Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24586 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 03/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24586

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17454-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.D.N.M.E.R.C.,

G.G.D.N.M.E.R.C., quali figli ed credi di

R.G. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PATERNO’ RADDUSA, che li

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

PIERGIORGIO FINOCCHIARO e SONDRA GIANINO;

– controricorrenti –

e contro

AGENTE RISCOSSIONE, CATANIA – SERIT SICILIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2340/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata

l’8/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa all’iscrizione a ruolo attraverso cartelle di pagamento di una pretesa erariale per ILOR, anni 1990, 1991 e 1992, e ciò, nell’ambito degli eventi calamitosi siciliani di quegli anni, lamentando la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 nonchè degli artt. 1184 e 1185 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 17 del 2007, art. 3 quater, della L. n. 31 del 2008, art. 36 bis, della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero sancito la decadenza dell’ente impositore dalla relativa potestà impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via preliminare è da disattendere l’eccezione sollevata in controricorso, di mancanza di potere di rappresentanza e assistenza dell’Avvocatura di Stato, per mancata indicazione in ricorso della procura o del conferimento dell’incarico alle liti, con violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72.

Secondo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte “In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno” (Cass. nn. 13156/14, Cass. sez. un. n. 23020/05, 11227/07, ord. n. 8396/12).

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, è riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate” (Cass. ordd. nn. 7274/14, 16074/14, 956/14).

Nel caso di specie, la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 15.12.2006, quindi, tardivamente, rispetto alla scadenza del 31.12.1998, per effetto dell’applicazione retroattiva dei termini stabiliti del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 (v. Cass. ord. n. 16074 citata, ma vedi anche, Cass. n. 1435/0b, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo al D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, il comma 2 che, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora “sub iudice”)”.

In buona sostanza, alla data del 15.12.2002, di cui alla L. n. 388 citata, art. 138, comma 1 (non essendosi la società avvalsa di alcuna regolarizzazione di cui al successivo comma 3 – nel qual caso il termine sarebbe stato posticipato al pagamento dell’ultima rata-), come riconosciuto dallo stesso ufficio (v. parte narrativa del ricorso), il termine per la dichiarazione, secondo il D.L. n. 106, art. 1, comma 5 ter cit. applicabile sia alle liti pendenti che non pendenti, andava a scadere il 31.12.1998 (cioè, il 31 dicembre del quinto anno successivo, quantomeno per la dichiarazione dell’anno 1992, da presentare entro il 31.12.1993), quindi, la notifica della cartella è tardivo, con decadenza dal potere impositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorrente soccombente è un’Amministrazione dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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