Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24585 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 02/10/2019), n.24585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26130/2014 R.G. proposto da

C.F., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino

Nappi, con domicilio eletto in Roma, via delle Tre Madonne, n. 8,

presso lo studio dell’Avv. Sara Parisi;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore p.t. Avv.

Prof. D.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabino

Rascio, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso

lo studio Sandulli;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 3 ottobre

2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F., già dipendente della (OMISSIS). S.p.a., propose opposizione allo stato passivo del fallimento della società, chiedendo l’ammissione al passivo in via privilegiata dei seguenti crediti: a) Euro 178.179,88 ed in subordine Euro 144.780,93 a titolo di differenze retributive derivanti dallo espletamento di mansioni superiori (rispettivamente in base al livello 8 e al livello 7 del CCNL), b) Euro 69.136,85 per lavoro straordinario, c) Euro 932,81 per ferie non godute, d) Euro 9.668,10 ed in subordine Euro 7.337,73 o Euro 6.916,68 per indennità di preavviso (calcolata rispettivamente in base ai livelli 8, 7 e 6 del CCNL), ed e) Euro 77.860,11 ed in subordine Euro 66.709,98 o Euro 60.543,61 per danni cagionati da illegittimo demansionamento (sempre in relazione ai livelli richiesti).

Si costituì il curatore del fallimento, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con decreto del 3 ottobre 2014, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda.

Premesso che a sostegno della domanda di riconoscimento delle differenze retributive era stato dedotto lo svolgimento contemporaneo delle mansioni di formale inquadramento (responsabile delle comunicazioni e relazioni esterne, immagine e comunicazione) e di mansioni superiori (consistenti nella collaborazione con l’ufficio del personale e con l’ufficio legale per la gestione delle problematiche relative ai lavoratori dipendenti del cantiere di (OMISSIS)), e ritenuto che ai fini della decisione occorreva verificare la prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, in base alla rilevanza delle stesse per l’impresa del datore di lavoro ed alla concentrazione e consistenza oraria effettiva delle attività espletate nelle singole ore di lavoro, il Tribunale ha rilevato che i capitoli di prova articolati dal ricorrente non recavano alcuna indicazione al riguardo.

In riferimento al danno professionale da demansionamento, ha affermato che nei capitoli di prova non erano stati specificamente dedotti i concreti vantaggi potenzialmente conseguibili sotto il profilo dell’esperienza professionale e le concrete aspettative realizzabili sotto il profilo delle ulteriori possibilità di guadagno, in relazione alla natura delle mansioni di formale inquadramento, mentre in ordine ai compensi richiesti per lavoro straordinario ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova del normale orario di lavoro: ha infatti rilevato che i testimoni escussi avevano riferito circostanze generiche e contraddittorie, avendo dichiarato di aver visto il ricorrente presso gli uffici della società fallita, senza però precisare quante ore egli avesse effettivamente lavorato.

Il Tribunale ha ritenuto infine non provato il diritto al pagamento dell’indennità di preavviso e di quella per le ferie non godute, non essendo state dimostrate nè l’avvenuta impugnazione e revoca del licenziamento disciplinare inflitto al ricorrente, nè l’avvenuta prestazione di lavoro nei giorni destinati alle ferie.

2. Avverso la predetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il curatore ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dalla difesa del curatore in relazione al difetto di chiarezza e sinteticità espositiva del ricorso, in quanto recante la riproduzione integrale degli atti del giudizio di merito, nonchè al difetto di autosufficienza delle censure proposte, derivante dalla mancata trascrizione del contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano o della specifica indicazione della fase in cui sono stati prodotti e del fascicolo in cui si trovano.

Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2, e consacrato anche nel protocollo d’intesa stipulato tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015, esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, la quale non è tuttavia ricollegabile automaticamente all’irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ove il difetto di sintesi renda oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l’intellegibilità delle questioni proposte (cfr. Cass., Sez. V, 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/ 2016, n. 21297; Cass., Sez. lav., 6/08/2014, n. 17698). Tale compromissione non è riscontrabile nel caso in esame, dal momento che la lettura del ricorso, a dispetto di modalità di redazione effettivamente sovrabbondanti, soprattutto nella parte dedicata all’esposizione dei fatti di causa, e della frequente ed inutile ripetizione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, consente di ricostruire agevolmente la vicenda sostanziale e processuale, piuttosto semplice nei suoi tratti essenziali, nonchè d’individuare la portata delle censure mosse al decreto impugnato.

Il tenore di queste ultime, riflettendo per lo più questioni di diritto, per la cui soluzione è sufficiente l’esame del ricorso e del decreto impugnato, fa apparire inoltre superflua la trascrizione di altri atti o documenti ed ininfluente la mancanza delle indicazioni necessarie per rintracciarli nel fascicolo, consentendo quindi di escludere l’inosservanza del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. In proposito, infatti, questa Corte, nell’affermare che la relativa verifica dev’essere compiuta con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, ha precisato che la mancata specifica indicazione ed allegazione dei documenti sui quali ciascuno di essi eventualmente si fondi in tanto può comportarne la declaratoria di inammissibilità in quanto, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonchè la valutazione della sua decisività, risultino impossibili (cfr. Cass., Sez. Un., 5/ 07/2013, n. 16887).

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, osservando che l’intestazione e provvedimento reca l’indicazione soltanto del presidente e del giudice relatore, e non anche quella del terzo componente del collegio giudicante, il cui nominativo non è desumibile neppure dalla parte motiva.

2.1. Il motivo è infondato.

Com’è noto, infatti, nella giurisprudenza di legittimità la mancata o inesatta indicazione, nell’intestazione del provvedimento impugnato, del nominativo di uno dei magistrati facenti parte del collegio che ha pronunciato la decisione è stata costantemente ritenuta causa di nullità, per difetto del requisito prescritto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 1, soltanto nell’ipotesi in cui ne derivi un’assoluta incertezza nell’identificazione dei componenti del collegio giudicante (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2019, n. 3877; Cass., Sez. I, 20/09/1993, n. 9625); tale situazione d’incertezza è stata esclusa nel caso in cui il predetto nominativo possa essere desunto dal verbale di udienza (cfr. Cass., Sez. lav., 11/03/2015, n. 4875; Cass., Sez. V, 11/04/2011, n. 8136; Cass., Sez. I, 5/02/2010, n. 2691) o dal decreto che il capo dell’ufficio giudiziario deve redigere trimestralmente ai sensi degli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 10/ 02/2016, n. 2658), affermandosi che in tale ipotesi l’omissione deve presumersi causata da un errore materiale occorso nella redazione dell’atto, inidoneo a determinarne l’invalidità, in quanto l’intestazione risulta priva di autonoma efficacia probatoria. La necessità di provvedere con apposito decreto alla periodica determinazione dei giorni di udienza e delle camere di consiglio, nonchè alla la designazione dei magistrati chiamati a comporre i relativi collegi, è stata espressamente ribadita, in sede di riforma del codice di rito, dalla L. 26 novembre 1990, art. 80 che ha sostituito gli artt. 113 e 114 cit., prevedendo una cadenza annuale in luogo di quella trimestrale stabilita dal testo originario. La conformazione del contenuto di tale provvedimento incontra peraltro un limite nel disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 7-bis e 7-ter introdotti dal D.P.R. n. 22 settembre 1988, n. 449 e più volte modificati in epoca successiva, i quali demandano la definizione di ogni aspetto riguardante l’organizzazione degli uffici giudiziari ad apposite tabelle triennali approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e su proposta dei presidenti delle corti di appello, includendo nel contenuto di tali atti la fissazione dei criteri per la formazione dei collegi giudicanti e per la sostituzione dei giudici impediti, nonchè per l’assegnazione degli affari giudiziari; le determinazioni contenute nelle tabelle possono anche essere variate nel corso del triennio, per sopravvenute esigenze dell’ufficio, con la medesima procedura prevista per l’approvazione delle tabelle, la quale si applica non solo alla modificazione dei criteri, ma anche ai singoli provvedimenti di fissazione delle udienze o di sostituzione dei magistrati, ove gli stessi non possano essere adottati in conformità dei criteri prestabiliti. Tali disposizioni, volte a garantire il rispetto del principio di precostituzione del giudice, sancito dallo art. 25 Cost., hanno trovato attuazione attraverso le circolari periodicamente emanate dal CSM, con cui quest’ultimo, nell’esercizio della sua attività paranormativa, ha provveduto a fissare le linee informatrici dell’attività di organizzazione degli uffici, ribadendo nel contempo la necessità che i collegi siano formati e gli affari vengano assegnati sulla base di criteri obiettivi e predeterminati (cfr. da ultimo circolare del 26 gennaio 2017, prot. n. 1318). L’inosservanza di tali criteri, che devono essere resi noti mediante la pubblicazione del progetto tabellare sul sito web del CSM e su quello dell’ufficio (cfr. art. 28 della circolare), pur non determinando l’invalidità dei provvedimenti adottati, costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il capo dell’ufficio, tenuto ad adottarli ed a darvi concreta applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 4/11/2009, n. 23320; 16/11/2007, n. 23733; 10/10/2002, n. 14470); il riferimento agli stessi garantisce ordinariamente agl’interessati la possibilità di risalire, per ciascun procedimento del quale sia fissata la discussione in udienza o l’esame in camera di consiglio, alla composizione del collegio al quale è assegnato, e ciò anche nel caso di mancata emissione del decreto annuale da parte del presidente del tribunale, che deve conformarsi ad essi. L’applicazione di tali criteri consente inoltre, in caso di mancata o errata indicazione di uno dei componenti del collegio giudicante, d’individuare il nominativo eventualmente omesso o di ricostruire quello esatto, escludendo, in linea di principio, la configurabilità della situazione di assoluta incertezza che determina l’invalidità del provvedimento adottato: incombe pertanto alla parte che faccia valere la relativa nullità l’onere di dimostrare la predetta incertezza, allegando e provando che, per effetto della mancata adozione del decreto presidenziale e dell’insufficienza dei criteri enunciati dalle tabelle, non è possibile in alcun modo risalire all’esatta composizione del collegio che ha pronunciato la decisione impugnata.

Tale onere di allegazione è rimasto nella specie insoddisfatto, essendosi il ricorrente limitato a far valere la presenza, nell’intestazione del decreto impugnato, della sola indicazione dei nominativi del presidente del collegio e del giudice estensore, e la mancanza, sia nell’intestazione che nella parte motiva, di qualsiasi menzione del nominativo del terzo componente, deducendo quindi la nullità insanabile del provvedimento, senza tuttavia dimostrare che l’incertezza in ordine all’identificazione del predetto componente non potesse essere dissipata neppure mediante il riferimento alle indicazioni contenute nei provvedimenti di organizzazione dell’ufficio.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e l’errata applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., sostenendo che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno professionale da demansionamento, il decreto impugnato lo ha erroneamente identificato nella perdita di ulteriori possibilità di guadagno, senza considerare che l’assegnazione a mansioni inferiori comporta un decremento o comunque il mancato incremento dell’insieme di conoscenze teoriche e capacità pratiche acquisite attraverso l’esercizio dell’attività lavorativa, che il datore di lavoro ha l’obbligo di risarcire. Aggiunge che il riferimento alle possibilità di guadagno risulta inidoneo a rappresentare il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e l’effettiva riconducibilità delle stesse al livello di inquadramento da lui posseduto, ed è quindi inutilizzabile ai fini della formulazione di qualsiasi apprezzamento in ordine all’impossibilità di svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Afferma inoltre che nel ricorso introduttivo erano stati puntualmente allegati i fatti costitutivi del predetto pregiudizio, nonchè le circostanze di fatto idonee a consentire il raggiungimento della relativa prova mediante il ricorso a presunzioni.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno professionale da demansionamento, il decreto impugnato non ha tenuto conto dei fatti storici allegati a sostegno della stessa, non contestati dal curatore del fallimento, il quale non aveva allegato neppure circostanze idonee a confutare quelle riportate nel ricorso introduttivo.

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono fondati.

In tema di demansionamento, occorre infatti distinguere il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno (cfr. Cass., Sez. lav., 12/06/2015, n. 12253; 10/06/2004, n. 11045; 8/11/2003, n. 16792), da quello non patrimoniale, comprendente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. Cass., Sez. Un., 24/ 03/2006, n. 6572; Cass., Sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; 19/12/2008, n. 29832), sia infine la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore (cfr. Cass., Sez. lav., 3/05/2016, n. 8709; 20/02/2015, n. 3474; 4/03/2011, n. 5237). Tali pregiudizi, la cui natura non patrimoniale non ne impedisce una valutazione in termini economici, sono risarcibili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, diritti del lavoratore che costituiscano oggetto di tutela costituzionale, e vanno accertati in relazione alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonchè all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti (cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4063; Cass., Sez. lav., 20/04/2018, n. 9901).

Nell’escludere la sussistenza del danno da demansionamento, il decreto impugnato si è invece limitato prenderne in considerazione soltanto i profili di carattere patrimoniale, rilevando l’inidoneità dei capitoli di prova dedotti dal ricorrente a dimostrare i concreti vantaggi ricollegabili alle mansioni di formale inquadramento, esclusivamente nell’ottica della maturazione di una maggiore esperienza professionale e quindi dell’aspettativa di ulteriori possibilità di guadagno, senza fare alcun cenno alla sofferenza psichica eventualmente patita dal lavoratore per effetto della destinazione a mansioni inferiori, alle eventuali ricadute della stessa sotto il profilo fisico, alla menomazione eventualmente subita dalla sua figura professionale ed alle conseguenti ripercussioni sul piano sociale e relazionale. Tali pregiudizi, che non ricorrono automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma devono essere specificamente accertati, erano stati nella specie puntualmente dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, e la relativa prova, posta a carico del prestatore di lavoro, non doveva necessariamente essere fornita per testimoni, potendo essere desunta anche dall’allegazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che possono consistere, esemplificativamente, nella qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, nel tipo e la natura della professionalità coinvolta, nella durata del demansionamento o nella diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass., Sez. lav., 3/01/2019, n. 21; 15/10/2018, n. 25743; 19/09/2014, n. 19778). Il decreto impugnato ha invece omesso di svolgere qualsiasi indagine al riguardo, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, sia pure al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico necessario per la prova dei pregiudizi lamentati, la cui mancata considerazione, traducendosi nella violazione dell’art. 2103 c.c., giustifica l’accoglimento delle censure in esame.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2118,2119 e 2697 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 sostenendo che, nel rigettare la domanda di pagamento dell’indennità di preavviso, il decreto impugnato ha violato i principi che disciplinano la ripartizione dell’onere di fornire la prova della giusta causa del licenziamento, non avendo considerato che la sussistenza di tale presupposto costituisce un’eccezione alla regola che impone l’osservanza del termine di preavviso, e quindi un fatto impeditivo dell’obbligazione posta a carico del datore di lavoro, la cui prova spetta a quest’ultimo.

6.1. Il motivo è infondato.

Nell’escludere il diritto del ricorrente all’indennità sostitutiva del preavviso, il decreto impugnato si è correttamente attenuto al principio, risultante dall’art. 2119 c.c., comma 1, secondo cui la predetta indennità non è dovuta nel caso in cui il recesso del datore di lavoro abbia luogo per giusta causa, essendo pacifico tra le parti che la risoluzione del rapporto era stata determinata dal comportamento tenuto dal C., puntualmente contestato dalla (OMISSIS), e che il licenziamento disciplinare da quest’ultima intimato non era stato impugnato dal ricorrente, con la conseguenza che, indipendentemente dall’individuazione della parte onerata, doveva ritenersi acquisita al giudizio la prova del fatto impeditivo del diritto fatto valere nei confronti del fallimento.

7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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