Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24595 del 01/12/2016

Cassazione civile sez. un., 01/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 01/12/2016), n.24595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26286/2014 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI

4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTHUR FREI, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEPHAN BEIKIRCHER, RENATE VON GUGGENBERG,

LAURA FADANELLI e CRISTINA BERNARDI, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Federica SCAFARELLI e Michele COSTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

cassazione con rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 134 del 19 giugno 2014 il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in sede di giurisdizione diretta, ha rigettato il ricorso proposto da L.S. avverso la comunicazione del 6.8.10 dell’Assessorato all’urbanistica della Provincia Autonoma di Bolzano circa l’inammissibilità delle sue due distinte istanze – variamente identificate in ricorso, in controricorso e nella sentenza qui gravata – di idroderivazione dal (OMISSIS) e la ivi menzionata nota dell’Ufficio elettrificazione 3.3.10, recante invito a produrre il titolo attestante la disponibilità delle aree, adottate ai sensi della L. 22 gennaio 2010, n. 2, in relazione alla L.P. n. 7 del 2005, ritenuta ostativa all’esame delle domande prive del titolo comprovante la disponibilità dell’area destinata agli impianti, nel caso di piccole derivazioni idroelettriche, inferiori a kw 3.000, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 6.

2.- Le doglianze di incostituzionalità o di contrarietà alla normativa comunitaria e di rango internazionale in materia di concorrenza sono state disattese dal T.S.A.P., che ha pure dato atto del superamento del vaglio di costituzionalità della normativa provinciale impugnata, come da sentenza n. 114 del 2013 della Consulta, per poi negare il chiesto rinvio alla Corte di Giustizia dell’U.E., qualificando meramente interna la situazione giuridica dedotta in giudizio.

3.- Per la cassazione della sentenza del T.S.A.P. propone ricorso il L., svolgendo due articolati motivi, con i quali ripropone le questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla riserva esclusiva statale in materia di concorrenza e lamenta la disapplicazione di principi espressi con quattro direttive comunitarie in materia di fonti energetiche rinnovabili, comunque sollecitando il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’interpretazione della normativa eurounitaria in materia.

4.- Resiste la Provincia di Bolzano, notificando controricorso; e, per la pubblica udienza del giorno 8.11.16, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale invocano applicarsi alla fattispecie i principi enunciati dall’intercorsa sentenza 12 aprile 2016, n. 7112 di queste stesse Sezioni Unite, basata sull’intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento a seguito della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, che ha, in particolare, nuovamente disciplinato l’attivazione delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica e previsto che gli impianti tra 220 KW e 3000 KW siano da qualificarsi di pubblica utilità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione o la falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12 (secondo cui “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti… sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”) in combinato disposto con la L. 30 settembre 2005, n. 7, art. 3 e del capo 1^ (“concessioni e riconoscimenti utenze”: artt. 1-57), in particolare del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 6, 7, 8 e 9, nonchè l’illegittimità costituzionale della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, art. 10 e della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 1.

6.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996; della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001; della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003; della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 nonchè della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; violazione dell’art. 288 del T.F.U.E. sotto il profilo dell’erronea trasposizione delle direttive, nonchè violazione del dovere di interpretazione conforme e di disapplicazione delle norme interne contrastanti con l’ordinamento comunitario, nonchè della L. n. 234 del 2012, art. 53 (che abroga e sostituisce della L. n. 11 del 2005, art. 14 bis) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

7.- Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta la modifica legislativa della normativa di riferimento, già presa in considerazione da Cass. Sez. Un., 12 aprile 2016, n. 7112: pronuncia alla quale può qui farsi integrale richiamo e che ha concluso un ampio excursus della disciplina previgente ed attuale statuendo che, in tema di derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica, della L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, che considera di pubblica utilità le infrastrutture indispensabili alle medie derivazioni, si applica come ius superveniens nel giudizio di cassazione qualora sia ad esso pertinente, per essere il giudizio stesso relativo al diniego di concessione per mancanza dell’acquisizione bonaria della disponibilità delle aree, titolo richiesto dall’abrogato della L.P. n. 7 del 2005, art. 3, comma 5 e successive modifiche; neppure ostandovi la norma transitoria della L.P. n. 2 del 2015, art. 34, perchè questa, alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., va interpretata nel senso della necessaria applicabilità della sopravvenuta disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti, ma anche al contenzioso che ne sia derivato.

8.- Tale rigoroso e condivisibile principio di diritto, al quale è opportuno assicurare continuità, può applicarsi anche nella specie, visto che essa ha ad oggetto domande di concessione di media potenza nominale (e, cioè, maggiore di 220 kW e minore di 3.000 kW), risultando esse – come riportato anche alle pagine 3 e 5 del controricorso – di 726,02 e di 1.332,25 kW); e, del resto, secondo la prospettazione evidentemente presupposta dalle parti con la richiesta, formulata concordemente nelle rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., di applicazione del richiamato precedente di queste SS.UU..

9.- Deve, di conseguenza, adottarsi la medesima soluzione cui si è pervenuti nel precedente appena richiamato e, quindi, disporsi la cassazione della gravata sentenza, con rinvio al T.S.A.P. per la valutazione della persistenza o meno dell’interesse della parte ricorrente all’impugnativa del provvedimento (cfr. T.S.A.P., sentenza 23 aprile 2015, n. 76).

10.- E va rimesso al medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice del rinvio, anche di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione; mentre il tenore della pronuncia impedisce l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per la sola evenienza del rigetto integrale o della reiezione per motivi di rito dell’impugnazione stessa.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite sul ricorso:

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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