Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24585 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8163-2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CIR.NE CLODIA 80,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO,

giusta procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1293/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/2/2014, depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Ester Sciplino per delega orale dell’Avvocato

Antonino Sgroi difensore del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.R. adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto all’accredito dei contributi figurativi per il periodo di disoccupazione involontaria decorrente dal 1.8.1978 al 31.1.1979.

Il giudice di primo grado respingeva nel merito la domanda.

La statuizione era confermata dalla Corte di appello di Roma, sulla base di diversa motivazione, avendo il giudice di seconde cure ritenuto maturata, in relazione alla domanda giudiziale depositata in data 17.11.2008, la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.R. sulla base di tre motivi. L’INPS ha depositato procura.

Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio condivide tale motivazione.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione degli arti. 324, 112 e 342 c.p.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2909 e 2969 c.c.. Ha censurato la decisione per avere rilevato la decadenza D.P.R. n. 639 del 1947, ex art. 47 nonostante la preclusione scaturita dal giudicato formatosi sul punto in conseguenza della mancata impugnazione da parte dell’INPS della statuizione con la quale il primo giudice aveva respinto la relativa eccezione formulata in prime cure dall’ente previdenziale.

Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1947, art. 47 della L. n. 218 del 1952, art. 4 del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 10 censurando la decisione per avere il giudice di appello deciso la controversia sul presupposto che per l’accredito figurativo fosse necessaria la presentazione di specifica istanza amministrativa.

Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito con L. n. 166 del 1991, censurando la decisione per non avere la Corte di merito limitato la rilevata decadenza al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di prestazioni previdenziali, la decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438, è un istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (cfr. tra le altre, Cass. ord. n. n. 3990 del 2016, n. 6331 del 2014). E’ stato in particolare precisato che – il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità di ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione preliminare, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr. Corte Cass. SU 30.10.2008 n. 26019 – paragr, 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione – laddove viene affermato che rimane “salvo l’effetto preclusivo alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo).

Tanto premesso, dall’esame della sentenza di primo grado si evince che la questione della decadenza ex art. 47 D.P.R. cit. è stata espressamente affrontata e risolta in senso negativo per l’INPS dal giudice di prime cure. In conseguenza su detta questione in alcun modo investita con impugnazione (incidentale) dell’istituto previdenziale, rimasto contumace in secondo grado, deve ritenersi formato il giudicato, preclusivo del rilievo d’ufficio del maturarsi della decadenza.

A tanto consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado per la decisione nel merito delle censure proposte con l’appello del B..

Al giudice del rinvio è, altresì, demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche al fine del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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