” liquidata ai dirigenti Inps in servizio con decorrenza dal 1990. Indi in dispositivo condannavano l’Istituto alla ricostituzione del trattamento pensionistico integrativo con il computo della “retribuzione di posizione” prevista dal CCNL Enti Pubblici non Economici, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dello scaglione economico invocato di L. 41 milioni.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi.

Resiste l’ E. con controricorso e ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale l’Inps, denunciando violazione dell’art. 30 del Regolamento del Fondo di previdenza dei dipendenti Enpi e del D.P.R. n. 761 del 1979, artt. 74, 75 e 76, censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto al computo, sulla pensione integrativa dell’ ex dipendente Enpi, transitato alla USL (OMISSIS) dopo la soppressione di detto Ente, la retribuzione di posizione di cui al CCNL 1994/1997 degli Enti Pubblici non Economici, ossia una voce retributiva prevista per un comparto diverso da quello a cui il ricorrente apparteneva, mentre l’art. 30 del regolamento del Fondo Enpi prevedeva la riliquidazione delle pensioni integrative sulla base delle variazioni apportate alle retribuzioni del personale in servizio in forza presso la medesima amministrazione; si dovevano quindi prendere in considerazione, ai fini della pensione integrativa, le variazioni concernenti le retribuzioni del personale del comparto sanità, non già del comparto enti pubblici economici, che era completamente estraneo.

Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione perchè in motivazione la sentenza impugnata faceva riferimento alla pensionabilità della “indennità di funzione” di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 13, richiamando la relativa giurisprudenza, mentre in dispositivo aveva riconosciuto il diritto di una voce diversa e cioè della “retribuzione di posizione”.

Con il ricorso incidentale deducendo violazione dell’art. 30 del regolamento del fondo di previdenza Enpi e del D.P.R. n. 761 del 1979, artt. 74, 75 e 76, nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ., si censura la sentenza per avere fatto riferimento alla pensionabilità dell’indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, mentre la richiesta fatta valere atteneva alla pensionabilità della retribuzione di posizione, da liquidare peraltro nella misura di 41 milioni annui e non già nella minor misura prevista per il c.d.

gradone iniziale come liquidata dalla sentenza impugnata. Secondo il ricorrente incidentale la indennità di posizione sulla pensione integrativa competerebbe per il fatto di avere optato, all’atto del passaggio dal soppresso Enpi alla USL, per la conservazione del trattamento di cui al fondo integrativo Enpi (e non già per la restituzione dei contributi ivi versati), fondo integrativo poi affidato alla gestione dell’Inps ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979.

Avendo quindi conservato la iscrizione al fondo integrativo Enpi, aveva pur sempre diritto alla clausola oro, ossia all’adeguamento della pensione integrativa alle retribuzioni del personale in servizio di pari grado e qualifica.

Il ricorso principale è fondato e va accolto, mentre va rigettato l’incidentale.

1. In primo luogo è fondata la censura, formulata invero sia nel secondo motivo del ricorso principale sia in quello incidentale, per cui in motivazione la sentenza impugnata ha fatto erroneo riferimento alla pensionabilità “dell’indennità di funzione”, quella cioè prevista per i dirigenti Inps dalla L. n. 88 del 1989, art. 13, comma 4, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.

Ma non era questa la richiesta fatta valere in giudizio, che atteneva invece all’aumento della pensione integrativa, in corrispondenza alla retribuzione di posizione erogata ai dipendenti in servizio di pari grado, in forza della c.d. clausola oro vigente presso il fondo integrativo Enpi, ai sensi dell’art. 30 del regolamento. In dispositivo, però, la sentenza ha riconosciuto il diritto alla ricostituzione di detto trattamento integrativo dal primo gennaio 1997, con l’inclusione della “retribuzione di posizione” prevista dal CCNL Enti pubblici non economici.

Si deve quindi avere riguardo alla statuizione di cui al dispositivo, la quale è erronea, di talchè il ricorso principale va accolto, mentre va rigettato quello incidentale.

2. Il ricorrente principale invero non contesta l’applicazione della clausola oro di cui al citato art. 30 del regolamento Enpi, per cui le pensioni integrative già liquidate (quella dell’ E. dal 1992) risentono degli aumenti concessi nel corso del tempo ai personale di pari grado in servizio (ciò però fino al primo gennaio 1998, allorquando la clausola oro è stata definitivamente abolita dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3), e non contesta neppure che sia esso Istituto a gestire l’ex fondo Enpi in forza del D.P.R. n. 761 del 1969, essendo passati sotto la gestione Inps i fondi integrativi di vari enti soppressi come l’Inam e appunto l’Enpi. Sostiene però che, nella specie, la pensione integrativa dell’ E. non può risentire degli aumenti erogati al personale in servizio di pari grado appartenente ad un comparto diverso rispetto a quello in cui il medesimo era transitato dopo la soppressione dell’Enpi. L’ E. infatti era pacificamente passato alle dipendenze di una Usl, per cui la sua pensione integrativa poteva risentire solo degli aumenti concessi al personale in servizio del comparto sanità, non già di quelli concessi nel comparto enti pubblici economici, di talchè non aveva alcun diritto al computo della retribuzione di posizione, prevista dal 1997 in quest’ultimo comparto.

3. Il ricorso è fondato giacchè è stato già deciso con la sentenza di questa Corte n. 15177 del 19/07/2005 che: “In relazione al regolamento del Fondo di previdenza per il personale dell’ENPI, il quale reca la previsione dell’aggancio della pensione integrativa, a carico del Fondo, alle variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado e qualifica (cosiddetta “clausola oro”), il parametro di riferimento a seguito della soppressione dell’Ente non può che essere la retribuzione pensionabile del personale in servizio alle dipendenze dell’ente, al quale sia stato trasferito – per legge – il personale dell’ente soppresso. Pertanto, nella base da considerare per il computo della riliquidazione della pensione integrativa non può essere inclusa l’indennità di funzione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 13, prevista per i dirigenti dell’INPS e dell’INAIL e non estesa al personale dell’ENPI, assorbito a seguito della soppressione dalle unità sanitarie locali, senza che, per legge, risulti trasferito, almeno in parte, all’INPS oppure all’INAIL (ovvero ad altri enti ai quali sia stata estesa l’indennità di funzione in questione, come l’INPDAP).” 4. E’ invece infondato il ricorso incidentale con cui l’ E. insiste nella richiesta di adeguamento della pensione integrativa con il computo della retribuzione di posizione in misura superiore rispetto a quella riconosciuta dalla sentenza impugnata (L. 41 milioni in luogo di quella evidentemente inferiore indicata dalla Corte territoriale).

Restano infatti irrilevanti tutte le argomentazioni concernenti l’opzione esercitata: è vero che l’ E. ha optato per la conservazione della prestazione del fondo integrativo Enpi e che gode della relativa pensione, nonchè, fino al primo gennaio 1998, della clausola oro, per cui ha diritto all’adeguamento della medesima pensione alle retribuzioni dei pari grado in servizio, ma costoro non possono che essere quelli del comparto di appartenenza, ossia quelli del comparto sanità, cui l’ E. è transitato dopo la soppressione dell’Enpi, non già quelli del comparto enti pubblici economici, che gli è assolutamente estraneo.

Il ricorso principale va quindi accolto e rigettato l’incidentale.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in cui rientrano anche le controversie in materia di previdenza integrativa, facendo la norma riferimento in via generale “ai giudizi prmossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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