Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24594 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24594 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 5056-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

R2g

Data pubblicazione: 31/10/2013

,

– ricorrenti contro
FIORENTINO GIUSEPPE;

– intimato –

17.12.2010, depositata il 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 05056 sez. M3 – ud. 25-09-2013
-2-

avverso la sentenza n. 872/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.872/11 del 25-1-2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Barra, che aveva accolto la domanda di Fiorentino Giuseppe, intesa ad ottenere il
risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento
delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel

L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli
oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a.
La parte intimata non ha presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999
e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il
contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera h)
di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed erogazione di
servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia estranea a tali
concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).

all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per

Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.” e -omessa
motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che erroneamente il
Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma
4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece, trovare applicazione,
perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del contratto solo in sostituzione
di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in assenza di una specifica
pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato possibile anche perché

dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del 1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”,
rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, 4, a porre un ipotetico precetto
integrativo, sotto il profilo che non risultava determinato in che cosa dovesse consistere la
modalità gratuita di pagamento, tenuto conto che il pagamento presso gli sportelli siti nei
capoluoghi di provincia poteva costringere l’utente a sobbarcarsi spese ben maggiori di
quelle del pagamento di un euro tramite il bollettino postale.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.
§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso delnnel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è

deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
«Nella logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di
integrazione del contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è
certamente espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente debba
essere rigettata.

concluso che deve <

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