Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24588 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24588 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
VIGLIANESI MARIA, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Flaminia n. 109, presso lo studio dell’Avv. Biagio Bertolone, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Guerrera
Grimaldi del foro di Catania (studio in Via G. D’Annunzio
n. 35) per procura a margine del ricorso per cassazione

(P°
•11,

Ricorrente
CONTRO
S.M.A S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta

n. 142, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Delfino (Studio

Data pubblicazione: 31/10/2013

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Legale Delfino ed Associati Willkie, Farr & Gallagher LLP),
c,ok ceche la rappresenta e difende per procura a—m-ani-ne del

a

A

controricorso
Controricorrente

Appello di Catania del 16.12.2010/28.02.2011 nella causa
iscritta al n.881 R.G. dell’anno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 1°.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv Gianluca Cattani, per delege dell’Avv. Maurizio
Delfino, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 20.04.2005, MARIA VIGLIANESI,
premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.M.A.
S.p.A. e di essere stata licenziata da detta società in data
7 maggio 2004 senza preavviso, previo procedimento disciplinare in relazione ad asserito utilizzo della carta CLUB
SMA, chiedeva l’accertamento della nullità o illegittimità
del licenziamento e per l’effetto la condanna della convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte
le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzio-

per la cassazione della sentenza n. 1198/10 della Corte di

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ni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All’esito dell’istruzione, escussi i testi ammessi ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Catania con sentenza n. 3051 del 2006 rigettava il ricorso, con compen-

Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla Viglianesi, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania
con sentenza n. 1198 del 2010, ribadendo la fondatezza
degli addebiti mossi dalla datrice di lavoro alla dipendente.
La Corte territoriale ha ritenuto idoneamente provato che la
lavoratrice aveva trasgredito il divieto- conosciuto dalla
stessa- di utilizzazione dalla CARTA SMA da parte dei cassieri, ed ha osservato che in ogni caso la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale
di cui all’art. 2104-2° comma- Cod. Civ., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite
dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori.
La stessa Corte ha poi precisato che la sanzione espulsiva
inflitta era proporzionata alla condotta tenuta dalla dipendente, che per lungo tempo aveva operato in dispregio delle direttive aziendali, e ciò anche in considerazione del tipo
di mansioni affidate (cassiera), condotta che aveva inciso
quindi in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario.
La Viglianesi ricorre per cassazione con un solo articolato
motivo.

sazione delle spese.

La SMA S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo Aricorrente lamenta violazione di
norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, ed in par-

Cod. Civ., degli artt. 151 e 152 del CCNL del 1999, degli
artt. 217 e 218 del CCNL del 2004, 4iteetxt. 2Ao 6 C.C.
La Corte territoriale, secondo la ricorrente, ha erroneamen-

,

te affermato che nel caso di specie non era necessaria

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l’affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa, quale quello presunto in esame,
avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse unicamente e solamente della contestazione
preventiva dell’addebito.
In conseguenza, osserva sempre la ricorrente, il licenziamento è illegittimo, non avendo la stessa Viglianesi avuto
conoscenza del divieto violato e della sanzione disciplinare
correlata a tale violazione.
Neppure

è

condivisibile,

secondo

la

ricorrente,

l’affermazione della Corte territoriale relativa alla violazione dell’art. 2104-2° comma- Cod Civ. circa l’inosservanza
di disposizioni impartite dal datore di lavoro, in quanto tale
inosservanza avrebbe dovuto essere verificata- ai fini
dell’irrogazione del licenziamento- alla stregua di quanto
previsto dall’art. 2106 Cod. Civ. tenendosi conto della gra-

ticolare dell’art. 7 della legge n. 300/1970, dell’art. 2106

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vità dell’infrazione e relativa sanzione, che avrebbero dovuto essere in ogni caso previste, come già detto, nel codice disciplinare, più che in un regolamento aziendale, e portate a conoscenza tramite idonea affissione.

divise.
I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un
attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la
Carta Club Sma per acquisti di clienti sprovvisti della carta
con conseguente accumulo in proprio favore dei punti ne-

cessari al ritiro di 68 prem.”, tra l 2002 e il 2003 e 4 premi
nel mese di aprile 2004. Il comportamento della cassiera,
oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta
utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del
vincolo fiduciario (cfr Cass. n. 14507 del 29 settembre
2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003)
Ai fini dell’integrazione di tale grave condotta la Corte territoriale, facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria
l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7-1°
comma- della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto

2. Le doglianze del ricorrente non meritano di essere con-

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di lavoro (Cfr Cass. n. 4778 del 2004)
La stessa Corte ha inoltre portato il proprio esame sia al
profilo della reiterazione della condotta vietata della lavoratrice sia al profilo della proporzionalità della sanzione al-

cassiera.
2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna ‘ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3000,00 per
compensi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma addì 1° ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

Il Pr

idente

la condotta illecita in rapporto alle sue delicate mansioni di

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