Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24584 del 01/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 01/12/2016), n.24584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24429-2014 proposto da:
O.G., nella qualità di tutore del sig. O.O.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SANSONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAOLO DE SILVA giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 462/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
2/4/2014, depositata il 04/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente
che si riporta al controricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
O.O. adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 21 ed alla prestazione di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1.
Il Tribunale rigettava il ricorso per difetto del requisito sanitario.
La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INPS al pagamento in favore dell’originario ricorrente della pensione di inabilità a decorrere dal 1.6.2008, oltre accessori di legge.
La decisione è stata adottata in adesione agli esiti della indagine peritale rinnovata in seconde cure la quale, per quel che qui rileva, aveva ritenuto il periziato in grado di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.G., quale tutore di O.O., interdetto nelle more del giudizio di secondo grado. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.
Il Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio condivide la valutazione del Relatore.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ha censurato la decisione per avere escluso, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza delle condizioni sanitarie prescritte al fine del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980.
Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censurando la decisione per avere omesso di considerare che, nelle more, O.O. era stato dichiarato interdetto e in quanto tale riconosciuto assolutamente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita; di tale circostanza il giudice di appello era stato reso edotto mediante deposito della sentenza e della consulenza di ufficio alla base della stessa.
Preliminarmente è da respingere la eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso fondata dall’INPS sull’omessa indicazione delle norme delle quali è denunziata la violazione. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti dell’impugnazione, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano (di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate. (cfr., tra le altre, Cass. n. 25044 del 2013). Nel caso di specie, dalla illustrazione del primo motivo, si evince con chiarezza che la censura attiene alla corretta interpretazione del requisito prescritto dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 in punto di verifica della condizione di non autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel merito i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono manifestamente fondati.
Invero l’accertamento del giudice di appello in ordine alla insussistenza delle condizioni giustificative della prestazione di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 risulta viziato dalla omessa considerazione della intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado – sentenza di interdizione alla luce della quale, secondo quanto riportato in ricorso, O.O. è da ritenersi non solo giuridicamente incapace di intendere e di volere ma anche affetto da patologie tali da limitare la capacità di autodeterminarsi e di svolgere in autonomia i propri affari, così come evidenziato nella consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di interdizione e prodotta in secondo grado.
tanto consegue, ritenute coerenti con il disposto dell’art. 366 c.p.c., le modalità di richiamo della sentenza di interdizione e della consulenza tecnica d’ufficio alla base della stessa, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado affinchè, la verifica della condizione di non autonomia prescritta ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento sia effettuata tenendo presente la sentenza di interdizione e la consulenza alla base della quale la stessa è stata adottata.
Al giudice del rinvio è demandato, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016