Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24595 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16453/2013 proposto da:

TIME IN STYLE DI N.L., in persona dell’omonimo titolare,

elettivamente domiciliata in Roma, via degli Equi n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Tricarico che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/9/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 14 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR del Lazio ha rigettato il gravame interposto da Time In Style di N.L. avverso la sentenza della CTP di Roma di rigetto del ricorso del medesimo titolare della ditta contro quattro avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica relativi ad altrettante dichiarazioni di importazione, a seguito viaggiatori, di orologi da polso usati provenienti da Hong Kong e Singapore, per i quali veniva determinato un valore superiore rispetto al dichiarato;

2. la CTR ha ritenuto: a) infondata la censura relativa alla violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis, e conseguente nullità degli avvisi di accertamento, per carenza di motivazione, poichè si tratta nella specie di avvisi emessi a seguito di revisione di accertamento con applicazione del citato D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e dell’art. 78 del reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario, CDC); b) corretta l’attribuzione del valore delle merci importate da parte dell’ufficio, ai sensi dell’art. 30 CDC, mediante riferimento al valore di transazione di merci identiche; c) che il prezzo della merce non può desumersi, come dedotto dal contribuente, dalla somma di un cash voucher in acconto e da un importo in contanti che l’acquirente avrebbe corrisposto successivamente in occasione manifestazioni fieristiche del settore; d) che ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta al contribuente provare l’effettivo valore delle merci esibendo le fatture originali;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Time In Style di N.L. affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. con il primo motivo di ricorso Time In Style denuncia violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis,, e conseguente nullità degli avvisi di accertamento, per carenza di motivazione: la CTR avrebbe eluso il punto della rettifica dei valori dichiarati sulla base delle quotazioni minime ricavabili da riviste e siti internet specializzati del settore, le une e gli altri non altrimenti identificati e comunque di non dimostrata attendibilità, senza tener conto che si è trattato di orologi usati da restaurare o riparare; inoltre, per una delle quattro bollette (la n. 15 MPS del 2005) non sarebbe stato richiesto alcun chiarimento al contribuente dall’ufficio, donde lo stralcio del relativo maggior importo accertato;

5.1. giova premettere (si v. Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23246, nonchè Sez. 5, 13 settembre 2013, n. 20931) che l’unico valore rilevante ai fini dell’obbligazione doganale è il valore in dogana, che coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte di Giustizia U.E., 12 dicembre 2013, in causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28); tale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra le varie, Corte di Giustizia U.E., in causa C-116/12, cit., punto 44; 15 luglio 2010, in causa C-354/09, Gaston Schul, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C263/06, Carboni e Derivati s.r.l., punto 60) e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale;

5.2. pertanto, il codice doganale comunitario ha stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo del codice medesimo ha predisposto un’apposita disciplina, regolata dall’art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano “fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’art. 29 del codice doganale” (Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8323; Sez. 5, 13 settembre 2013, n. 20931);

5.3. in questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall’art. 29, sicchè, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell’art. 30 CDC, applicando, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del par. 2 di quest’ultimo articolo (Corte di Giustizia U.E. in causa C-116/12, cit., punto 41) e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell’art. 30 si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni del successivo art. 31 (Corte di Giustizia U.E. in causa C-116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, in causa C-529/16, Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH c. Hauptzollamt Meinchen);

5.4. il valore di transazione resta comunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto è considerato il più adatto ed il più frequentemente utilizzato; per disattenderlo, occorre che l’amministrazione abbia fondati dubbi che esso sia inattendibile, che i dubbi persistano, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi e che l’amministrazione ricorra in primo luogo ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti, in successione, dall’art. 30 CDC;

5.5. nel caso in esame, la CTR ha ritenuto giustificati i dubbi dell’amministrazione doganale a fronte della documentazione commerciale prodotta dalla ricorrente (fatto pacifico: cfr. p. 8 della sentenza con riferimento alla “lettera di chiarimenti” citata anche in ricorso) sulla base del valore di transazione di merci identiche, non potendo la prospettazione della ricorrente (determinazione del prezzo dalla sommatoria del cash voucher e del futuro saldo) provare il valore della merce;

5.6. tutto ciò richiamato, il mezzo è inammissibile poichè censura genericamente la sentenza con riferimento all’applicabilità del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (sulla motivazione dell’accertamento doganale in revisione) senza attingere la ratio decidendi testè richiamata, che attiene invece al procedimento di revisione dell’accertamento, finendo in sostanza per sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento della CTR non consentito in questa sede; del pari generica e affatto carente dal punto di vista dell’autosufficienza si palesa la doglianza relativa ad una delle quattro bollette doganali, essendo la richiesta di chiarimenti riferibile all’accertamento operato dall’amministrazione a carico di Time In Style con gli avvisi in oggetto;

6. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., gravando sull’amministrazione (quale “attore sostanziale”), non sul contribuente, la prova dell’effettivo valore della merce;

6.1. il mezzo è manifestamente inammissibile;

6.2. la censura – anch’essa affatto generica ed in sostanza mirante ad ottenere una nuova valutazione del merito – muove dall’errore di prospettiva per il quale il giudizio tributario sarebbe un giudizio sul rapporto in senso proprio, nel quale l’amministrazione finanziaria assumerebbe il ruolo di attore in senso sostanziale: è vero invece che esso costituisce sempre un giudizio d’impugnazione di un atto autoritativo emesso dall’amministrazione finanziaria, per cui è l’atto impugnato (o il silenzio serbato dall’ufficio sull’istanza del contribuente, che ha gli stessi effetti di un atto negativo espresso) ad esprimere la posizione processuale dell’amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela (così Sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19187 e Sez. 5, 20 luglio 2007, n. 16115, nonchè Sez. 5, 21 ottobre 2005, n. 20398);

6.3. ne consegue che le ordinarie regole sull’onere della prova, dettate dall’art. 2697 c.c., e il principio di inesistenza di una presunzione di legittimità degli atti amministrativi, operante anche nel campo dell’imposizione tributaria, comportano che sia posto a carico dell’amministrazione finanziaria soltanto l’onere di provare l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, spettando invece al contribuente la prova dei fatti contrari.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo; doppio contributo unificato a carico di parte ricorrente, sussistendo le condizioni per la relativa declaratoria.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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