Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24593 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 01/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2200/2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA “CONSORZIALE” POLICLINICO DI

BARI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il Dott. ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO DELLE

DONNE e NICOLA DI MODUGNO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

73, presso lo studio degli avvocati ROBERTO D’ADDABBO e VINCENZO

AUGUSTO, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.N., INNOVAPUGLIA S.P.A., REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, depositato il

30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Nicola DI MODUGNO ed Arnaldo DEL VECCHIO per

delega degli avvocati Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 2014, emanato sul conforme parere del Consiglio di Stato (reso sull’affare n. 5420/2010 nell’Adunanza della Sezione Seconda del 18 giugno 2014) veniva accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da V.G. – nella qualità di dirigente responsabile del servizio CED e del sistema informativo (Unità operativa semplice) dell’Azienda ospedaliero-universitaria “consorziale” Policlinico di Bari – per l’annullamento della delibera del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera e dell’allegato Protocollo di intesa – sottoscritto dalla stessa Azienda, dalla Regione Puglia e da Innova Puglia s.p.a. – con cui era stata disposta l’assegnazione temporanea, con decorrenza 1 dicembre 2009, per trentasei mesi dell’incarico di dirigente tecnico informativo del suddetto Policlinico ad un dipendente di Innova Puglia s.p.a., cui era stato attribuito il trattamento giuridico-economico proprio dei dirigenti tecnici di struttura complessa, con onere a carico dell’Azienda ospedaliera.

Il ricorrente, dopo aver precisato, che tale scelta era stata adottata sull’assunto secondo cui il personale interno in servizio presso l’Ufficio informatico aziendale fosse privo dei necessari requisiti di professionalità, lamentava di essere stato estromesso dalla realizzazione del nuovo progetto informatico e spogliato delle relative funzioni.

2. Nel parere del Consiglio di Stato richiamato nel decreto presidenziale viene precisato quanto segue: a) è irrilevante il mancato possesso della laurea da parte del ricorrente, essendo egli titolare della qualifica di dirigente ottenuta secondo il precedente ordinamento che consentiva di accedere alla qualifica di dirigente tecnico anche senza il diploma di laurea; b) anche se la Innova Puglia s.p.a. è assoggettata alla direzione e al controllo della Regione non rientra tra i soggetti indicati del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, essendo da configurare come una organizzazione di tipo privatistico per quel che riguarda il governo del personale (vedi: Cons. Stato, 6, n. 269 del 2009); c) è da accogliere la censura di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 23-bis e 26, nonchè del D.P.R. n. 483 del 1997, art. 66, in quanto, l’incarico in discorso risulta conferito non solo per un profilo non esistente nella dotazione organica e nel regolamento di organizzazione aziendale oltretutto ad un soggetto sprovvisto del diploma di laurea (attualmente richiesto) ma soprattutto al di fuori del sistema; d) infatti, il comma 7 dell’art. 23-bis cit. autorizza, con opportuni protocolli e spesa a carico dell’ente destinatario, il trasferimento temporaneo di dipendenti pubblici verso pubbliche amministrazioni diverse da quelle di appartenenza o verso imprese private ma non quello da imprese private verso pubbliche amministrazioni, quale è quello di cui si tratta.

3. L’Azienda ospedaliero-universitaria “consorziale” Policlinico di Bari con il presente ricorso per cassazione, illustrato da memoria, deduce – con un unico motivo – l’eccesso di potere giurisdizionale (ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 362 c.p.c., comma 1) in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel parere recepito nel decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da V.G..

4. Resiste con controricorso V.G..

P.N., la Regione Puglia e la Innova Puglia s.p.a. non svolgono attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. L’Azienda ospedaliero-universitaria “consorziale” Policlinico di Bari con l’unico motivo di ricorso, in riferimento dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 362 c.p.c., comma 1, chiede a queste Sezioni Unite di dichiarare l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel parere recepito nel decreto presidenziale di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da V.G..

L’Azienda ricorrente, in primo luogo, sottolinea come, nella specie, sia da escludere l’avvenuta formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, avendo l’Azienda eccepito tempestivamente dinanzi al Consiglio di Stato lo stato di servizio del V. dal quale risultava il suo sopravvenuto collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed avendo contestualmente eccepito che tale evento determinava la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso straordinario.

L’Azienda aggiunge di avere anche, in quella sede, sottolineato come l’unico interesse superstite avrebbe potuto essere di natura risarcitoria, come tale di spettanza del giudice ordinario sicchè, da questo punto di vista, il ricorso straordinario avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile visto che, in base all’art. 7, comma 8, cod. proc. amm., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile solo per le questioni che possono costituire oggetto delle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

2 – Esame delle censure.

1. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

2. Deve essere, in primo luogo, chiarito che, nella specie, non si applica del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 8. Infatti il ricorso straordinario è stato proposto il 16 aprile 2010, cioè prima del 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il cui art. 7, comma 8, ha ammesso la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, determinando l’inammissibilità dei ricorsi straordinari proposti dopo il 16 settembre 2010 in controversie che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. SU 5 ottobre 2015, n. 19786; Cass. SU 19 dicembre 2012, n. 23464; Cass. Sez. 3, 26 agosto 2013, n. 19531; Cass. Sez. 3, 2 settembre 2013, n. 20054 Cass. Sez. Lav., 16 luglio 2013, n. 17375).

3. Comunque, è indubbio che il ricorso straordinario in oggetto si riferiva pacificamente ad una vicenda devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto con esso il V. ha chiesto, in primo luogo, l’annullamento di atti di natura squisitamente discrezionale adottati dall’Azienda ospedaliero-universitaria “consorziale” Policlinico di Bari – costituiti dalla delibera del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera e dell’allegato Protocollo di intesa, sottoscritta dalla stessa Azienda, dalla Regione Puglia e da Innova Puglia s.p.a. – con i quali era stata disposta l’assegnazione temporanea, con decorrenza 1 dicembre 2009, per trentasei mesi dell’incarico di dirigente tecnico informativo del suddetto Policlinico ad un dipendente di Innova Puglia s.p.a., cui era stato attribuito il trattamento giuridico-economico proprio dei dirigenti tecnici di struttura complessa, con onere a carico dell’Azienda ospedaliera.

4. In base al principio della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c., tale iniziale corretta devoluzione al giudice amministrativo è “insensibile” rispetto ad eventuali sopravvenienze.

Comunque, in considerazione della pacifica sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, è attribuita a tale giudice anche valutazione della permanenza o meno dell’interesse a ricorrere, per effetto del sopravvenuto pensionamento del ricorrente (in data 31 marzo 2014).

5. D’altra parte, poichè l’eccesso di potere giurisdizionale si deve valutare con riferimento alla pronuncia del giudice adito, nella specie, è con evidenza da escludere che la decisione finale del ricorso straordinario abbia ecceduto dai limiti del potere giurisdizionale.

Ne deriva che, a questi fini, non assume alcun rilievo la circostanza che eventuali pretese risarcitorie rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario.

6. Tanto basta per respingere il presente ricorso.

3 – Conclusioni.

7. In sintesi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012. art. 1, comma 17.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la Azienda ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge. Nulla spese in favore dei soggetti che sono rimasti intimati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Azienda ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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