Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24590 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5733/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M.S., L.M.F.;

– intimati –

e sul ricorso 9191/2007 proposto da:

L.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRATI

FISCALI 258, presso lo studio dell’avvocato BERARDI PIERGIORGIO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ RICERCA;

– intimati –

e sul ricorso 9194/2007 proposto da:

L.M.E., V.C., L.M.L., n.q. di

eredi del sig. L.M.F., tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PRATI FISCALI 258, presso lo studio dell’avvocato

BERARDI PIERGIORGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 93/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2006 R.G.N. 511/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. MELIADO’ GIUSEPPE;

udito l’Avvocato VARONE STEFANO (per l’Avvocatura dello Stato);

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione, con

cassazione, con rinvio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F. e L.M.S., facenti parte del contingente del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), trasferito dagli enti locali allo Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, loro nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda.

3. Il Ministero ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado.

4. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006).

5. Resistono, con separati controricorsi, L.M.S. e gli eredi di L.M.F., deceduto nelle more del giudizio, i quali hanno proposto a loro volta ricorso incidentale.

6. I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

7. Vanno, quindi, preliminarmente esaminati i ricorsi incidentali, con i quali i ricorrenti lamentano violazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 348 c.p.c., comma 1, per avere la corte territoriale disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione.

8. I ricorsi sono fondati.

Risulta, infatti, dal fascicolo di ufficio che il Ministero appellante ha proceduto al deposito dell’atto di appello in data 11.11.2003, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza del giudice di primo grado, avvenuta in data 11.10.2003.

Ciò determina l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto proposta oltre il termine previsto dall’art. 434 c.p.c., comma 2;

trattandosi, invero, di inosservanza di adempimento prescritto a pena di decadenza, dalla quale feriva il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di gravame.

Ne discende l’inammissibilità anche del presente ricorso e la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del ricorso principale.

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ed, altresì, con distrazione in favore del procuratorio anticipatario, limitatamente a quelle di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i ricorsi incidentali, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40,00 per spese ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., nonchè a quelle del giudizio di appello, che liquida in Euro 150,00 per spese, in Euro 600,00 per diritti ed in Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Distrae le spese del giudizio di appello in favore del procuratore degli appellati.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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