Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24587 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 03/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29495-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6721/224/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha negato al contribuente l’agevolazione per l’acquisto della prima casa, ritenendo che l’immobile compravenduto fosse da considerarsi di lusso, come tale escluso dal beneficio.

Il M. ha impugnato l’atto impositivo (che prevedeva decadenza dall’agevolazione) ottenendo ragione dai giudici di merito. Quelli di appello, in particolare, hanno ritenuto che l’immobile, data la sua estensione, non potesse considerarsi come bene di lusso, e ciò sulla base di una perizia di parte redatta dal consulente del contribuente, perizia non sufficientemente contestata dalla stima in possesso del Fisco.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione con due motivi, e resiste con controricorso, illustrato da memoria, il contribuente.

La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione delle norme in tema di agevolazione per la prima casa, ritenendo erroneo l’affidamento fatto sulla stima di parte, che ai fini della dimensione ha distinto l’immobile in parti abitabili (residenziali) e no. Con il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione circa il mancato rilievo assegnato ai documenti di stima prodotti in giudizio dall’Agenzia medesima.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via dirimente, va accolta l’eccezione sollevata fin dal controricorso e reiterata in sede di memoria illustrativa (per l’udienza del 30 novembre 2016), di tardività nella proposizione del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza d’appello.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema d’impugnazioni delle decisioni tributarie di appello, al termine lungo annuale per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 327 c.p.c., quest’ultimo nella versione vigente “ratione temporis”, va aggiunto il periodo di sospensione feriale che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’i al 31 agosto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato oltre il 12 ottobre 2015 avverso, sentenza depositata in data 10 settembre 2014)” (Cass. ord. n. 24867/16).

Nel caso di specie, la sentenza d’appello è stata depositata il giorno 11.11.2014 e trattandosi di giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, il termine “lungo” vigente ratione temporis era di un anno che scadeva il giorno 11.11.2015; a tale data, va aggiunto il termine feriale, che dall’1.1.2015 è stato ridotto da 46 a 31 giorni e, pertanto, il termine per impugnare scadeva il 12.12.2015 (prorogato, per festività fino al 14.12.2015), mentre, il ricorso per cassazione che è stato effettivamente ricevuto dalla parte contribuente è stato consegnato per la notifica in data 28.12.2015, quindi, quando la sentenza impugnata era oramai passata in giudicato (e ciò, in quanto, la notifica tentata in data 11.12.2015, presso l’indirizzo del vecchio studio del difensore del contribuente non è stata ricevuta da quest’ultimo, nè ne è stato documentato l’esito, nè è stato chiesto un nuovo termine, per la ripresa del procedimento notificatorio, essendo onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, v. Cass. n. 13366/13, ricerche che, nel caso di specie, sono state effettuate, ma tardivamente).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè la parte ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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