Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24584 del 18/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.18/10/2017),  n. 24584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10020-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in ani;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 136/2011 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 12/04/2011 R.G.N. 376/08;

avverso la sentenza non definitiva n. 776/2010 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 17/11/2011 R.G.N. 376/08.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte di appello di Venezia, con sentenza non definitiva, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza ha accertato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e R.S. dal 18 giugno 1998 al 30 settembre 1998 ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, escluso che in relazione al mero trascorrere del tempo potesse ravvisarsi una chiara e certa volontà della lavoratrice di risolvere il rapporto per mutuo consenso, ha condannato la società a ripristinare il rapporto ed a risarcire il danno a decorrere dall’offerta della prestazionè lavorativa del 23 novembre 2005.

Che con la successiva sentenza definitiva la Corte territoriale ha dichiarato che dalle somme dovute a titolo risarcitorio dovessero essere detratti gli importi percepiti in relazione all’attività lavorativa medio tempore svolta.

Che Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di entrambe le sentenze articolato in sette motivi ulteriormente illustrati con memoria al quale ha resistito R.S. con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che le censure formulate nei motivi dal secondo e quarto possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte

che, con riguardo a fattispecie analoghe alla presente, ha più volte affermato che In tema di contratto a termine dei dipendenti postali, l’assunzione per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 – in esecuzione della “delega in bianco”, a favore dei sindacati, di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 – per la quale non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del 30 aprile 1998 previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sicchè esse hanno continuato ad essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (cfr. per tutte Cass. sez. 6-L ord. 17/03/2014 n. 6097 e già Cass. 12/07/2010 n. 16302).

Che la corte di merito non si è attenuta a tali principi e pertanto la sentenza non definitiva deve essere cassata restando travolta la successiva sentenza definitiva ed assorbito l’esame delle censure che investono il capo della decisione con il quale è stata esclusa l’avvenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto e di quelle che investono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie della nullità del termine.

Che l’insussistenza di ulteriori accertamenti di fatto consente alla Corte di procedere alla decisione nel merito della controversia ed al conseguente rigetto della domanda avanzata dal R.S. con il ricorso proposto in primo grado.

Che gli esiti alterni dei giudizi di merito giustificano la compensazione tra le parti delle spese mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente soccombente.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da R.S. con il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

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