Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24588 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20347 – 2019 R.G. proposto da:

A.S., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Ascoli Piceno, in Rua del

Papavero, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Paolo Alessandrini,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6610/2019 del Tribunale di Ancona;

udita la relazione nella camera di consiglio del 3 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.S., cittadino della (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che aveva abbandonato per necessità economiche il suo paese d’origine, la (OMISSIS), nel febbraio del 2016, e si era trasferito nel sud della Libia, a Gatrum; che nell’aprile del 2017, nel corso di scontri armati che avevano interessato la città libica, era stato, unitamente ad altre persone, preso in ostaggio affinchè lavorasse nei campi sotto il controllo di guardie armate; che, successivamente, approfittando di uno scontro a fuoco che aveva coinvolto i suoi carcerieri, era riuscito a fuggire e così, con l’aiuto di un amico, aveva raggiunto l’Italia.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 6610/2019 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da A.S. avverso il provvedimento della commissione territoriale.

Evidenziava dapprima il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente, pur reputate attendibili, davano ragione di una vicenda privata.

Evidenziava altresì che il periodo trascorso in Libia era stato funzionale al reperimento delle risorse economiche necessarie per raggiungere l’Italia, sicchè, in mancanza di un effettivo radicamento, il paese nordafricano non poteva essere qualificato come paese di rimpatrio e l’eventuale riconoscimento dell’invocata protezione non poteva che prescindere dalla permanenza in Libia.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Evidenziava invero, nel quadro della debita valutazione comparativa, che il ricorrente, qualora rimpatriato, non si sarebbe ritrovato in condizioni di elevata vulnerabilità ovvero di grave menomazione dei diritti fondamentali.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.S.; ne ha chiesto sulla base di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della direttiva comunitaria 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 della direttiva comunitaria 2005/85/CE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, dell’art. 8 della direttiva comunitaria 2004/83/CE.

Deduce che, allorquando ha reputato immeritevoli di tutela le sue dichiarazioni in ordine alle sue personali vicende, il tribunale ha violato la disciplina in tema di onere probatorio e di poteri istruttori officiosi.

Deduce inoltre che il tribunale non ha esplicitato le ragioni per cui le sue dichiarazioni non fossero meritevoli di tutela ed in particolare perchè ha ritenuto che la sua permanenza in Libia fosse di “mero transito”.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della direttiva comunitaria 2011/95/UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 dell’art. 10 della direttiva comunitaria 2013/32/UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, all’art. 2 Cost. ed all’art. 3 C.E.D.U.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce invero che il tribunale, nel quadro della necessaria valutazione comparativa, non ha correttamente valutato la condizione di elevata vulnerabilità ovvero la significativa menomazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla salute, che patirebbe, qualora rimpatriato.

Deduce in particolare che il tribunale non ha considerato, da un lato, l’apprezzabile grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano in dipendenza della frequentazione di corsi di lingua italiana e di formazione professionale e dell’attività lavorativa svolta, dall’altro, la grave situazione politica, economica e sociale del suo paese d’origine, cui correlare la vicenda personale che lo ha determinato ad espatriare.

7. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

8. Il tribunale, a rigore, non ha reputato inattendibili le dichiarazioni di A.S.; ha, viceversa, ritenuto – in aderenza alle prospettazioni dello stesso richiedente e comunque in maniera per nulla censurabile – che le medesime dichiarazioni dessero conto di una vicenda privata ed, in particolare, della necessità di sostenere e migliorare le condizioni economiche e del ricorrente e della sua famiglia d’origine, tuttora in (OMISSIS).

Su tale scorta il tribunale ha ragionevolmente escluso, anche ai fini della protezione umanitaria, la sussistenza di gravi violazioni dei diritti umani.

In questi termini è del tutto ingiustificata la prospettazione del ricorrente secondo cui il tribunale ha violato la disciplina in tema di onere probatorio nonchè in tema di poteri istruttori officiosi devoluti all’organo giudicante.

In questi termini neppure si giustifica la prospettazione secondo cui il tribunale avrebbe dovuto senz’altro procedere alla sua audizione (cfr. ricorso, pag. 9).

Ciò viepiù che, allorquando l’autorità giudiziaria abbia ritenuto, per giunta, non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo ad un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

9. Evidentemente le ragioni di ordine privato, finalizzate al miglioramento della condizione economica sua e della sua famiglia, che hanno indotto A.S. ad abbandonare la (OMISSIS), e la “notoria”, ben conosciuta situazione esistente in Libia, avvalorano inconfutabilmente l’affermazione del Tribunale di Ancona secondo cui “il soggiorno (in Libia) è stato di mero transito” (così decreto impugnato, pag. 7).

10. Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

11. Questa Corte senza dubbio spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

12. E nondimeno il riconoscimento della protezione umanitaria si risolve in un giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di vulnerabilità – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

13. Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, non può che opinarsi nel senso che nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” inficia, anche in parte qua, il dictum anconetano.

Più esattamente il tribunale ha ribadito e specificato (cfr. decreto impugnato, pagg. 7, 8 e 9), per un verso, che il ricorrente aveva abbandonato il suo paese d’origine per ragioni di natura esclusivamente economica, per altro verso, che non si aveva riscontro di un’effettiva integrazione del ricorrente nel tessuto socioeconomico italiano (soggiungendo che il periodo di tirocinio era terminato).

14. D’altronde, il ricorrente sollecita in particolare – siccome si è anticipato – questo Giudice del diritto a riesaminare profili rilevanti sul piano del giudizio “di fatto”, la cui delibazione è evidentemente preclusa in questa sede, al pari del riesame delle risultanze istruttorie.

Ciò tanto più che l’asserito mancato esame di argomentazioni difensive neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

15. Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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