Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24595 del 18/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17850-2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA rappresentato

e difeso dall’avvocato da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14046/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata l’08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’avv. F.S. ricorre ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione dell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 14046 del 2016, che ha accolto il ricorso proposto da A.A. nei confronti del Ministero della giustizia in materia di equa riparazione;

il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso dell’accoglimento del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che risulta agli atti che i difensori di A.A., avevano chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, dichiarandosi antistatari;

che l’ordinanza n. 14046 del 2016, che ha accolto il ricorso della sig.ra A. e condannato il Ministero della giustizia a rifondere le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, ha omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione delle spese;

che la giurisprudenza di questa Corte, a partire da nuncia a Sezioni Unite 7 luglio 2010, n. 16037 ritiene esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nei casi di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione;

che pertanto il ricorso deve essere accolto e il dispositivo dell’ordinanza deve essere corretto disponendo la distrazione delle spese a favore degli avv.ti Massimo Ferraro e Raffaele Ambrosio quanto al giudizio di merito, e all’avv. F.S. quando al giudizio di legittimità;

che non si fa luogo a pronuncia sulle spese (Cass., Sez. U. 27/06/2002, n. 9438).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e ordina la correzione dell’ordinanza n. 14046 del 2016 pronunciata dalla Sezione Sesta civile di questa Corte, dispone che nel dispositivo, dopo le parole: “(…) condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio in Euro 750,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”, deve leggersi: “con distrazione delle spese in favore dei legali dichiaratisi antistatari, avv.ti Massimo Ferraro e Raffaele Ambrosio per il giudizio di merito, e avv. F.S. per il giudizio di legittimità”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA