Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24586 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10717-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO RICCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,

CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2676/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.L., ha dichiarato il diritto dell’appellante all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.2.2004 ed ha condannato l’INPS al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio condivide la proposta del relatore e le ragioni che ne costituiscono il fondamento.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli arti. 112 e 327 c.p.c. censurando la decisione per avere omesso di pronunziare sulla eccezione di tardività dell’appello formulata in seconde cure da esso INPS e per avere omesso, comunque, il rilievo di ufficio della violazione del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.. A tal fine ha allegato che in ragione della data di deposito del ricorso di primo grado l’11.12.2009 – trovava applicazione il termine semestrale di impugnazione di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, e che all’atto del deposito del ricorso di appello – avvenuto il 7.2.2012 -detto termine era ormai decorso essendo la sentenza di primo grado stata depositata in data 5.5.2011.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Dall’esame degli atti di causa si evince che effettivamente il ricorso di primo grado è stato depositato in data 11.12.2009.

In ragione della data di instaurazione del giudizio, successiva al 4 luglio 2009, trova quindi applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 la modifica introdotta dall’art. 46, comma 17 L. cit. che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012).

Tale termine era ormai decorso al momento della proposizione del ricorso in appello, depositato il 7.7.2012 e quindi ben oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della decisione della sentenza impugnata avvenuta il 5.5.2011.

Nè nella specie assume rilievo la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).

In base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono il ricorso dell’INPS deve essere, quindi, accolto conseguendone la cassazione della decisione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Le spese del giudizio di appello e di legittimità vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello di S.L. avverso la sentenza n. 5807 del 2011 del Tribunale di Lecce.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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