Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24588 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29120/2014 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del direttore generale p.t.

S.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Accursio Gallo, con

domicilio eletto in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19,

presso lo studio dell’Avv. Stefania Di Stefani;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv.

T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Gerlando Calandrino,

con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli, n. 24, presso lo

studio dell’Avv. Esmeralda Gurrieri;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 30 ottobre

2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Riscossione Sicilia S.p.a., in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Palermo, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito complessivo di Euro 15.681,18, a titolo di sanzioni per mancato pagamento di ILOR ed IRAP, interessi di mora ed aggio, nonchè di un credito di Euro 22.733,46, già ammesso in via chirografaria a titolo di interessi per mancato pagamento di IRPEG, ILOR ed IRAP.

Si costituì il curatore del fallimento, ed eccepì la prescrizione dei crediti non ammessi, contestando inoltre la natura privilegiata dei crediti ammessi in via chirografaria.

1.1. Con decreto del 30 ottobre 2014, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda.

Pur riconoscendo che, ai sensi dell’art. 2749 c.c., il privilegio accordato ai crediti per IRPEG, ILOR ed IRAP si estende agl’interessi maturati nell’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e nell’anno precedente, il Tribunale ha ritenuto che il credito per interessi fosse stato correttamente ammesso in via chirografaria, rilevando che la ricorrente non aveva provveduto a quantificare con esattezza gl’importi da ammettersi in via privilegiata, benchè si trattasse di interessi dovuti su tributi relativi ad annualità anteriori al biennio precedente all’apertura della procedura concorsuale. Ha confermato altresì l’esclusione del privilegio sul credito per aggio, osservando che quest’ultimo costituisce un compenso spettante ex lege all’agente della riscossione, al quale non può riconoscersi alcun rapporto di accessorietà con il tributo di riferimento, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2749.

Quanto al credito per sanzioni, rilevato che alla data di proposizione dell’istanza d’insinuazione al passivo erano trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica delle relative cartelle, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione: premesso infatti che, al pari dell’ingiunzione fiscale, la cartella esattoriale non ha natura giurisdizionale, configurandosi piuttosto come un atto amministrativo di esecuzione, che cumula in sè le funzioni di titolo esecutivo e precetto, ha affermato che la mancata proposizione dell’opposizione comporta l’incontestabilità del credito, ma non produce gli effetti del giudicato, con la conseguenza che l’azione esecutiva resta soggetta al termine di prescrizione proprio del credito azionato. Ha precisato al riguardo che, per i crediti insinuati al passivo, l’accertamento dell’intervenuta maturazione della prescrizione spetta al giudice delegato ed al tribunale, i quali devono verificare se alla data di presentazione dell’istanza sia decorso il relativo termine, senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo.

3. Avverso il predetto decreto la Riscossione Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il curatore ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1219,2946 e 2953 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19 osservando che, nella parte in cui ha esteso alla riscossione mediante ruolo i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema d’ingiunzione fiscale, il decreto impugnato ha aderito ad un orientamento ormai superato. Sostiene infatti che, in materia previdenziale, alcune recenti pronunce hanno ricollegato all’intangibilità della pretesa contributiva, derivante dalla mancata proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale, l’effetto di sottrarre il credito all’operatività della prescrizione e di rendere possibile l’azione esecutiva, la quale, essendo fondata sul titolo definitivamente formatosi, risulta soggetta alla prescrizione ordinaria. Premesso inoltre che i crediti riportati nelle cartelle esattoriali avevano ad oggetto somme dovute per tributi erariali, i quali si prescrivono nell’ordinario termine decennale, non essendo configurabili come prestazioni periodiche, afferma che il medesimo termine deve trovare applicazione anche ai crediti per sanzioni, ricollegabili al mancato pagamento di detti tributi. Osserva comunque che, in tema di riscossione dei crediti tributari, l’accertamento della prescrizione esula dalla competenza del tribunale fallimentare, la quale è limitata alla verifica dell’esistenza del ruolo d’imposta, dell’iscrizione a ruolo del tributo e dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, nonchè della riconducibilità di tali atti a fenomeni verificatisi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e del relativo privilegio, e non si estende all’accertamento del credito d’imposta e delle relative sanzioni, devoluto invece alla giurisdizione del Giudice tributario.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo enunciato il principio, ribadito anche recentemente, secondo cui il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, nell’attribuire alle Commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie (ivi incluse quelle in materia di tasse automobilistiche), si riferisce ad ogni questione riguardante l’an o il quantum della pretesa tributaria, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione; ne consegue che anche la prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, resta devoluta alla cognizione del giudice dotato di giurisdizione in merito alla predetta obbligazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che, in caso di fallimento del debitore, la relativa eccezione sia stata sollevata in sede di ammissione del credito al passivo, a seguito della notificazione della cartella esattoriale al curatore: in tal caso, infatti, il raccordo tra il predetto principio e quello sancito dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51 e 52 in virtù del quale il credito dev’essere accertato secondo le regole del concorso, è assicurato dal meccanismo dell’ammissione con riserva, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dalla L. Fall., art. 96, comma 2. (cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/2017, n. 14648; 19/11/2007, n. 23832; Cass., Sez. VI, 21/10/2015, n. 21483).

2. Restano pertanto assorbite le ulteriori censure proposte con il predetto motivo, così come quelle sollevate con il secondo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione della L. Fall., art. 55 e dell’art. 2749 c.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento del privilegio sul credito per interessi.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2749 c.c. e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento del privilegio sul credito per aggio, senza considerare che le somme dovute a tale titolo non costituiscono un credito diretto del concessionario nei confronti del debitore, ma un credito dell’ente impositore, tenuto poi a corrispondere il compenso al concessionario, ed ineriscono pertanto fin dall’origine al credito tributario.

3. Il motivo è infondato.

In tema di riscossione a mezzo del ruolo, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in relazione al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso, e non è quindi assistito dal relativo privilegio (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2015, n. 25932; 3/04/2014, n. 7868; 10/05/2013, n. 11230).

4. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo motivo; cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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