Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24585 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24585 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 17473-2010 proposto da:
ATAC S.P.A. C.F. 0634198006, quale incorporante di
TRAMBUS S.P.A., in persona del legale rappresentante
Ero tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 281/283, presso lo studio
dell’avvocato PROIA GIAMPIERO, che la rappresenta e
2013

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2689

contro

DE SANTIS DANIELA DSNDNL51S49H501U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio

Data pubblicazione: 31/10/2013

dell’avvocato DE SANTIS SERGIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

8116/2008

D’APPELLO di ROMA, depositata

della CORTE

il 23/06/2009

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

25/09/2013

dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA

/

in via principale

inammissibilità, in subordine rigetto.

7394/2005;

In fatto e in diritto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto della
lavoratrice Daniela De Santis all’inquadramento nell’Area professionale 1^ del CCNL 2000, dall’entrata
in vigore dello stesso e condannava la TRAMBUS s.p.a. al pagamento delle connesse differenze
retributive oltre accessori
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ATAC s.p.a. (quale incorporante TRAMBUS

L’intimata ha depositato controricorso.
Con istanza congiunta in data 17 settembre 2013 i difensori di entrambe le parti, premesso che la
società e la De Santis avevano nelle more raggiunto un accordo transattivo ( che allegavano) per la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la conciliazione dei giudizi pendenti, accordo
sottoscritto dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, hanno chiesto dichiararsi cessata la
materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nell’accordo transattivo in data 28 giugno 2011, allegato alla istanza, per quel che rileva in questa sede,
alla clausola di cui al punto 5) è detto : “L’ATAC si impegna a rinunciare al ricorso in cassazione di cui
alla lettera 1) che precede”; alla clausola n. 8): “le Parti dichiarano che, per effetto di quanto
complessivamente convenuto nel presente accordo, le cui clausole debbono intendersi strettamente
collegate e connesse tra loro, non avranno più nulla a pretendere in relazione a qualsiasi atto, fatto o
causa anche mediatamente inerente, derivante e/o dipendente, dedotta e/o deducibile, a qualsivoglia
titolo, dal rapporto di lavoro tra le stesse intercorso sino alla data di sottoscrizione del presente
accordo; alla clausola n. 10): “le Parti dichiarano, pertanto, che con la sottoscrizione del presente
accordo, ritengono risolta ogni questione inerente il rapporto di lavoro intercorso fino alla data odierna
e si impegnano ad attivarsi, ognuna per quanto di competenza e di interesse, per consentire l’estinzione
del giudizio di cassazione iscritto al n. RG 17472/2010 ed attualmente pendente”.
Nella istanza in data 17 settembre 2013, per l’ATAC s.p.a. l’Avv. Giampiero Proia e per Daniela De
Santis l’Avv. Sergio De Santis, hanno dato atto che “si sono realizzate tutte le condizioni di sostanza
e di forma, affmchè codesta Suprema Corte di Cassazione pronunci sentenza di avvenuta cessazione
della materia del contendere, da considerarsi necessaria conseguenza delle integrali rinunce delle parti a
tutte le pretese azionate, oltre che agli effetti della sentenza impugnata e ad ogni pretesa o azione che
possa trovare fonte, per qualsiasi titolo o ragione nei fatti e rapporti dedotti nel giudizio, come risultano
formalizzate nel verbale di conciliazione. ( Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950) .
Alla luce dell’accordo transattivo allegato e delle dichiarazioni soprariprodotte dei procuratori delle parti
formulate nella istanza congiunta del 17 settembre 2013, attestanti le rinunce delle parti a tutte le

1

s.p.a) affidato a quattro motivi

pretese azionate ed agli effetti ella sentenza impugnata, va dichiarata la cessazione della materia del
contendere con compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Roma, camera di consiglio del 25 settembre 2013

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese .

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