Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24589 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15878/2014 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del direttore generale p.t.

S.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Parisi, con

domicilio eletto in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 2, presso lo studio

dell’Avv. Massimo Frontoni;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, in persona del

curatore p.t. Avv. C.B., rappresentato e difeso

dall’Avv. Guglielmo D’Anna, con domicilio eletto in Roma, via G.

Borsi, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Federica Scafarelli;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

depositato il 10 aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Riscossione Sicilia S.p.a., in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Messina, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, chiedendo l’ammissione al passivo di un credito complessivo di Euro 130.378,74 per contributi previdenziali, ivi compresi Euro 121.183,80 in via privilegiata ed Euro 9.194,94 in via chirografaria.

Si costituì il curatore, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto del 10 aprile 2014, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda.

Ha premesso il Tribunale che l’opposizione non risultava preclusa dalla mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, la quale non implica acquiescenza alla proposta nè comporta la decadenza dalla domanda, dal momento che l’art. 329 c.p.c. non può trovare applicazione in riferimento ad un provvedimento non ancora emesso, mentre il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, comma 2, si limita ad attribuire ai creditori la facoltà di esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese ed eccezioni del curatore.

Ha poi rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio o di autorizzazione della chiamata in causa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, osservando che, in qualità di concessionaria incaricata della riscossione coattiva anche mediante ruolo, la società ricorrente, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1, doveva considerarsi titolare esclusiva della pretesa azionata con l’istanza di insinuazione al passivo: ha precisato infatti che, pur costituendo un soggetto formalmente distinto dal titolare del credito azionato, essa rivestiva, in qualità di agente della riscossione, la stessa posizione sostanziale di quest’ultimo, ed era pertanto l’unico soggetto legittimato a difendersi dalle eccezioni sollevate dal curatore. Ha conseguentemente ritenuto che l’INPS non potesse considerarsi litis-consorte necessario, escludendo inoltre l’applicabilità del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 in quanto non riguardante i giudizi promossi dal concessionario, ma solo quelli instaurati nei suoi confronti.

Nel merito, premesso che, a differenza di quanto accade per i crediti tributari, i crediti previdenziali devono trovare fondamento in un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento, e precisato che, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, comma 1, la riscossione delle somme dovute all’INPS ha luogo mediante notifica di un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo, ha rilevato che la riscossione coattiva era fondata su un avviso di addebito formato in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, ritenendo irrilevante anche l’avvenuta produzione dei modelli DM10 depositati nel giudizio di opposizione, in quanto non aventi efficacia di titolo esecutivo. Ha conseguentemente rigettato l’istanza di ammissione al passivo degl’importi richiesti a titolo di aggio, nonchè di diritti di tabella e di notifica.

3. Avverso il predetto decreto la Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè l’omessa o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l’istanza d’integrazione del contraddittorio o di autorizzazione della chiamata in causa dell’INPS. Premesso che quest’ultimo, in qualità di ente impositore che ha provveduto alla formazione del ruolo, è titolare esclusivo del credito e della relativa potestà sanzionatoria, sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto delle caratteristiche essenziali della riscossione mediante ruolo, costituite dalla separazione tra la titolarità del credito e quella dell’azione esecutiva e dalla conseguente estraneità dell’agente della riscossione alle vicende riguardanti la formazione dei ruoli, i cui vizi devono essere pertanto fatti valere nei confronti dell’ente impositore, unico soggetto legittimato a controdedurre anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, qualora il giudizio di accertamento del credito sia promosso dal concessionario del servizio di riscossione o nei confronti dello stesso, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda non abbia ad oggetto la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore: la chiamata in causa di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 dev’essere pertanto ricondotta all’art. 106 c.p.c., ed è conseguentemente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2016, n. 9016). Nel caso in esame, d’altronde, la stessa ricorrente riconosce che le questioni sollevate con l’opposizione allo stato passivo non riguardavano l’esistenza del credito insinuato al passivo, ma l’idoneità del ruolo esattoriale a costituire titolo per la riscossione e la sufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda, in ordine alle quali l’INPS doveva considerarsi priva di legittimazione a contraddire, trattandosi di profili attinenti alla fase esecutiva, nella specie svoltasi in sede concorsuale, che interessavano quindi esclusivamente l’agente della riscossione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45, 87 e 88 e della L. Fall., art. 24, nonchè l’omessa o carente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere infondata la pretesa azionata, il decreto impugnato ha erroneamente conferito rilievo alla mancata notificazione dell’avviso di addebito, ritenuta idonea ad escludere l’efficacia esecutiva del ruolo, senza considerare che, in qualità di titolo idoneo a giustificare l’esecuzione individuale, quest’ultimo deve considerarsi sufficiente a legittimare anche la partecipazione a quella concorsuale. Premesso che, in caso di fallimento del debitore, anche i crediti iscritti a ruolo devono essere fatti valere nelle forme previste dalla L. Fall., artt. 92 e ss., sostiene che la notifica dell’avviso di addebito non costituisce presupposto indefettibile dell’istanza d’insinuazione al passivo, il cui titolo può essere rappresentato anche soltanto dal ruolo, che in caso di contestazione dinanzi al giudice delegato consente di procedere all’ammissione del credito con riserva, da sciogliersi a seguito della scadenza del termine prescritto per l’instaurazione del giudizio dinanzi al giudice competente ovvero della definizione di tale giudizio con sentenza passata in giudicato. Precisato inoltre che il credito azionato era stato ampiamente documentato mediante la produzione dei modelli DM10 e dell’elenco dei lavoratori denunciati nel periodo considerato, afferma che erroneamente il decreto impugnato ne ha rilevato la carenza di efficacia esecutiva, dal momento che ai fini dell’ammissione al passivo non è necessario che la domanda sia fondata su un titolo esecutivo.

2. Il motivo è fondato.

In tema di riscossione di crediti tributari e previdenziali, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che i crediti iscritti a ruolo ed azionati dalle società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso d’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla L. Fall., artt. 92 e ss., con la conseguenza che la domanda di ammissione al passivo può essere proposta anche sulla base del semplice estratto di ruolo, non richiedendosi, in assenza di un’espressa previsione di legge, la previa notifica della cartella di pagamento, e fermo restando, in caso di contestazione del credito da parte del curatore, l’onere del concessionario d’integrare la relativa prova mediante la produzione dei documenti giustificativi in possesso dell’ente creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 30/01/2019, n. 2732; 31/05/2011, n. 12019; Cass., Sez. I, 16/05/ 2018, n. 11954). In contrasto con tale orientamento, il decreto impugnato ha richiamato un precedente di merito, secondo cui il predetto principio risulterebbe applicabile esclusivamente ai crediti tributari, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 88 (recte: D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602), mentre per i crediti previdenziali troverebbe applicazione il D.Lgs. n. 46 cit., art. 24, commi 3 e 4, secondo cui il credito dovrebbe essere necessariamente fondato su un titolo esecutivo emesso prima della dichiarazione di fallimento, che dovrebbe quindi essere necessariamente prodotto a sostegno dell’istanza d’insinuazione al passivo (cfr. Trib. Novara, 11/05/2010). Tale affermazione non può essere tuttavia condivisa, alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 21 e 24 che, in riferimento alle entrate degli enti previdenziali, escludono chiaramente, in linea generale, la subordinazione dell’iscrizione a ruolo all’esistenza di un titolo esecutivo, limitando la necessità di quest’ultimo a una fattispecie ben determinata: l’art. 21 prevede infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre salvo, per le entrate degli enti previdenziali, quanto stabilito dall’art. 24, il quale, nel disporre l’iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati nei termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (comma 1), la subordina ad un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l’accertamento sia stato impugnato davanti all’autorità giudiziaria (comma 3), limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa (comma 4). Parimenti non condivisibile risulta il richiamo della sentenza impugnata al D.L. n. 78 del 2010, art. 30 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale, nel modificare la disciplina della riscossione dei crediti dell’INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2011, si è limitato a stabilire che il recupero delle somme dovute è effettuato mediante la notifica al debitore di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, da consegnarsi all’agente della riscossione, attribuendo allo stesso una funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento, nonchè efficacia di titolo esecutivo: tale efficacia, dalla quale dipende l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per l’esecuzione forzata, non assume alcun rilievo ai fini dell’istanza d’insinuazione al passivo, la quale, potendo esser proposta sulla base del ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, può trovare fondamento anche nell’avviso di addebito, avente la medesima funzione; ininfluente deve ritenersi, al riguardo, la circostanza che l’avviso sia stato emesso in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, a condizione che lo stesso, come accade per la cartella esattoriale, sia notificato al curatore, e ferma restando, in caso di contestazione del credito da parte di quest’ultimo, la necessità che l’agente della riscossione fornisca la relativa prova, mediante la documentazione in possesso dell’Istituto.

3. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall’accoglimento del secondo motivo, restando assorbito il terzo, con cui la ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte concernente il regolamento delle spese processuali.

La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA