Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24593 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 04/11/2020), n.24593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10775/2013 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Concettina Chiarini giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/30/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Sicilia ha accolto parzialmente il gravame interposto da P.G. e rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Agrigento di parziale accoglimento del ricorso del P., titolare dell’omonima impresa esercente l’attività di commercio al dettaglio di biancheria per la casa, contro l’avviso di accertamento del maggiore reddito per l’anno d’imposta 2003, rideterminato induttivamente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 38 e s.s., con conseguente ricalcolo dell’IRPEF e relativa addizionale regionale, dell’IRAP e dell’IVA, oltre sanzioni e interessi;

2. in particolare, la CTP aveva determinato i ricavi per l’anno 2003 in Euro 103.942,00 sottraendo il reddito spettante al titolare dell’impresa familiare, erroneamente considerato dall’ufficio (tale questione era investita dall’appello incidentale dell’amministrazione);

3. per quel che qui ancora rileva, la CTR ha ritenuto che “(…) la sentenza deve essere riformata, non meritando condivisione circa le conclusioni raggiunte in ordine al giudizio di piena legittimità del provvedimento. (…) nel caso di specie non sono stati osservati i presupposti di fatto, per l’accertamento sintetico e che, per di più, lo stesso è stato effettuato attraverso una serie di presunzioni a catena in aperta violazione del principio di autonomia di ogni singolo anno di imposta e di competenza per ogni anno fiscale, con il risultato di accertare il costo del venduto per i primi tre mesi del 2003, con una serie di calcoli sopra richiamati, che non appaiono affidabili al fine di ottenere un risultato incontestabile. Alla stregua delle suesposte considerazioni l’appello del P. va, pertanto, parzialmente accolto e la sentenza impugnata va riformata, determinando in via equitativa i maggiori ricavi per l’anno 2003 in Euro 30.000,00 (…), con proporzionale riduzione di imposte, sanzioni ed interessi.” (pp. 4-5 della sentenza);

4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P.G. affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. sui motivi di ricorso,

5.1.con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè contraddittoria motivazione: premesso che il processo tributario deve tendere all’accertamento sostanziale del rapporto, la CTR, pur facendo proprie le censure in ordine all’illegittimità dell’accertamento prospettate dal P., invece di annullare l’atto impugnato, ha contraddittoriamente emesso una pronuncia sostitutiva di merito oltre i limiti della domanda del contribuente;

5.2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 e degli artt. 113,114 e 115 c.p.c.: la CTR si è inammissibilmente pronunciata in via equitativa, per giunta senza nemmeno esplicitare le ragioni poste a fondamento del giudizio d’equità;

5.3. con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione sulla ritenuta minore quantificazione dei ricavi, equitativamente determinati dalla CTR in Euro 30.000,00, non comprendendosi il relativo iter logico-giuridico e i criteri adottati, ciò che consentirebbe di ricondurre la valutazione della CTR nell’alveo di un giudizio estimativo e non più equitativo;

6. il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente poichè all’evidenza connessi con riferimento al profilo delle ragioni della determinazione dei maggiori ricavi operata dalla CTR – è complessivamente fondato, nei sensi di cui in motivazione;

6.1. quanto alla prima censura, essa è fondata in stretto riferimento alla denunciata extrapetizione: al riguardo, il P. (v. p. 6 ss. del ricorso) ha, tra l’altro, denunciato l’erroneità del criterio del costo del venduto adottato dagli accertatori, della percentuale di ricarico applicata, nonchè la violazione dei principi di competenza fiscale e di autonomia dei periodi d’imposta, chiedendo l’annullamento dell’avviso di accertamento o, in subordine, la determinazione dei maggiori ricavi in Euro 3.364,29; a fronte di ciò, la CTR, pur ritenendo fondate le osservazioni del contribuente e congrua la dichiarazione dello stesso rispetto allo studio di settore (v. pp. 4-5 della sentenza), ha, come detto, rideterminato equitativamente i ricavi;

6.2 le argomentazioni di parte ricorrente vanno dunque circoscritte all’interno del consolidato principio – al quale in questa sede si intende dare senz’altro continuità – secondo cui “Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (così Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27560) ed avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. (si v. tra le tante, da ultimo, Sez. 6-5, 15 ottobre 2018, n. 25629); pertanto, “il potere di estimazione delle Commissioni tributarie – le quali non sono obbligate a confermare o annullare in toto l’avviso di accertamento impugnato, ma possono anche ritoccarne i valori, ove siano risultati errati o indimostrati – sussiste qualora debbano esaminare una domanda attinente all’an della pretesa impositiva” (Sez. 5, 16 ottobre 2019, n. 26185);

6.3. ciò posto, per quanto attiene alle altre censure la CTR, una volta ritenuto non congruo, come detto, l’accertamento induttivo, ha rideterminato equitativamente i maggiori ricavi non solo attribuendosi un inesistente potere di valutazione equitativa, ma omettendo qualsivoglia motivazione a sostegno della detta rideterminazione, così decidendo in frontale collisione con il principio secondo cui “Il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicchè è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo” (Sez. 5, 25 giugno 2019, n. 16960; conf. Sez. 6-5, 23 marzo 2018, n. 7354); non si rinviene insomma nella sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene l’amministrazione, la motivata valutazione sostitutiva richiesta dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della revisione delle quantificazioni operate dal fisco in sede di accertamento.

7. In conclusione, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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