Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24587 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1220/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata da A.C.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fiertler, con domicilio

eletto in Roma, via F. Cesi, n. 21, presso lo studio dell’Avv.

Salvatore Torrisi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Crotone depositato il 5 dicembre

2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. De RENZIS Luisa, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Equitalia Sud S.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., chiedendo l’ammissione al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2753 c.c., di un credito complessivo di Euro 437.127,41, fondato su tre cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi previdenziali, nonchè il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 c.c. su un credito di Euro 1.673.256,80, già ammesso al passivo in via chirografaria, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 40, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Si costituì il curatore del fallimento, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto del 5 dicembre 2013, il Tribunale di Crotone ha accolto parzialmente l’opposizione, ammettendo al passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2753 c.c., un credito complessivo di Euro 317.548,41, fondato su due delle tre cartelle indicate dalla ricorrente, dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Premesso che il credito per contributi previdenziali era stato escluso dallo stato passivo per intervenuta prescrizione, non essendo stata fornita la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle nè dell’esistenza di validi atti interruttivi, il Tribunale ha osservato innanzitutto che, pur essendo stata originata da una pretesa azionata a mezzo di cartelle esattoriali, la controversia aveva ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto obbligatorio previdenziale, con la conseguenza che non poteva ritenersi devoluta alla giurisdizione tributaria, ma a quella ordinaria; ha aggiunto che, come per gli altri crediti derivanti da rapporti di natura pubblicistica extratributaria, il procedimento di accertamento del passivo non poteva ritenersi caratterizzato dalle peculiarità proprie dei crediti tributari, con la conseguenza che l’accertamento in ordine alla spettanza del credito ed alla maturazione della prescrizione era affidato al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, in virtù del principio di esclusività dello stato passivo previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 52. Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che, mentre per i crediti previsti da due cartelle di pagamento la ricorrente aveva fornito la prova dell’avvenuto compimento di atti interruttivi della prescrizione, per quello avente ad oggetto i contributi relativi all’anno 1997 la cartella risultava notificata dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione, ed ha pertanto ammesso al passivo i primi, in via privilegiata, mentre ha confermato l’esclusione dell’ultimo.

In ordine al privilegio sul credito di Euro 1.673.256,80, il Tribunale ha invece osservato che il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 40 il quale consente ai titolari di crediti privilegiati ai sensi delle disposizioni che lo precedono di contestare i crediti agli stessi anteposti, si riferisce esclusivamente a quelli già ammessi al passivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e ne ha pertanto escluso l’applicabilità al credito azionato dalla ricorrente, il quale era stato fatto valere con istanza di insinuazione al passivo proposta in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, ma era stato ammesso al passivo in data successiva, con la conseguenza che Equitalia avrebbe dovuto chiedere in quella sede il riconoscimento del privilegio, in conseguenza dell’intervenuta modifica legislativa. Ha escluso che la predetta disposizione consenta di proporre domande nuove o connotare diversamente il credito in sede di opposizione allo stato passivo, affermando che la natura impugnatoria del relativo giudizio comporta l’applicabilità del principio generale che esclude la modificabilità della domanda proposta con l’atto introduttivo.

Quanto infine alle spese processuali, premesso che la documentazione attestante il compimento degli atti interruttivi relativi ai crediti previdenziali era stata prodotta soltanto unitamente al ricorso in opposizione, mentre in ordine al riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2753 c.c. la ricorrente era risultata soccombente, e ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il regolamento delle spese processuali è disciplinato dai medesimi principi applicabili in tema d’insinuazione tardiva, il Tribunale ha rilevato che non era stata fornita la prova dell’impossibilità di allegare i predetti atti all’istanza d’insinuazione al passivo, aggiungendo che con un minimo di diligenza la ricorrente avrebbe potuto depositarli fin dall’udienza di verifica dello stato passivo, e concludendo che l’avvenuta produzione degli stessi nel giudizio di opposizione aveva determinato la necessità di quest’ulteriore fase e delle spese sostenute dal fallimento.

3. Avverso il predetto decreto l’Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il curatore ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito relativo ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 1997, senza considerare che la cartella di pagamento, notificata nel 2009, non era stata mai impugnata dalla società fallita. Afferma infatti che, nel caso in cui il concessionario della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella esattoriale nei confronti del contribuente in bonis, il quale, prima della dichiarazione di fallimento, abbia lasciato decorrere per intero il termine per l’impugnazione, la cartella stessa diviene un titolo definitivo, non più contestabile dal curatore, indipendentemente dalla circostanza che il ruolo abbia ad oggetto tributi o contributi. Sostiene pertanto che, nella specie, la prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella non poteva più essere eccepita, aggiungendo che il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica non risultava ancora scaduto alla data di deposito dell’istanza di insinuazione al passivo.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di riscossione a mezzo ruolo di crediti previdenziali, questa Corte, nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento comporta l’instaurazione di un vero e proprio giudizio di cognizione, volto all’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva, ha più volte precisato che il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ai fini della sua proposizione ha carattere perentorio, in quanto diretto a rendere incontestabile il credito azionato, in funzione di una rapida riscossione, concludendo pertanto che la sua scadenza determina l’irretrattabilità della pretesa contributiva, che non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio (cfr. Cass., Sez. lav., 15/03/2016, n. 5060; 12/03/2015, n. 4978; 15/10/2010, n. 21365). Tale principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite, le quali, pur precisando che la mancata proposizione dell’opposizione non determina l’assoggettamento dell’azione di riscossione al termine di prescrizione previsto per l’actio judicati, hanno confermato che la scadenza del termine comporta l’incontestabilità del credito contributivo: premesso infatti che la natura amministrativa della cartella esattoriale ne esclude l’idoneità ad acquistare efficacia di cosa giudicata, si è affermato che la mancata proposizione dell’opposizione non comporta la conversione del termine breve di prescrizione previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, in quello decennale di cui all’art. 2953 c.c., applicabile soltanto nei casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, ma si è comunque confermato che la scadenza del termine di cui all’art. 24, comma 5 cit. determina la decadenza dalla facoltà d’impugnare la cartella, e quindi l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (cfr. Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23397; Cass., Sez. VI, 18/05/2018, n. 12200). Trova pertanto applicazione il principio, enunciato da questa Corte in riferimento ai crediti tributari, ma riferibile anche a quelli contributivi, secondo cui il predetto effetto, ove verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore, in virtù dell’avvenuta notificazione della cartella quando quest’ultimo era ancora in bonis, preclude al curatore la proposizione di eccezioni fondate su fatti estintivi o impeditivi verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della cartella, anche nel caso in cui si provveda alla rinnovazione della notifica nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/ 2016, n. 21744): soltanto nel caso in cui la dichiarazione di fallimento intervenga in pendenza del termine per la proposizione dell’opposizione, la relativa scadenza non produce l’incontestabilità del credito, risultando inopponibile alla massa dei creditori, in quanto la notificazione effettuata nei confronti del debitore è inidonea a far decorrere il termine anche nei confronti del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/09/2016, n. 18002).

Non può dunque condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, ai fini della dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito avente ad oggetto i contributi previdenziali relativi all’anno 1997, si è limitato a rilevare che la cartella di pagamento agli stessi afferente, notificata nell’anno 2009, risultava successiva alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, omettendo di tener conto della data della dichiarazione di fallimento, pronunciata con sentenza del 18 aprile 2011, e quindi di verificare se alla predetta data il credito insinuato al passivo fosse già divenuto incontestabile, per effetto della mancata impugnazione della cartella da parte del debitore in bonis.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., del D.L. n. 98 del 2011, art. 23 e della L. Fall., artt. 95, 98 e 99, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda di riconoscimento del privilegio sul credito già ammesso al passivo in via chirografaria, in quanto non proposta nel procedimento di verifica del passivo. Premesso che l’art. 23 cit., nell’estendere la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 2752 ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, ha consentito ai titolari di crediti già ammessi al passivo alla predetta data di chiedere il riconoscimento del privilegio proponendo opposizione allo stato passivo, osserva che, a seguito della dichiarazione d’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui prevedeva l’applicabilità del privilegio anche nel caso in cui lo stato passivo fosse già divenuto definitivo, è rimasta salva la possibilità di chiederne il riconoscimento nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, lo stato passivo non fosse ancora divenuto definitivo. Precisato che la norma non distingue a seconda che l’istanza d’insinuazione sia stata o meno esaminata o lo stato passivo sia stato o meno dichiarato esecutivo, rileva che lo strumento da utilizzare per ottenere il riconoscimento del privilegio non è costituito dalle osservazioni previste dalla L. Fall., art. 95, comma 2, non richiamato dalla norma in esame, ma dall’opposizione di cui all’art. 98 medesima Legge.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 37 e 40, e della L. Fall., artt. 95,98 e 99 ribadendo che, nell’individuare lo strumento da utilizzare per ottenere il riconoscimento del privilegio nelle osservazioni previste dall’art. 95, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’espresso richiamo degli artt. 98 e 99 contenuto nell’art. 23, comma 40 D.L. n. 98 cit.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono infondati.

Il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 37 e 38, nel sopprimere il privilegio immobiliare già previsto dall’art. 2771 c.c. per i crediti relativi alle imposte sui redditi immobiliari, ha modificato la disciplina del privilegio generale mobiliare già previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, per i crediti relativi alle imposte sul reddito e all’IRAP diversi da quelli indicati nell’art. 2771 c.c., comma 1, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione avesse proceduto o fosse intervenuto nell’esecuzione e nell’anno precedente, estendendolo a tutti i crediti attinenti alle predette imposte ed alle relative sanzioni, e disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 2771 c.c. L’art. 23, comma 37 ha poi stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, mentre il comma 40 ha disciplinato le modalità di attuazione della nuova disciplina nelle procedure esecutive e concorsuali pendenti, disponendo che i titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, possono contestare i crediti che per effetto delle stesse sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’art. 512 c.p.c. oppure proponendo l’impugnazione prevista dalla L. Fall., art. 98, comma 3, nel termine di cui all’art. 99 cit. Decreto. Tale disciplina è stata peraltro dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui non si limitava ad attribuire portata retroattiva al nuovo regime dei privilegi, ma, consentendone l’applicazione anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo fosse già divenuto definitivo, comportava il superamento del c.d. giudicato endofallimentare, favorendo le pretese economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private, e quindi determinando un’alterazione dei rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall’intervenuta preclusione processuale, in contrasto con i principi del legittimo affidamento e della certezza delle situazioni giuridiche ed in assenza di motivi imperativi di interesse generale (cfr. Corte Cost., sent. n. 170 del 2013).

Le predette disposizioni risultano pacificamente applicabili alla fattispecie in esame, avente ad oggetto l’ammissione al passivo di crediti per imposte dirette sorti in epoca anteriore alle predette modifiche normative, ma caratterizzata dalla circostanza che l’istanza d’insinuazione al passivo risulta depositata il 12 maggio 2011, e quindi in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (6 luglio 2011); l’udienza di verifica del passivo si è invece tenuta successivamente a quest’ultima data, ovverosia il 16 febbraio 2012, ed all’esito della stessa il credito è stato ammesso al passivo in via chirografaria, non avendo la ricorrente fatto alcun cenno alle nuove disposizioni, la cui applicazione è stata sollecitata soltanto in sede di opposizione allo stato passivo.

Ciò posto, pur dovendosi concordare con la difesa della ricorrente, laddove sostiene che, una volta intervenuta l’ammissione del credito al passivo, l’unico mezzo per ottenere il riconoscimento del privilegio è costituito dall’opposizione di cui alla L. Fall., art. 98 da proporsi prima che lo stato passivo sia divenuto definitivo, non può condividersi l’ulteriore affermazione secondo cui tale impugnazione dovrebbe ritenersi consentita anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, il privilegio potesse essere fatto valere già nel procedimento di verifica, essendo le nuove disposizioni entrate in vigore prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Nessun rilievo può assumere, in proposito, il richiamo dell’art. 23, comma 40, alla L. Fall., artt. 98 e 99, il quale non si riferisce affatto alla impugnazione dello stato passivo proponibile dall’agente della riscossione per ottenere il riconoscimento del privilegio negato dal giudice delegato, ma a quella proponibile dagli altri creditori privilegiati che, per effetto delle nuove disposizioni, abbiano visto posporre i loro crediti a quelli insinuati dall’agente della riscossione: tale interpretazione, fondata sul chiaro tenore letterale della disposizione in esame, è stata fatta propria dalla stessa Corte costituzionale, la quale, rilevato che l’espressa attribuzione della facoltà di proporre opposizione non avrebbe avuto senso qualora lo stato passivo non fosse ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, potendo in tal caso i creditori contestare la nuova collocazione del credito erariale in applicazione della disciplina generale dettata DALLA L. Fall., art. 98, vi ha rinvenuto una conferma dell’operatività delle nuove disposizioni anche nell’ipotesi in cui lo stato passivo fosse divenuto definitivo, concludendo pertanto per la contrarietà delle stesse al c.d. giudicato endofallimentare. Per effetto di tale pronuncia, non potendosi più procedere alla modifica dello stato passivo, ove lo stesso sia divenuto definitivo prima dell’entrata in vigore della L. n. 98 del 2011, l’opposizione degli altri creditori privilegiati resta assoggettata alla disciplina generale dettata dall’art. 98 cit., al pari di quella dell’agente della riscossione, con cui quest’ultimo può contestare l’ammissione del credito in via chirografaria, facendo valere il nuovo regime dei privilegi, ove lo stesso sia entrato in vigore successivamente alla formazione dello stato passivo. Qualora invece, come nella specie, le nuove disposizioni siano entrate in vigore in data anteriore alla formazione dello stato passivo, la possibilità di ottenere il riconoscimento del privilegio resta subordinata, sempre in applicazione della disciplina generale, alla tempestiva formulazione della relativa richiesta nel procedimento di verifica del passivo, in mancanza della quale la stessa si configura come una domanda nuova, non proponibile per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Tale giudizio, nella disciplina dettata dalla L. Fall., art. 99, come novellato dal D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169, costituisce infatti un rimedio di natura impugnatoria, ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, il quale esclude la possibilità di avanzare domande nuove o d’introdurre modificazioni sostanziali delle domande già proposte in sede di insinuazione al passivo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 3/11/2017, n. 26225; Cass., Sez. I, 30/03/2012, n. 5167; Cass., Sez. lav., 8/06/2012, n. 9341); tra queste modificazioni vanno annoverate anche la richiesta di applicazione di privilegi non fatti valere nel procedimento di verificazione del passivo o l’invocazione di titoli di prelazione diversi da quelli allegati in quella sede, trattandosi di mutamenti la cui incidenza non è limitata alla qualificazione giuridica della domanda, ma si traduce nell’introduzione di una nuova causa petendi, e quindi nella proposizione di una domanda diversa da quella originaria (cfr. Cass., Sez. I, 19/01/2017, n. 1331; 2/10/2015, n. 19714; 15/07/2011, n. 15702). Non può condividersi, in proposito, l’obiezione sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo cui l’esclusione della possibilità di richiedere l’applicazione del privilegio in sede di opposizione, indipendentemente dalla formulazione della relativa richiesta in sede di verificazione del passivo, comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui l’istanza d’insinuazione sia stata presentata ed esaminata in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 e quella in cui, pur essendo stata presentata in epoca anteriore, sia stata esaminata in epoca successiva: tale differenziazione trova infatti spiegazione nell’esigenza di evitare la lesione del diritto di difesa che il creditore sarebbe costretto a subire qualora, a fronte della retroattività delle nuove disposizioni, non gli fosse consentito di ottenerne l’applicazione, a causa dell’intervenuta chiusura della fase di verifica del passivo; detta lesione, che giustifica l’introduzione di una deroga al richiamato principio dell’immutabilità della domanda in sede di opposizione, non è prospettabile nel caso in cui l’istanza d’insinuazione al passivo, già presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, non sia stata ancora esaminata, ben potendo il creditore far valere il privilegio all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, alla stregua delle modificazioni normative intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza d’insinuazione. La necessità che l’esistenza di eventuali titoli di prelazione emerga fin dalla fase di verificazione dei crediti trova d’altronde conferma nel disposto della L. Fall., art. 93, comma 1, n. 4 e comma 2, il quale richiede che gli stessi ed i beni sui quali la prelazione si esercita vengano indicati specificamente nell’istanza di ammissione al passivo, prevedendo che in mancanza il credito venga considerato chirografario, e ciò al fine di consentire agli altri creditori che ne risultano svantaggiati di valutarli attentamente, e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate, con possibilità di impugnare eventualmente l’erroneo riconoscimento dello specifico privilegio invocato (cfr. Cass., Sez. I, 19/03/2012, n. 4306; 15/07/ 2011, n. 15702).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, rilevato che la ricorrente aveva lasciato decorrere inutilmente il termine previsto dalla L. Fall., art. 95, comma 2, per la presentazione di osservazioni allo stato passivo, nelle quali avrebbe potuto chiedere il riconoscimento del privilegio, previsto da disposizioni entrate in vigore nel corso del procedimento di verificazione dei crediti, ha ritenuto definitivamente preclusa la possibilità di ottenere l’applicazione delle predette disposizioni, dichiarando inammissibile, in quanto nuova, la richiesta avanzata con l’opposizione allo stato passivo.

5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo, restando invece assorbito il quarto, con cui la ricorrente ha censurato il provvedimento per violazione e la falsa applicazione degli artt. 88,91 e 92 c.p.c. e L. Fall., art. 101, nella parte concernente il regolamento delle spese processuali.

La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Crotone, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo ed il terzo motivo; dichiara assorbito il quarto motivo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Crotone, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA