Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24585 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24681-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SARI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LODI, IN PERSONA DEL LEGALE PREFETTO PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LODI, depositata il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.J., nato in (OMISSIS) il 1 gennaio 1985, ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Lodi in data 30 maggio 2019, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lodi il 4 febbraio 2019.

2. Il Giudice di pace, dopo avere dato atto che al ricorrente era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, ha evidenziato:

– che la richiesta di protezione internazionale era stata respinta per due volte dalla Commissione territoriale;

– che il Tribunale di Milano aveva confermato il diniego della protezione;

– che la pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale non sospendeva l’esecuzione del provvedimento di espulsione in automatico, e il ricorrente non aveva avanzato istanza di sospensione nei termini.

3. O.J. ricorre sulla base di due motivi. Non ha svolto difese in questa sede l’Amministrazione intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 e art. 10-bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6 (nel testo precedente al D.L. n. 113 del 2018), D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19 e 32 il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle regole del procedimento amministrativo, che avrebbero imposto il suo coinvolgimento da parte dell’autorità amministrativa, avendo egli fornito prova della pendenza del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano di rigetto della richiesta di protezione internazionale.

Seppure formalmente corretta nella parte in cui aveva rilevato che il provvedimento di espulsione non era automaticamente sospeso, l’ordinanza del Giudice di pace sarebbe censurabile per avere omesso di considerare che le comprovate, gravi condizioni di salute del ricorrente imponevano alla Prefettura di Lodi di interloquire con il ricorrente prima di disporre l’espulsione, onde realizzare il doveroso bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela della salute.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 5, comma 6 (nel testo precedente alle modifiche introdotte con D.L. n. 113 del 2018), D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 19, 32 nonchè artt. 10,32 e 117 Cost., il ricorrente lamenta l’omesso esame delle sue condizioni di salute, anche con riferimento alla possibilità di ricevere cure adeguate nel Paese d’origine.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Risulta pretermessa la valutazione delle condizioni di salute del ricorrente e della compatibilità dell’espulsione con dette condizioni, a fronte degli elementi forniti dal ricorrente (pag. 22 e ss. del ricorso), che evidenziano una situazione di seria compromissione della salute dal punto di vista sia fisico sia mentale.

Si tratta di valutazione imprescindibile, come affermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte (ex plurimis, Cass. 08/03/2017 n. 6000; Cass. 27/06/2016, n. 13252; Cass. Sez. U 10/06/2013, n. 14500).

4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che assorbe il primo motivo, comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al giudice di merito, il quale procederà ad un nuovo esame del ricorso, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Lodi, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA