Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24584 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. II, 04/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 04/11/2020), n.24584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23121-2019 proposto da:

R.F.L.M., elettivamente domiciliato in CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 154 – ROMA, presso l’avv. LUIGI GIULIANO, e

GLORIA CORENGIA, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

QUESTURA DI MILANO IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.F.L.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Milano del 22 maggio 2019, che ha convalidato il provvedimento con il quale il Questore di Milano ha applicate le misure della consegna del passaporto e della presentazione presso l’ufficio di pubblica sicurezza.

2. Il Giudice di pace ha rilevato, nell’ordine:

– che il provvedimento impugnato faceva seguito al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano;

– che sussistevano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, per l’applicazione delle misure sostitutive del trattenimento in CIE;

– che erano stati osservati i termini previsti dal medesimo art. 14, comma 1-bis.

3. R.F.L.M. ricorre sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciato omesso esame di un fatto controverso e decisivo, e si contesta che il provvedimento amministrativo sarebbe stato adottato senza considerare la situazione familiare del ricorrente. Il predetto risulterebbe coniugato con cittadina (OMISSIS), dalla quale ha avuto un figlio che vive in (OMISSIS) con i nonni paterni; la moglie del ricorrente sarebbe in attesa di ricongiungimento familiare alla madre, cittadina italiana naturalizzata, ed il ricorrente sarebbe a sua volta in attesa di presentare l’istanza di coesione familiare (è richiamata Cassazione n. 14176 del 2016 in tema di tutela del nucleo familiare).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 8 CEDU, e si contesta il mancato rispetto del diritto al rispetto della vita familiare, che la norma convenzionale garantisce al cittadino straniero che si trovi in uno degli Stati aderenti alla Convenzione.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

3.1. Come evidenziato anche nel controricorso, le censure concernenti la pretermissione da parte del giudice di merito della situazione familiare del ricorrente sono eccentriche rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, di convalida delle misure alternative al trattenimento in CIE ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis.

Il giudizio di convalida ha oggetto limitato alla verifica della proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall’autorità di pubblica sicurezza in attesa del reimpatrio, laddove la sede processuale in cui far valere le ragioni della coesione familiare è quella del giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione.

3.2. La materia del contendere del presente giudizio è dunque limitata all’esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell’immigrato, esulando dal giudizio di convalida la valutazione circa la legittimità del provvedimento di espulsione. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nel giudizio di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, il sindacato giurisdizionale non può – in via di principio – avere ad oggetto la validità dell’espulsione amministrativa, ma esclusivamente la verifica dell’esistenza e dell’efficacia della predetta misura coercitiva (Cass., 10/10/2011, n. 20869; Cass., 23/05/2014, n. 11442; Cass., 24/10/2016, n. 21429). Si è anche precisato che ciò non esclude – alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 – che il giudice di merito sia tenuto a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la “manifesta illegittimità” del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 20/03/2019, n. 7829, che richiama Cass., 30/11/2015, n. 24415; Cass., 07/03/2017, n. 5750).

3.3. Nel caso in esame, peraltro, è lo stesso ricorrente a dare atto (a pag. 4 del ricorso) che la situazione familiare potenzialmente impeditiva dell’espulsione – coniuge regolarmente presente sul territorio nazionale – non era attuale, essendo la coniuge sig.ra Camacho in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, sicchè la pretermissione in cui sarebbe incorso il giudice del merito difetta di decisività.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell’Amministrazione, che liquida in complessivi Euro 2.100, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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