Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24592 del 01/12/2016
Cassazione civile sez. un., 01/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente di Sez. –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 210/2015 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GRAZIA PULVIRENTI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ADRANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA LO FASO, per
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 282/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/09/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Grazia PULVIRENTI e Giorgio FALINI per delega
orale dell’avvocato Lo Faso Andrea;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il M. impugnò innanzi al Tribunale di Catania la determina n. 481 del 12 novembre 2003 con la quale il Comune di Adrano aveva negato l’assegnazione di alloggio popolare in suo favore. Il giudice dichiarò il proprio difetto di giurisdizione con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catania. In particolare, il giudice d’appello ha accertato che con una prima determina (n. 61 del 4 febbraio 2003) l’amministrazione s’era riservata di decidere sulla posizione del M., per poi negare affatto l’assegnazione con la già menzionata determina n. 481. Dall’accertamento della mancata assegnazione di alloggio ha desunto che la controversia, attinente alla prima fase del procedimento d’assegnazione (quella caratterizzata dal perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo), vada devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania attraverso tre motivi.
Con il primo motivo (art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1) sostiene che nella specie si sarebbe verificato un conflitto negativo di giurisdizione, spiegando che la propria istanza di sospensione dell’atto amministrativo è stata respinta dal TAR di Catania sul presupposto del difetto di giurisdizione (si sostiene che la questione pende in appello innanzi al CGA della Regione Siciliana), poi i giudici ordinario, innanzi al quale egli ha introdotto la causa, ha a sua volta dichiarato (in primo e secondo grado) il proprio difetto di giurisdizione, mentre avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il conflitto reale negativo di giurisdizione.
Con il secondo motivo (art. 360 c.p.c., n. 1) il ricorrente sostiene di essere assegnatario dell’alloggio e di avere subito l’illegittima revoca dell’assegnazione; sicchè, l’attenta lettura degli atti emessi dall’amministrazione e della normativa in materia avrebbe dovuto condurre il giudice a ritenere fondata nel merito la sua domanda, così evitando il conflitto negativo di giurisdizione.
Il terzo motivo (art. 360 c.p.c., n. 3) svolge una rassegna legislativa e giurisprudenziale per dimostrare che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11.
Il Comune di Adrano ha resistito con controricorso. Il M. ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, siccome connotato dall’assoluto difetto di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6. Per assolvere a suddetto onere la parte deve specificamente indicare gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, menzionando il momento processuale del relativo deposito e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili (tra le varie, cfr. Cass. n. 22607/14).
Nella specie, il primo motivo, nel segnalare il conflitto, contiene la generica menzione di un provvedimento del TAR di Catania che avrebbe respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto in considerazione del difetto di giurisdizione dichiarato da quello stesso giudice.
I motivi secondo e terzo, a fronte dello specifico accertamento contenuto nella sentenza impugnata riguardo alla mancata assegnazione d’alloggio (la sentenza testualmente riporta brani delle summenzionate determinazioni, dalle quali deduce l’accertamento stesso), neppure specificamente indicano gli atti amministrativi ai quali è fatto riferimento, così impedendo alla Corte la richiesta delibazione.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016