Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2459 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2459
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19194/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
PLANET SRL in persona del proprio amministratore legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato LUCA PARDINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PARENTI Gianfrancesco, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di FIRENZE dell’11.12.07, depositata il 29/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29/1/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva il gravame interposto dalla contribuente società PLANET s.r.l. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca di rigetto dell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza in sede di registrazione del suo atto costitutivo a titolo di imposte ipotecarie e catastali.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Planet s.r.l..
E’ stata depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita.
La ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione all’udienza in Camera di consiglio.
Il P.G. ha condiviso la relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto “che, pur nella diversità di natura delle imposte che gravano sui trasferimenti immobiliari, si debba avere un’unica base di calcolo, nell’assunto che è indubbio che un mutuo ipotecario gravante sull’immobile che la società si accolla, sia una passività dell’immobile”.
Pone quindi il quesito “se, nel caso di conferimenti immobiliari in società, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, quali il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito e accollato alla conferitaria, non trovando applicazione lo specifico criterio indicato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3, per l’imposta di registro”.
Il Collegio ritiene fondata la doglianza.
Risponde invero a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in se considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3 (v.= da ultimo, Cass., 12/5/2008, n. 11776, e già Cass., 3/7/2003, n. 10486).
Orbene, nell’affermare – evocando in particolare Cass., 30/8/2006, n. 18829, invero relativa alla diversa ipotesi del trasferimento di complesso aziendale comprendente beni immobili – che “il fatto che le imposte siano oggettivamente diverse … non modifica la norma per cui la base di calcolo resta la stessa, se il valore dell’immobile di riferimento è rappresentato dal suo oggettivo ed intrinseco valore al netto dei soli oneri reali gravanti su di esso”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 2^ motivo (con il quale la ricorrente denunzia omessa/apparente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), s’impone pertanto la cassazione n relazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010