Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24592 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.18/10/2017),  n. 24592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20661-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n.373/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 4/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di A.E. (che non resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Liguria – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 portante irpef ed altro per l’anno di imposta 2007 – aveva, rigettandone l’appello, confermato la decisione di primo grado di annullamento dell’ atto impositivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente avesse fornito la prova contraria, dimostrando il possesso, nell’anno oggetto di accertamento, di disponibilità finanziaria idonea a giustificare il tenore di vita accertato dall’Ufficio.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L’unico motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione di legge assertivamente commessa dalla C.T.R. nell’avere ritenuto sufficiente la prova da parte del contribuente di avere avuto nell’anno di accertamento disponibilità finanziaria sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato laddove era, invece, necessaria la dimostrazione che proprio quei redditi erano stati impiegati per affrontare la spese per incrementi patrimoniali considerata dall’Ufficio – è manifestamente infondato.

2.In materia, questa Corte (Cass. n. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.

3.Nella specie, fermo, perchè non censurato, l’accertamento in fatto sulla disponibilità finanziaria da parte del contribuente nell’ anno oggetto di accertamento, la sentenza impugnata è conforme ai suddetti principi e, pertanto, rimane esente da censura.

4.Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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