Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2459 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3752-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

O.D., DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI UFFICIO CONTROLLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Bari, su ricorso di O.D., ha annullato la cartella di pagamento formata in nome di contribuente deceduto, ma di cui l’ufficio ignorava l’avvenuto decesso, e che era stata notificata non nell’ultimo domicilio del defunto, ma in un luogo diverso, risultante da verifica anagrafica rilasciata dal comune di residenza. Contro la sentenza ha proposto appello l’agente di riscossione, deducendo: a) che il vizio della notificazione non era dipeso da una propria negligenza, ma da un errore in cui era incorso il Comune, il quale, a seguito della richiesta di cambio di residenza effettuata dalla moglie del defunto, aveva trasferito nella nuova residenza del coniuge l’intero nucleo familiare e quindi anche il contribuente deceduto; b) che il giudice di primo grado, invece di limitare la pronuncia alla sola nullità della notificazione, aveva dichiarato la nullità anche della cartella; c) che, al contrario, la commissione tributaria provinciale, lasciando integra la validità della cartella, avrebbe dovuto rimettere l’agente in termini per la notificazione dell’atto agli eredi nei modi prescritti dalla legge.

L’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia.

Contro la sentenza il concessionario ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Diritto

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto da Equitalia Sud SpA per essere il relativo contenuto privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

E’ stato chiarito che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366 cit. a pena di inammissibilità, può ritenersi soddisfatto senza necessità che esso dia luogo a una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18 maggio 2006, n. 11653).

Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione è possibile rinvenire nel ricorso così come predisposto da Equitalia Sud, nel quale, prima della sezione relativa all’illustrazione dell’unico motivo, vi è una breve premessa in fatto che, quanto al giudizio di primo grado, si esaurisce sostanzialmente nel riportare le conclusioni della contribuente, con un accenno alla posizione difensiva di una delle convenute (diversa dalla attuale ricorrente, che non si costituì nel giudizio di primo grado), e nella trascrizione del solo dispositivo della sentenza.

Sono poi riportati gli argomenti che il concessionario aveva dedotto con l’appello, la cui esposizione, però, in quanto operata senza alcuna correlazione con la sentenza della commissione tributaria provinciale, non consente di comprendere in che termini quegli stessi argomenti si ponessero come censure contro la decisione.

Sono infine del tutto omesse le vicende del giudizio d’appello, di cui è riportato solo l’esito, senza alcun accenno alle parti del giudizio, alle tesi difensive dell’appellata e senza riportare nei tratti essenziali le ragioni in fatto e in diritto poste a base della sentenza.

Il motivo di ricorso si apre subito con l’indicazione delle omissioni in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, ma nel fare ciò la ricorrente non si cura di operare alcun raccordo con il ragionamento e gli argomenti posti dalla commissione tributaria regionale a sostegno della sentenza impugnata, il cui contenuto rimane del tutto in ombra anche dopo la lettura integrale del ricorso, con una palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ch’è volto a consentire, fra l’altro, al giudice di legittimità “un’adeguata comprensione dell’oggetto delle pretese del ricorrente e delle critiche sollevate alla sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass., SU, 17 luglio 2009, n. 16628)”.

Le rilevate omissioni e carenze non consentono alla corte di valutare se davvero l’annullamento ha riguardato, invece che la sola notificazione della cartella, anche il ruolo, come si denuncia con il motivo di ricorso. Esso, inoltre, è dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione, mentre i rimproveri che si muovono alla Commissione tributaria regionale coinvolgono profili di censura diversi, sia per quanto riguarda l’oggetto della statuizione di nullità, in quanto erroneamente estesa al ruolo, sia per quanto riguarda l’omessa decisione sulla richiesta del concessionario di rimessione in termini per la notificazione. In ordine a tale richiesta, inoltre, il ricorrente dà per scontata l’applicabilità dell’istituto, ma non dice dove e come la relativa questione fu sollevata innanzi al giudice d’appello.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Equitalia Sud SpA..

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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