Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24591 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.18/10/2017),  n. 24591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18406-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LICATA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/1/2016 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 19/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, contro il Comune di Licata (che non resiste) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, rigettandone l’appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado, aveva ribadito il difetto di legittimazione passiva del Comune in quanto soggetto, annoverabile tra le Amministrazioni dello Stato, e, quindi, esonerato dal pagamento della tassa sulle concessioni governative previste dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.L’Agenzia delle entrate deduce, con un unico motivo riferito al vizio di violazione di legge, l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere che il Comune fosse esente dal pagamento della tassa in questione.

2.La censura è manifestamente fondata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali con sentenza 9560 del 2 maggio 2014 hanno specificamente statuito con riguardo all’esenzione, che “in tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1,comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa”.

3.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed esamini le questioni ritenute assorbite, oltre che a regolare le spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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