Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24594 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11132/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

VIGILFIRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/29/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 7 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia, pronunciando sul gravame proposto dall’ufficio Palermo 2 dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Palermo n. 240/02/2007, resa nei confronti dell’ufficio predetto e di Santa Barbara s.r.l., poi Vigilfire s.r.l., relativamente all’avviso di accertamento (OMISSIS) per IVA, IRPEG e IRAP dell’anno d’imposta 2000 (così il frontespizio della sentenza), ha rigettato il ricorso di C.N. e C.A. avverso “l’ingiunzione art. 83/21 dell’Ufficio Successioni di Palermo” così motivando: “Invero appare condivisibile il rilievo dei giudici del grado precedente secondo cui l’odierna opposizione deve ritenersi inammissibile in relazione al disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3, attenendo a motivi che riguardano atti (l’avviso di liquidazione) precedentemente notificati. D’altra parte, come pure è stato rilevato nel grado precedente, l’ingiunzione de qua procede da un accertamento e da una liquidazione che hanno escluso le passività, esclusione peraltro confermata definitivamente in sede giudiziaria. Pertanto la decisione della Commissione di secondo grado va confermata” (p. 2);

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e del Territorio affidato a quattro motivi; Vigilfire non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

3. con i motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio denuncia, sotto distinti profili, la nullità della detta sentenza poichè abnorme e radicalmente viziata, ovvero giuridicamente inesistente, per: i) evidente incoerenza tra l’epigrafe della sentenza e la sua motivazione, riguardante soggetti diversi dalle parti in causa (primo motivo); il) omissione di decisione sull’intera domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c. (secondo motivo); iii) omessa motivazione, poichè meramente apparente (terzo motivo); /v) in subordine, insufficiente motivazione (quarto motivo);

4. il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente poichè obiettivamente connessi – è fondato, nei sensi di cui in motivazione;

4.1. è infatti di tutta evidenza che la motivazione della sentenza impugnata si riferisce a questione affatto diversa (provvedimento di ingiunzione impugnato dai predetti C.) rispetto a quella controversa tra l’Agenzia delle Entrate e Vigilfire s.r.l., già Santa Barbara s.r.l. (maggiori imposte dovute dalla società, come determinate a seguito di accertamento del reddito d’impresa), per il che l’amministrazione, soccombente in primo grado (v. p. 3 del ricorso), ha interposto appello sul quale la CTR ha omesso di pronunciarsi, donde – è appena il caso di osservarlo – l’interesse dell’amministrazione alla presente pronuncia;

4.2. orbene, deve qui ribadirsi che la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (in tal senso, Sez. 5, 17 luglio 2015, n. 15002) da parte del giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente, mercè l’emanazione di un atto valido conclusivo del giudizio (Sez. 6-L, 17 marzo 2014, n. 6162);

4.3. può soggiungersi, per completezza, che l’ipotesi in esame (come detto, divergenza tra l’intestazione della sentenza, riferita alle parti effettive della causa, e motivazione e dispositivo, concernenti alle parti di altra causa) non può essere risolta con il procedimento di correzione dell’errore materiale, non essendo possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi in quanto manca del tutto la decisione (per questa puntualizzazione si v. Sez. 1, 19 giugno 2019, n. 16497, concernente un’ordinanza della Corte di cassazione affetta da siffatto vizio), nè per via di revocazione, non ricorrendo l’errore percettivo sulla materia del contendere ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (si v. infatti, a contrario, Sez. 5, 13 maggio 2016, n. 9835, in un caso di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione affetta dal detto errore, pacifico essendo, invece, il rapporto processuale).

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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