Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24589 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 01/12/2016), n.24589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19483/2015 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. S.C. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., perchè fosse verificata l’esistenza di una condizione inabilitante per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

3. Il consulente tecnico officiato escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie.

4. Il Tribunale di Bologna, sul ricorso proposto dall’attuale ricorrente ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, quale erede dell’istante, disponeva nuova consulenza tecnica, all’esito negativo della quale rigettava la domanda, compensando le spese processuali e ponendo quelle della consulenza tecnica d’ufficio a carico dell’INPS.

5. Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta (per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., commi 5, 6 e 7) lamentando che esso Istituto, nonostante fosse stato parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese di consulenza tecnica.

6. M.F., nella predetta qualità, è rimasto intimato.

7. Il ricorso è manifestamente fondato.

8. Il Giudice adito ha provveduto, nella sentenza che chiude il procedimento contenzioso, alla statuizione, per quanto in questa sede rileva, sulle spese e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, compensando le prime e ponendo le seconde a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall’Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto al beneficio richiesto.

9. La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

10. Vi è, dunque, una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio (cfr., fra le altre, Cass. sez. sesta-L 13550/2015).

11. In conclusione, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza in parte qua e, decidendo merito, ex art. 384 c.p.c., deve disporsi la condanna del M. al pagamento delle spese di consulenza tecnica, come indicate in sentenza (con rinvio, per relationem, a separato decreto), non avendo nè l’originario ricorrente nè l’erede assolto l’onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, ivi comprese quelle di consulenza, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. (si rileva, dal ricorso per ATP, solo la dichiarazione della S., D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 14, comma 2 e successive modifiche ai diversi fini dell’esonero dal contributo unificato).

12. Il comportamento processuale dell’intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell’orientamento di legittimità sul procedimento ex art. 445-bis c.p.c., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna M.F. al pagamento delle spese di consulenza tecnica; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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