Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24591 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24591
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19221-2019 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO
CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 1555/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il
30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 30 aprile 2019, respingeva il ricorso proposto da A.S., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. Il richiedente aveva riferito di aver lasciato il proprio paese per il rifiuto a prendere il posto del padre come capo sacerdote di un gruppo di persone che adoravano un certo Dio, rifiuto originato dalla fede cristiana oltre che dalla paura scaturita dal potere spirituale delle persone che lo volevano come capo sacerdote e che avrebbero potuto ucciderlo.
Il Tribunale rigettava la domanda di protezione umanitaria evidenziando che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità tenuto conto della situazione oggettiva e soggettiva del ricorrente, con riferimento al paese di origine in comparazione con le condizioni di vita in Italia e in considerazione della non credibilità del racconto.
Il ricorrente non aveva idonee risorse per vivere nel paese di accoglienza sicchè in caso di rimpatrio non vi sarebbe stato alcun pericolo circa il mancato esercizio di un nucleo di diritti umani costitutivo dello statuto di dignità personale. Non era rilevante neanche la permanenza in Libia del richiedente, atteso che dal suo racconto non emergeva alcun elemento concreto al quale riferirsi che egli avesse subito violenza o altre esperienze drammatiche. Con riferimento alla febbre di lassa e alle recenti morti avvenute in Nigeria, il Tribunale evidenziava che, in base alle fonti consultate, non vi era una minaccia e che il sistema sanitario nigeriano si era già organizzato per contrastare e limitare i contagi.
3. A.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
5. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria
illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), b) e c), mancata comparizione delle parti e audizione del ricorrente.
La difesa del ricorrente aveva chiesto di fissare l’udienza di comparizione e di audizione in virtù del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, tenuto conto che non era stata videoregistrata l’audizione personale avanti la commissione territoriale di Lecce. Il giudice di primo grado invece non aveva fissato l’udienza di comparizione personale del ricorrente senza pronunciarsi sul punto nel decreto di rigetto.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e h), nonchè art. 8 e art. 14, lett. a), b) e c), per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione
Con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le osservazioni svolte dalla difesa del ricorrente in relazione alla presenza di sette e culti segreti nel panorama sociale nigeriano. Il decreto impugnato, dunque, del tutto carente sul punto, con riferimento alle minacce provenienti da culti e organizzazioni religiose non raggiungerebbe la soglia minima di motivazione come richiesta alla nostra Costituzione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
La censura attiene alla ritenuta non attendibilità del racconto del richiedente senza indicazione dei motivi logici di tale conclusione. Il richiedente aveva soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla indicata disposizione di legge compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Il decreto impugnato non spiegherebbe perchè il racconto del ricorrente non poteva essere considerato plausibile.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria nonostante il rischio per la salute che delineava una situazione di vulnerabilità soggettiva. La difesa evidenzia che a causa della sua posizione sociale il richiedente qualora fosse costretto a tornare in Nigeria si troverebbe in uno stato di totale di indigenza tanto da non soddisfare neanche i bisogni alimentari di base. Il diritto all’alimentazione è un diritto tutelato e protetto dalle convenzioni internazionali inoltre vi sarebbe una situazione di vulnerabilità oggettiva essendosi trovato in Libia paese sconvolto dalla guerra civile. In relazione a tale aspetto il giudice aveva semplicemente detto che era stata dedotta una situazione drammatica in cui il richiedente era stato coinvolto mentre il giudice aveva l’onere di acquisire d’ufficio le informazioni rilevanti.
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti tre.
Preliminarmente deve evidenziarsi che il ricorrente, ancorchè non richiami espressamente l’art. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, fa comunque riferimento alla nullità della sentenza, in tal modo rendendo ammissibile il motivo relativamente all’omessa pronuncia.
Il Tribunale di Lecce ha preso in considerazione unicamente la domanda di protezione umanitaria tralasciando del tutto di motivare in ordine alla domanda di protezione sussidiaria nonostante il ricorrente nel ricorso ne avesse chiesto la concessione a causa della persecuzione che aveva raccontato di aver subito.
Ne consegue la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo al rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b), e c).
6. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020