Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24593 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Su ricorso n.8234/2015 proposto da:

CROSS FACTOR SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro 9, presso

l’avvocato Mario Nuzzo, che la rappresenta e difende anche

disgiuntamente con l’Avv.to Vincenzo Mariconda, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –

contro

SICILCASSA SPA in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei

Commissari Liquidatori pro-tempore elettivamente domiciliata in

Roma, Via Sistina 42, presso lo studio degli Avv.ti Francesco

Giorgianni ed Alessia Giorgianni che la rappresentano e difendono

anche disgiuntamente tra loro giusta procura in calce del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

TERMICA MEDITERRANEA SPA, in persona del legale rappresentante

pro-tempore S.G. elettivamente domiciliata in Palermo,

Via Agrigento 7, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Quinto

Cipolla e Francesco Cipolla che la rappresentano e difendono anche

disgiuntamente tra loro;

– intimata –

S.G., S.M., SB.NO., M.M.,

S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza definitiva n. 1284/2014 della Corte d’appello di

PALERMO, depositata il 29/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/5/2019 dal consigliere MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1284/2014 provvedendo su due diversi giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, riuniti per connessione soggettiva in quanto emessi tra le medesime parti, revocò il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trapani per l’importo di Euro 166.251,00 a favore di Sicilcassa spa in liquidazione coatta amministrativa ed a carico dei debitori Termica Mediterranea srl, quale debitore principale, e dai garanti Su.Mi. e Sb.No. e al contempo confermò il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo per l’importo di Euro 117.796,00 a favore di Sicilcassa spa in liquidazione coatta amministrativa e nei confronti di Termica Mediterranea srl, quale debitore principale, compensando interamente tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado.

Con la medesima sentenza n. 1284/2014 la Corte di Appello di Palermo estromise dal giudizio Sicilcassa spa in l.c.a. ritenuta la cessione pro soluto del credito a Cross Factor spa, chiamata in giudizio da Sicilcassa spa in l.c.a.

Avverso la suddetta sentenza Cross Factor spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Sicilcassa spa in l.c.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo e memoria. Cross Factor spa resiste con controricorso a ricorso incidentale e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Cross Factor spa lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 92, comma 9 TUB perchè la Corte di Appello di Palermo ha disposto l’estromissione dal giudizio di Sicilcassa spa in l.c.a. mentre la cessione di crediti intervenuta tra le parti riguardava solo un portafoglio di crediti vantati dalla Sicilcassa spa alla data del 30 giugno 2006 individuabili in blocco sulla scorta degli elenchi allegati al contratto come da autorizzazione della Banca d’Italia del 24 luglio 2007 e non invece “passività o situazioni debitorie già esistenti o future di Sicilcassa spa conseguenti a pretese di debitori ceduti” quali quelle azionate da Termica Mediterranea spa.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, rispettivamente, dell’art. 92, comma 9 TUB dell’art. 111 c.p.c. e degli artt. 1266, 1478 e 1488 c.c., avendo i giudici d’appello, deciso l’estromissione dal giudizio di Sicilcassa spa senza il consenso delle parti, sebbene nel giudizio svolto davanti alla Corte di Appello fossero stati addebitati alla medesima profili di responsabilità per condotte poste in essere dalla cedente dalle quali potrebbero sorgere obbligazioni risarcitorie.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità delle previsioni contrattuali contenute negli artt. 5.4 e 5.5 del contratto di cessione di crediti in blocco del 3-10 agosto 2007 ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1.

Il ricorso principale è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. La ricorrente non contesta che l’art. 92, comma 9 TUB preveda una ipotesi di estromissione del cedente, per effetto della cessione, che prescinde dal consenso delle altre parti del giudizio, ma sottolinea che la cessione riguardava nella specie soltanto i crediti, non anche le eventuali pretese dei debitori, rispetto alle quali dunque non poteva esservi estromissione senza consenso della ricorrente.

Va in contrario osservato, tuttavia, che l’estromissione dal giudizio non può che riferirsi al giudizio incardinato, con l’oggetto suo proprio costituito dalle domande delle parti. E nella specie l’unica domanda formulata era ed è rimasta quella della banca creditrice nei confronti dei debitori; i quali si sono limitatati a sollevare delle eccezioni basate sul comportamento di Sicilcassa, ma non hanno avanzato alcuna domanda risarcitoria o comunque di pagamento nei confronti della controparte. Dunque oggetto del giudizio è esclusivamente il credito ceduto, e null’altro: le pretese avanzate in via di eccezione dai debitori possono incidere esclusivamente sull’entità o sussistenza di tale credito.

Le censure della ricorrente sono dunque infondate, anche se la motivazione della sentenza impugnata non è del tutto chiara, specialmente nel richiamo alle clausole contrattuali 5.4 e 5.5 – va integrata nel senso sopra indicato, ex art. 384 c.p.c.

Nel terzo motivo di ricorso si deduce la nullità delle clausole 5.4 e 5.5, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, “nella parte in cui escludono ogni garanzia e ogni responsabilità della cedente in ordine all’esistenza dei crediti ceduti e/o per evizione anche per fatto proprio della cedente, nonchè nella parte in cui prevedono l’esclusione o anche solo la limitazione della responsabilità della cedente per dolo o colpa grave, e ciò per violazione delle norme” di cui agli artt. 1266,1229 e 1487 c.c. La ricorrente precisa che la questione è posta “indipendentemente dall’accoglimento o meno dei motivi di impugnazione che precedono”..

Il motivo è infondato e deve essere inammissibile. Infatti la deduzione di nullità in questione esula dall’oggetto del giudizio, costituito dal credito della banca nei confronti dei propri debitori che era, infatti, l’oggetto nel primo grado del giudizio e tale è rimasto nel secondo, non essendo neppure dedotto, dalla ricorrente, che in grado di appello siano state proposte domande (non già mere difese) riguardanti i rapporti reciproci tra la banca cedente e la banca cessionaria del credito in lite; nè, del resto, l’ampliamento dell’oggetto del giudizio a nuove domande formulate in grado di appello sarebbe stato ammissibile. In altri termini, la presente causa riguarda esclusivamente il credito della cessionaria Cross Factor (a seguito della cessione, pacifica in causa, da parte di Sicilcassa in l.c.a., che altrettanto pacificamente non è più titolare del credito) nei confronti dei debitori, non anche eventuali domande reciproche – rispetto alle quali possa eventualmente rilevare la questione di nullità sollevata – tra cedente e cessionaria, che non sono state dedotte in giudizio, nè del resto avrebbero potuto esserlo in grado di appello, e tantomeno in sede di legittimità.

Con unico motivo di ricorso incidentale Sicilcassa spa in l.c.a. censura la statuizione sulle spese effettuata dalla Corte di Appello di Palermo che, dopo aver statuito la estromissione dal giudizio di Sicilcassa spa e conseguentemente il subentro in via processuale della cessionaria del credito Cross Factor spa quale parte del giudizio nella posizione della cedente Sicilcassa spa in l.c.a. ha poi condannato quest’ultima alle spese del supplemento di CTU espletata in grado di appello.

Il ricorso incidentale è infondato. Il supplemento di CTU infatti è stato richiesto dalla Sicilcassa spa e non dalla ricorrente principale, è stato disposto dal Giudice di merito in quanto necessario alla definizione del giudizio e pertanto, nonostante l’avvenuta estromissione di Sicilcassa spa, può gravare su quest’ultima come disposto dal giudice.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale proposto e quello incidentale sono infondati e vanno respinti in ordine a tutti i motivi con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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