Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24592 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24592 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 4712-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione Spa, in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. DA
CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA
giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 31/10/2013

- ricorrenti contro
FISICO ANTONIO;

– intimato –

depositata 11 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 04712 sez. M3 – ud. 25-09-2013
-2-

avverso la sentenza n. 713/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.713/11 del 20-1-2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Barra, che aveva accolto la domanda di Fisico Antonio, intesa ad ottenere il risarcimento
del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle

6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per
L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che
<>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente debba
essere rigettata.

deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione . Cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello e rigetta la
domanda della parte initmata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte
intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di
cui duecento per spese, oltre accessori come per legge.
Roma 25-9-2013.
Il Cons. Est.

Il Preside te

P. Q. M.

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