Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24585 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2017, (ud. 03/05/2017, dep.18/10/2017),  n. 24585

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7339-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIA 42,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GIOFFREDA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO CINQUE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata

l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 312/24/2015, depositata l’11 febbraio 2015, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – ha rigettato l’appello proposto dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del dott. M.E., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il professionista aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 1999 al 2004.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo ritenuto che le spese per il personale dipendente, una segretaria occupata part-time, cioè per le sole poche ore (10 settimanali) occorrenti all’attività di studio, non comportassero alcun valore aggiunto in termini d’incremento di reddito.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, prescindendo dalla verifica del’adempimento, da parte del contribuente, dell’onere probatorio ad esso incombente in ordine a tale circostanza fattuale negativa.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono inammissibili.

Va premesso che l’Amministrazione finanziaria non ha addotto, neppure in relazione ai menzionati profili di falsa applicazione di norme di diritto, censura alcuna quanto agli accertamenti in fatto relativi alla presenza di due ambulatori, ritenuta di per sè non indice rivelatore del requisito dell’autonoma organizzazione “giacchè la loro apertura ben può rispondere a particolari obblighi impostigli dall’AUSL, tenuto conto dell’estensione della (..) fascia costiera” del Comune di Lecce, “dove esistono molte località a forte vocazione turistica con un apprezzabile aumento della popolazione estiva”, ed alla modestia delle spese per consumi occorrenti proprio per il mantenimento di due ambulatori.

In relazione al terzo elemento, relativo all’impiego di un’unità di personale dipendente (segretaria part-time), va ricordato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155). L’intervento della succitata Cass. n. 9451/16 in pendenza del giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle relative spese tra le parti. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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