Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24584 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. I, 02/10/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 02/10/2019), n.24584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 643/2017 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato Orlando Guido, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ginaldi Paola, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 584/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 da Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Guido Orlando, con delega orale, per il ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.Y. propone ricorso per tre mezzi nei confronti del Ministero dell’interno contro la sentenza del 21 settembre 2016 con cui la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello da lui proposto avverso ordinanza del 31 marzo 2015 resa dal locale Tribunale ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. a mezzo della quale era stata rigettata l’impugnazione del diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

La Corte d’appello ha in particolare ritenuto che l’appello dovesse essere proposto con citazione, e non invece, come era stato fatto, con ricorso, e che pertanto occorresse aver riguardo, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, alla data di notificazione del ricorso, notificazione effettuata successivamente allo spirare del termine di 30 giorni prescritto.

2. – L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale per aver ritenuto che l’appello, nella materia in questione, dovesse essere proposto con citazione e non con ricorso.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che, anche ad ammettere che l’impugnazione dovesse essere proposta con citazione, l’adozione del ricorso aveva nondimeno determinato il raggiungimento dello scopo, con l’instaurazione del contraddittorio.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 111 Cost., affermando che la soluzione adottata dalla Corte territoriale concreterebbe in fatto una violazione della libertà personale del ricorrente.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – E’ infondato il primo motivo.

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 ha sottoposto le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702 bis c.c. e ss. Oggi il quadro normativo – si aggiungerà incidentalmente – è mutato, giacchè, per effetto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46, si applica alla materia non più il rito sommario di cognizione, ma il rito camerale.

Il citato art. 19, per quanto qui rileva, è stato novellato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27 comma 1, lett. f) che ha così riformulato il comma 9 di essa: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’appello”. Il passaggio rilevante della norma, in particolare, per i fini di questa decisione, è quello in cui è affermato che la Corte d’appello decide entro il termine indicato “dal deposito del ricorso”.

Sulla materia, con riguardo al testo novellato della disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che segue: “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma” (Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

Ai sensi dell’art. 19 citato, nel testo novellato, dunque, l’appello, prima di essere soppresso dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, andava proposto con ricorso.

Come emerge dal principio testè trascritto, e come la menzionata sentenza più ampiamente evidenzia nel corpo della motivazione, è però stata per l’appunto la novella ad introdurre la previsione del ricorso quale forma dell’appello in materia di protezione internazionale: in epoca precedente trovava applicazione la regola generale secondo cui l’appello avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e cioè l’appello proposto in applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in difetto di diversa previsione normativa, si propone con citazione: “Nella versione dell’art. 19 anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 142 del 2015 l’interprete che si fosse interrogato sul modo di proposizione dell’appello contro la decisione resa in primo grado non avrebbe rinvenuto in essa alcuna previsione al riguardo e, dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la relativa disciplina si doveva ricercare in quella emergente dalle disposizioni del procedimento sommario codicistico. In esse la norma dell’art. 702-quater c.p.c. non conteneva però – come, del resto, anche oggi – alcuna previsione espressa sulla forma della proposizione dell’appello. In presenza del silenzio del legislatore la giurisprudenza di questa Corte, allorchè si era dovuta interrogare sul suo significato, aveva concluso… che la forma dell’appello fosse quella della citazione. Ciò, in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un. 2907 del 2014 nel senso che la previsione legislativa della possibilità dell’appello riguardo ad una decisione emessa a seguito di procedimento di primo grado regolato da un rito sommario… o comunque speciale rispetto a quello ordinario imponesse – in assenza di regolamentazione legislativa – di identificare la disciplina dell’appello in quella prevista per l’ordinario processo di cognizione. In pratica, nella vigenza dell’art. 19 nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 142 del 2015 la risposta in ordine alla forma dell’appello andava ricercata nell’esegesi dell’art. 702-quater imposta dal fatto che tale norma non regolava come non regola in modo sommario l’appello e che, quindi, tanto implicasse come implichi l’esclusione di una sorta di trascinamento del rito di cui al giudizio sommario di primo grado. Con la conseguenza che, salva l’applicazione diretta del disposto del secondo e del terzo inciso dell’art. 702-quater…, l’appello rimaneva regolato dalle norme disciplinatrici dell’appello secondo il rito ordinario e dunque, quanto all’atto introduttivo del gravame, dalla tecnica di proposizione dell’impugnazione con la citazione” (così in motivazione la citata Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575).

Orbene, nel caso in esame, si versa in ipotesi nella quale trova applicazione il citato art. 19 nel testo antecedente alla novella disposta dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27 comma 1, lett. f) trattandosi di appello proposto prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (ricorso del 31 aprile 2015): sicchè effettivamente l’appello andava proposto con citazione e non, come ha fatto l’odierno ricorrente, con ricorso, di guisa che del tutto correttamente la Corte territoriale ha scrutinato la tempestività dell’impugnazione con riguardo alla data di notificazione del ricorso e non a quella del suo anteriore deposito.

2.2. – E’ infondato il secondo motivo.

La tesi dell’intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo, sostenuta dal ricorrente, si infrange infatti, ancora una volta, contro gli argomenti svolti da Cass., Sez. Un., 8 novembre 2018, n. 28575, la quale ha evidenziato che una simile sanatoria non è configurabile, giacchè, vertendosi in ipotesi di inammissibilità, la valida introduzione del giudizio deve aver luogo entro il termine a tal fine stabilito dalla legge: “Ciò che occorre è che, in presenza di un atto di impugnazione conforma “contenutistico” diversa da quella prescritta, si realizzi la situazione di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 ma tale realizzazione deve avvenire nel termine per l’impugnazione. Solo in tal caso l’atto di esercizio del diritto di impugnazione non rispettoso delle forme quoad contenuto raggiunge lo scopo per cui si doveva compiere l’atto con la forma corretta e, dunque, lo scopo di esercitare validamente il diritto di impugnazione (appunto nel termine previsto dalla legge)”.

2.3. – E’ infondato il terzo motivo.

E’ priva di fondamento l’affermazione del ricorrente secondo cui l’interpretazione restrittiva sulle forme e termini per la proposizione dell’appello concreterebbe in fatto una violazione della sua libertà personale: detta interpretazione, che peraltro non è affatto restrittiva ma è semplicemente rispettosa del dato normativo, non ha nulla a che vedere con la libertà personale del soggetto, ma produce ricadute esclusivamente sull’esito del giudizio intrapreso per il riconoscimento della protezione richiesta.

3. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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