Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2459 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17775-2019 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DARIO DAL MEDICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- E.R., di origine nigeriana (Stato del Benin), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Trento avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione umanitaria), come pure del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 7 maggio 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Ha rilevato il Tribunale che la versione fornita dal richiedente circa le ragioni del suo espatrio non risulta credibile, in ragione delle “gravi contraddizioni” che la stessa presentava; che, in punto di protezione sussidiaria, lo stesso richiedente ha “espressamente detto che la zona, in cui egli abitava, non è abitualmente interessata da violenze indiscriminate e che non vuole rientrare perchè lì non vi è lavoro”; che effettivamente non risultano scontri o violenze diffuse in tale zona della Nigeria;

che, quanto alla protezione umanitaria, non è elemento sufficiente di riconoscimento quello dell’integrazione del richiedente nel contesto italiano, come isolato e astratto da ogni altra considerazione.

3.- Avverso questo provvedimento presenta ricorso E.R., articolando due motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente censura il decreto del Tribunale di Trento: (i) col primo motivo, violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale ha solo affermato, senza fornire argomentazioni, che “la zona da cui proviene il ricorrente non risulta interessata da violenza generalizzata”; (ii) col secondo motivo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale non ha preso in considerazione, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria, il “timore espresso dal ricorrente di tornare in un luogo flagellato da una gravissima situazione di violenza”.

5.- Il ricorso non può essere accolto.

Lo stesso ricorrente ha dichiarato – secondo quanto specificamente richiamato nella motivazione del Tribunale e in nessun modo contestato nel ricorso – che la zona, da cui egli proviene, non soffre, nell’attuale periodo, di conflitti o violenze diffuse.

Tale riscontro appare invero assorbente: non solo per il tema delta protezione sussidiaria, ma pure per quello della protezione umanitaria, anche considerato che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, 13 novembre 2019, n. 2940, ha ritenuto circostanza da sola non sufficiente per il relativo riconoscimento quella rappresentata dal livello di generica integrazione in Italia raggiunto dal richiedente.

6.- Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del presente giudizio, non essendosi costituito l’intimato Ministero.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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