Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24590 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24590 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 645-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
2802

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO,
SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 31/10/2013

contro

ANTINUCCI

MARA

NTNMRA46A68M022K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SPEZIALE VALERIO,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 02/10/2009 R.G.N. 1173/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

giusta delega in atti;

R.G. 645/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1586 del 2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Pescara annullava la cartella esattoriale di pagamento ed il ruolo conseguenti al

versamento della complessiva somma di euro 20.832,00, oltre accessori,
dovuta da Antinucci Mara, titolare di farmacia, quale contribuzione per i
collaboratori familiari Antinucci Catia e Ranalli Federico, rispettivamente
sorella e figlio), dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Antinucci Catia,
dichiarava inoltre che, in relazione alle somme dovute Da Antinucci Mara per i
detti collaboratori familiari, come quantificate, era applicabile il regime
sanzionatorio di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, e
rigettava per il resto l’opposizione proposta da Antinucci Mara.
L’INPS proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma.
Mara e Catia Antinucci resistevano al gravame e proponevano appello
incidentale.
La Corte d’Appello de

ruzzi — IDAquila, con sentenza depositata il

2-10-2009, rigettava l’appello dell’INPS e, in accoglimento dell’appello
incidentale di Antinucci Mara, dichiarava l’inesistenza dell’obbligo
contributivo di cui al verbale di accertamento citato.
In sintesi la Corte territoriale, premesso che la parte della pronuncia di
primo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Antinucci
Catia (perché mero collaboratore familiare) era coperta da giudicato, con
riguardo all’appello incidentale spiegato da Antinucci Mara, rilevava che (a
1

verbale di accertamento del 30-9-2005 (in base al quale l’INPS aveva chiesto il

prescindere dalla questione concernente la non iscrivibilità del farmacista nella

,g

Gestione commercianti) nella fattispecie non si rinvenivano gli imprescindibili
profili di abitualità e prevalenza di partecipazione all’attività di natura
commerciale, ascrivibile alla sola vendita di prodotti non farmaceutici, per cui i
collaboratori della titolare della farmacia non erano assoggettabili all’obbligo
di iscrizione e di correlata contribuzione alla corrispondente gestione
previdenziale, di guisa che inesistente era la relativa pretesa creditoria avanzata
dall’INPS.
La Corte di merito riteneva, poi, assorbita la pretesa subordinata della
stessa Antinucci Mara riguardante un diverso regime sanzionatorio e rilevava
che non era oggetto di gravame la statuizione concernente l’annullamento
della cartella esattoriale, in quanto alla data di formazione del ruolo esecutivo
già pendeva il giudizio di merito sulla fondatezza delle richieste avanzate
all’esito dell’accesso ispettivo, in aperto contrasto con l’art. 24, comma 3, del
d.lgs. n. 46/1999.
La Corte infine riteneva altresì assorbito l’appello principale proposto
dall’INPS, il quale, a fronte della domanda riconvenzionale avanzata in primo
grado, si lamentava del fatto che il primo giudice non avesse emesso anche la
condanna di pagamento della pretesa creditoria contenuta nel suddetto verbale
di accertamento.
Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con due
motivi.
La Antinucci Mara ha resistito con controricorso ed ha depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2

.

Con il primo motivo l’istituto ricorrente lamenta un insanabile contrasto
sussistente tra dispositivo e motivazione con riferimento all’appello principale
proposto dall’INPS, in quanto la sentenza impugnata nel dispositivo ha
rigettato il detto gravame, mentre in motivazione lo ha espressamente ritenuto

statuizione adottata.
Con il secondo motivo l’INPS, lamenta che la illegittimità e illogicità della
conclusione della Corte di merito, fondata sul fatto che dall’istruttoria sarebbe
emerso un impegno dei familiari collaboratori proteso alla sola attività di
vendita dei medicinali (in una farmacia di un piccolo centro di carattere rurale).
In particolare il ricorrente evidenzia che risulta irrilevante che i coadiutori
familiari siano stati impiegati solo per la vendita dei medicinali, non potendo
ragionevolmente ritenersi che essa costituisca per un soggetto non farmacista
attività professionale e che per tale motivo possa distinguersi dalla vendita di
prodotti non medicinali.
Premesso poi, che ciò che rileva è solo lo svolgimento di un’attività
commerciale e la circostanza della partecipazione personale del coadiutore al
lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, l’istituto, in sostanza, lamenta che
la Corte territoriale è giunta a ritenere che il lavoro svolto dal coadiutore
familiare all’interno della farmacia non sia meritevole di alcuna tutela
assicurativa, in contrasto con il dettato dell’art. 38 della Costituzione.
Esaminando, in ordine logico, dapprima il secondo motivo, riguardante la
sussistenza dell’obbligo contributivo, osserva il Collegio che lo stesso è
fondato e va accolto.

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assorbito, con conseguente impossibilità di individuare con certezza la

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito (v. Cass. 12-52010 n. 11466 v. anche Cass. 20-5-2010 n. 12342), “nel quadro della disciplina
dettata dall’art. 1, commi 202, 203 e 206, della legge n. 662 del 1996, del
campo di applicazione dell’assicurazione per gli esercenti attività commerciali

nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia
– in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella
gestione della relativa impresa -, nel concorso dei requisiti di legge relativi sia
all’impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della
stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all’attività
dell’impresa.”
Stante, infatti, la qualificabilità dell’attività di una farmacia quale attività
di impresa commerciale, deve ritenersi che sussistano le condizioni per
l’operatività dell’assicurazione commercianti previsti dalla 1. n. 662 del 1996,
art. 1, commi 202 e 203, ove sussistano in concreto quei requisiti, specificati
dal comma 203, di organizzazione dell’attività con il prevalente lavoro del
titolare e dei componenti della famiglia, di partecipazione del titolare al lavoro
aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e di possesso delle licenze o
autorizzazioni previste dalla legge.
Del resto il fatto che il farmacista titolare di farmacia (professionista,
soggetto ad apposita assicurazione) sia personalmente esentato
dall’assicurazione commercianti per ragioni, per così dire, soggettive, inerenti
alla sua qualificazione professionale, non impedisce che la legge possa operare
per i suoi coadiutori familiari (non farmacisti), per i quali le medesime ragioni
d’ordine soggettivo non hanno ragione di operare, tanto più alla luce dei
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istituita con la legge n. 613 del 1966, l’assicurazione stessa è operativa anche

principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di
un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2)
(cfr. C. Cost. n. 448/2007).
Peraltro, come pure è stato chiarito da questa Corte, “anche se il

base alla normativa in materia, non è giustificato ipotizzare che lo stesso
collabori solamente alla attività inerente alla vendita dei prodotti non
farmaceutici e liberamente commerciabili. Infatti è indubbio che sussistono
aspetti della gestione della impresa farmacia nel suo complesso a cui possono
collaborare legittimamente non farmacisti”.
Orbene la sentenza impugnata disattendendo tale indirizzo consolidato (da
ultimo v. fra le altre anche Cass. 11-6-2013 n. 14666) erroneamente ha escluso
l’obbligo assicurativo rilevando semplicemente che nella fattispecie era emerso
che la sorella ed il figlio della titolare della farmacia “svolgevano
esclusivamente attività collaborativa inerente alla vendita dei medicinali”, in
una farmacia di un piccolo centro, di carattere rurale, “dedita soprattutto alla
vendita di medicinali”.
Il secondo motivo va pertanto accolto, restando assorbito il primo
(concernente comunque una questione successiva in ordine logico) e la
impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla corte d’Appello di Perugia, che
provvederà attenendosi al principio sopra ribadito, statuendo anche sulle spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Perugia.
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coadiutore familiare non può svolgere l’attività di competenza del farmacista in

Roma 3 ottobre 2013

ILCONSIGLIERE ESTENSORE

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